Punti chiave:
- Il Servizio per le Tossicodipendenze (Sert) è un’istituzione del Servizio Sanitario Nazionale italiano che fornisce servizi di prevenzione, cura e riabilitazione per individui con problemi legati all’abuso di sostanze psicoattive.
- Il Sert offre trattamenti personalizzati per l’individuo tossicodipendente, lavorando anche con le famiglie e le comunità per promuovere un ambiente sociale di sostegno e comprensione.
- Il Sert può essere utilizzato come alternativa alla detenzione per i condannati tossicodipendenti, permettendo loro di proseguire o intraprendere un programma terapeutico di recupero.
Il Servizio per le Tossicodipendenze – noto anche come SerT – è un’istituzione del Servizio Sanitario Nazionale italiano (SSN) che fornisce servizi multidisciplinari prevenzione, cura e riabilitazione di soggetti con problematiche correlate all’abuso di sostanze psicoattive come alcool, droghe o altre sostanze psicoattive, come farmaci, psicofarmaci e sigarette.
Il servizio è anche rivolto alla cura di altre dipendenze comportamentali, come il disturbo da gioco d’azzardo, computer e videogiochi.
Il Sert si occupa, da un lato, di fornire un trattamento personalizzato per l’individuo tossicodipendente, mentre allo stesso tempo si occupa di affrontare l’aspetto sociale della dipendenza, lavorando con le famiglie e le comunità per promuovere un ambiente sociale di sostegno e comprensione.
Perchè il Sert è importante?
Se la pena detentiva deve essere eseguita nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma terapeutico di recupero o che ad esso intenda sottoporsi, l’interessato puo’ chiedere in ogni momento di essere posto in affidamento in prova ai servizi sociali per proseguire o intraprendere l’attività terapeutica sulla base di un programma da lui concordato con un’azienda sanitaria locale o con una struttura privata autorizzata.
Che differenza c’è tra SerT e SerD?
Il SerT significa Servizio per le Tossicodipendenze, mentre SerD è un acronimo di Servizio per le Dipendenze, dove la D indica un numero più ampio di dipendenze patologiche – non solo quelle legate alle droghe. Al SerD si possono rivolgere persone con problemi di uso, abuso e dipendenza da sostanze stupefacenti legali (come alcool, tabacco e farmaci) ed illegali (come eroina, cocaina, cannabinoidi, esctasy, ecc.).
Ma perciò, cos’è il Sert?
Il SERT è un servizio pubblico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) che si occupa di curare, prevenire e riabilitare i problemi legati all’abuso di sostanze psicoattive che possono causare dipendenza, come droghe e alcool (NOA).
Il SERT, servizio pubblico del Sistema Sanitario Nazionale, ha come scopo principale prevenire, curare e riabilitare i pazienti con problemi legati all’abuso di sostanze psicoattive come droghe e alcool.
Regolato dalla Legge 162 del 1990 con modifiche del Ministero della Salute, è presente in ogni Distretto Sanitario ASL e offre servizi gratuiti, anonimi ed eseguiti da professionisti qualificati. Il SERT elabora programmi terapeutici personalizzati, effettua controlli e terapie farmacologiche per superare la dipendenza.
Di cosa si occupano i SerT?
I Ser.T garantiscono la disponibilità di trattamenti per la cura e la riabilitazione dalla dipendenza da sostanze, rispettando i criteri stabiliti dai LEA (Livelli essenziali di assistenza) e considerando le risorse economiche a disposizione.
I Ser.T si occupano di svolgere le seguenti funzioni:
- Accoglienza, diagnosi e presa in carico del paziente
- Predisposizione di un programma terapeutico per ogni singolo utente
- Terapie farmacologiche specifiche, sostitutive, sintomatiche e antagonistiche, compreso il monitoraggio clinico e laboratoristico
- Verifica dell’opportunità degli interventi terapeutici
- Mantenimento dell’obiettivo di superare lo stato di dipendenza, anche dai farmaci sostitutivi.
Queste strutture offrono la libertà di scelta ai cittadini e alle loro famiglie, per attuare programmi terapeutici e riabilitativi presso qualunque struttura autorizzata in tutto il territorio italiano.
I Ser.T, in collaborazione con il paziente e la famiglia, prevengono e curano le patologie legate alla dipendenza da sostanze, anche tramite l’utilizzo di servizi specialistici pubblici o privati accreditati o autorizzati.
I SerT sono costituiti secondo i criteri della Legge 26 giugno 1990, n. 162, e dei decreti del Ministro della Sanita’ del 12 luglio 1990, n. 186, 30 novembre 1990, n. 444, 19 dicembre 1990, n. 445, 23 dicembre 1990, n. 448, e del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 9 ottobre 1990.
Il Percorso di Cura al SERT
Il primo passo nel processo del SERT è una visita preliminare, durante la quale un medico o un operatore sanitario valuterà la situazione del paziente e stabilirà un piano di trattamento personalizzato.
Questo potrebbe includere terapie individuali o di gruppo, programmi di detox, sostegno per l’inserimento lavorativo e sociale, e in alcuni casi può includere la prescrizione di farmaci. Il team del SERT lavora in stretta collaborazione con il paziente per garantire che il piano di trattamento sia seguito e per apportare eventuali modifiche necessarie nel corso del tempo.
Cosa comporta l’iscrizione al Sert?
- Misure alternative alla detenzione: una pena alternativa al carcere per condannati definitivi
- Tipi di misure alternative alla detenzione:
- Affidamento in prova al servizio sociale
- Detenzione domiciliare – previa autorizzazione rilasciata dal Magistrato di Sorveglianza per recarsi regolarmente a tutti gli appuntamenti concordati con la struttura sanitaria ( calendarizzazione)
- Tossicodipendenza: acclarato stato alterato psicofisico a causa di sostanze stupefacenti
- Affidamento in prova:
- Riduce il rapporto con la detenzione
- Crea una relazione collaborativa con l’UEPE
- Elabora un programma di trattamento individuale
- Durata: coincide con la durata della pena – il paziente può decidere liberamente di continuare il percorso terapeutico anche successivamente all’espiazione della pena qualora ritenesse opportuno, unitamente all’equipe medica, di un sostegno duraturo al fine di evitare ricadute.
- Esito positivo: estingue la pena e ogni altro effetto penale
- Richiedenti: condannati a pena detentiva non superiore a 6 anni, 4 anni per reati ostativi ex art. 4 bis O.P.
- Requisiti:
- In corso o intenzione di sottoporsi a programma di recupero
- Accordo sul programma terapeutico con A.S.L. o altri enti indicati dall’art. 115 d.p.r. 309/1990
Come funzione l’affidamento in prova per tossicodipendenti?
Infine, devono essere in possesso di un certificato, rilasciato da una struttura sanitaria pubblica o privata autorizzata, sullo stato di dipendenza da sostanze o alcol e sulla idoneità del programma terapeutico al recupero.
La richiesta di affidamento in prova va presentata al Magistrato di Sorveglianza competente per il luogo di detenzione. Secondo l’art. 94 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, il Magistrato può disporre l’applicazione provvisoria della misura se:
- La richiesta è ammissibile: se ad esempio è una ripetizione di una richiesta già respinta, il magistrato non disporrà l’applicazione provvisoria e trasmetterà gli atti al tribunale di sorveglianza.
- Chi richiede l’affidamento al servizio sociale fornisce informazioni sufficienti al magistrato per decidere. Il magistrato verificherà l’idoneità del programma terapeutico – ciò comporta una valutazione del percorso terapeutico volto a ridurre il rischio di commissione di nuovi illeciti.
- Si forniscono informazioni su un grave pregiudizio dalla protratta detenzione.
- Non ci sono elementi che indicano pericolo di fuga, ad esempio precedenti penali per evasione ex art. 385 c.p.
Il magistrato trasmette gli atti al tribunale di sorveglianza che entro 60 giorni accogliera’ o rigettera’ la richiesta.
Se il tribunale accoglie l’istanza, il condannato non avrà più rapporti con il carcere, ma con l’ufficio di esecuzione penale esterna ( UEPE ) fino alla fine della misura continuando a frequentare scrupolosamente i colloqui con le figure specializzate sanitari così come elaborato dal programma terapeutico stilato dal Sert .
Se durante l’affidamento in prova il tossicodipendente mostra un comportamento positivo senza commettere illeciti e seguendo scrupolosamente tutte le prescrizioni imposte dal giudice, potrà beneficiare della liberazione anticipata ex art. 54 O.P. ( ordinamento penitenziario).
L’esito positivo dell’affidamento in prova in casi particolari estingue la pena e ogni altro effetto penale.
Anche soggetti affetti da AIDS o gravi deficit immunitari possono richiedere l’affidamento in prova grazie alla legge 231/1999 che ha inserito l’art. 47-quater nell’ordinamento penitenziario.
Bisogna quindi rivolgersi a un Avvocato penalista che rediga la richiesta di affidamento in prova per ottenere l’affidamento.
Per ottenere l’alternativa alla detenzione, nella richiesta occorre valutare:
- che la pena da scontare sia entro i limiti stabiliti dall’art. 94 del DPR 309/90;
- che il richiedente sia soggetto tossicodipendente, come attestato dalla certificazione sanitaria;
- che manifesti la volontà di voler intraprendere il programma terapeutico e socio-riabilitativo presentato con la richiesta; che tale programma sia stato ritenuto idoneo da una struttura sanitaria pubblica o privata autorizzata;
- che manifesti la volontà di reinserirsi nel tessuto sociale, finalità delle numerose sedute e incontri svolti con il SERT per superare la tossicodipendenza. Durante queste sedute può anche essere prospettata al soggetto tossicodipendente la possibilità di seguire un percorso terapeutico individualizzato presso una comunità terapeutica accreditata;
- che non vi siano esigenze custodiali e di pericolosità sociale tali da compromettere il diritto del tossicodipendente al recupero sociale, finalità che viene garantita dalla legge;
Non vi sono esigenze così rilevanti che impediscano il recupero del soggetto, che ha il diritto alla tutela della salute (Cass. pen. sez. IV, sent. n. 13302 del 2004).
- che non vi sia pericolo di fuga o di commissione di altri reati;
- che non vi siano elementi che indichino possibili collegamenti con organizzazioni criminali ( controllo da effettuarsi per i reati c.d. ostativi ex art. 4 bis O.P.);
- che la misura non sia mai stata concessa in precedenza;
- che il richiedente non abbia mai commesso reati ostacolanti la concessione;
- che si impegni a rispettare tutte le prescrizioni indicate.
Per saperne di più sul SERT, i reati di spaccio e il traffico di droga e stupefacenti, puoi consultare altri articoli o rivolgerti allo Studio Abbondanza, Avvocato Penalista a Milano.