L’affidamento in prova ai servizi sociali è una misura alternativa alla detenzione prevista dall’articolo 47 dell’ordinamento penitenziario. Si tratta di una misura che consente al condannato di scontare la pena in libertà, sotto la supervisione di un assistente sociale.
Tale provvedimento (emesso in via provvisoria dal Magistrato di Sorveglianza o dal Tribunale di Sorveglianza in via definitiva), imperniato sul principio fondamentale della rieducazione del condannato, incarna la finalità di promuovere un efficace processo di riabilitazione e favorire un pacifico reinserimento del soggetto all’interno della società. Questo viene realizzato mediante una mitigazione del grado di limitazione imposto alla sua libertà personale.
Cosa si intende per Affidamento in Prova ai Servizi Sociali?
L’affidamento in prova ai servizi sociali è considerato un’alternativa alla detenzione, che offre un’opzione diversa dalla restrizione in carcere o in casa.
Questa misura, rispettando l’obiettivo di rieducazione del condannato, mira a favorire il suo reinserimento nella società, attraverso una minore limitazione della libertà personale (vedi Cassazione penale, sez. I, sentenza 10/01/2019 n° 1032).
Essa prevede che, a certe condizioni, il condannato possa scontare una pena definitiva che rientri entro un limite stabilito o il residuo di una pena maggiore, ossia la parte rimanente dopo la detrazione della pena già scontata o condonata, fuori da un istituto penitenziario. Il condannato affronta un periodo di prova che, se termina con esito positivo, estingue la pena e ogni conseguenza penale.
Nella veste di professionisti con una consolidata esperienza nel settore penale, attivi nella città di Milano e su tutto il territorio nazionale, siamo ben consci dell’importanza di tali misure alternative, che rappresentano strumenti essenziali nel contesto del diritto penale.
Esse manifestano il tentativo concreto di conciliare l’indispensabile funzione punitiva della pena con l’esigenza di reintegrare il condannato nel tessuto sociale, favorire il suo ravvedimento e prevenire il rischio di recidiva. In tale ottica, l’affidamento in prova ai servizi sociali riveste un ruolo significativo nell’ambito delle soluzioni di carattere non detentivo previste dal nostro ordinamento giuridico.
L’Affidamento in Prova ai Servizi Sociali differisce dalla messa alla prova come previsto dalla riforma Cartabia (clicca il riquadro sotto per maggiori informazioni).
Quali sono i requisiti per l’Affidamento in Prova ai servizi sociali?
Per poter essere ammesso all’affidamento il condannato deve:
- aver ricevuto una pena detentiva da scontare entro certi limiti edittali di pena (l’assenza di limiti si applica solo ai condannati affetti da AIDS o gravi deficit immunitari);
- aver mostrato un comportamento che permetta una prognosi positiva riguardo alla rieducazione del condannato;
- dimostrare che la misura alternativa in questione è adatta a prevenire la recidiva;
- nel caso di soggetti affetti da AIDS o gravi deficit immunitari, aver ottenuto una certificazione che confermi le condizioni di salute richieste e la fattibilità del programma di cura e assistenza, da allegare alla richiesta.
Quali sono le diverse forme di Affidamento in Prova ai Servizi Sociali?
- L’affidamento in prova al Servizio Sociale (art. 47 L. 26 luglio 1975, n. 354 – O.P.)
- L’affidamento in prova per soggetti affetti da AIDS o gravi deficit immunitari (art. 47 quater legge 26 luglio 1975, n.354 O.P.)
- L’affidamento in prova in casi specifici (inizialmente regolato dall’art. 47bis o.p., successivamente abrogato con l’art. 3 della legge 27 maggio 1998, n. 165) oggi previsto dall’art. 94, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
- L’affidamento in prova del condannato militare di cui all’art. 1 della legge 29 aprile 1983, n. 167.
Affidamento in prova al Servizio Sociale (art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354 o.p.)
Nel mio ruolo di Avvocato Penalista del Foro di Milano è importante sottolineare che l’affidamento in prova al Servizio Sociale, così come disciplinato dall’articolo 47 dell’Ordinamento Penitenziario, rappresenta un’interessante opzione alternativa alla tradizionale detenzione.
Questa misura alternativa alla detenzione consente al condannato, rispettando determinate condizioni, di espiare la sua pena all’esterno dell’ambito penitenziario, pur rimanendo sotto l’attento monitoraggio dei servizi sociali. L’obiettivo primario di questa disposizione è facilitare un efficace reinserimento del condannato nella società.
La prospettiva rieducativa è da intendersi non solo come un beneficio per l’individuo coinvolto ma anche come un significativo contributo alla coesione sociale e alla prevenzione della recidiva. Il progetto di reinserimento sociale può prevedere, ad esempio, l’assunzione di un lavoro, la frequenza di un corso di formazione professionale, la partecipazione a programmi di recupero per tossicodipendenti o alcolisti, o l’assistenza a vittime di reato. È essenziale notare che, durante il periodo di prova, le attività e i comportamenti del condannato sono soggetti a un rigoroso controllo delle prescrizioni imposte dall’autorità giudiziaria. Questo controllo serve a garantire l’adempimento delle condizioni stabilite, nel rispetto delle norme penali e delle responsabilità sociali.
L’affidamento in prova al servizio sociale per soggetti affetti da AIDS o gravi deficit immunitari (art. 47 quater legge 26 luglio 1975, n.354 o.p.)
L’articolo 47 quater della legge 26 luglio 1975, n. 354 dell’Ordinamento Penitenziario, prevede una specifica modalità di affidamento in prova per soggetti affetti da AIDS o con gravi deficit immunitari. Questo provvedimento permette a tali soggetti di svolgere un programma terapeutico al di fuori dell’istituto penitenziario, presso le unità operative di malattie infettive ospedaliere ed universitarie o altre unità operative principalmente impegnate, secondo i piani regionali, nell’assistenza ai casi di AIDS. La concessione di tale misura deve essere supportata da una certificazione sanitaria che attesti la gravità delle condizioni di salute del soggetto e la fattibilità del programma di cura e assistenza.
L’affidamento in prova al servizio sociale in casi specifici (inizialmente regolato dall’art. 47bis o.p., successivamente abrogato con l’art. 3 della legge 27 maggio 1998, n. 165) oggi previsto dall’art. 94, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
L’articolo 94 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 prevede l’affidamento in prova in casi particolari, un provvedimento originariamente disciplinato dall’articolo 47bis dell’Ordinamento Penitenziario, poi abrogato. Questa misura riguarda situazioni specifiche e più complesse, come ad esempio casi di tossicodipendenza o di salute particolarmente critica, che richiedono un’attenzione e un approccio terapeutico particolarmente specializzato e mirato.
L’affidamento in prova del condannato militare di cui all’art. 1 della legge 29 aprile 1983, n. 167
La legge 29 aprile 1983, n. 167 regola l’affidamento in prova per i militari condannati. Questo provvedimento speciale risponde alle particolari esigenze di questa categoria di condannati, considerando la specificità del loro servizio militare. Come per gli altri tipi di affidamento in prova, l’obiettivo è quello di permettere il reinserimento del condannato nella società, mantenendo un controllo sulle sue attività e comportamenti durante il periodo di prova.
Quando la richiesta dell’affidamento in prova ai servizi non può essere accolta?
Ci sono diverse situazioni in cui la richiesta di affidamento in prova ai servizi sociali non può essere accolta :
a) reati per i quali l’accesso ai benefici penitenziari era subordinato alla collaborazione con la giustizia a norma dell’articolo 58-ter (comma 1); in assenza di collaborazione con la giustizia, purché venga dimostrato l’adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l’assoluta impossibilità di tale adempimento e vengano allegati elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione dall’organizzazione criminale di eventuale appartenenza, che consentano di escludere l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile; inoltre, nel caso di assenza della collaborazione con la giustizia, deve essere accertata dal giudice la sussistenza di iniziative dell’interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa (art. 4-bis, co. 1 bis, o.p. come novellato dall’art. 1, co. 1, lett. a D.L. 162/2022 – Riforma Cartabia).
b) se è stato riconosciuto colpevole di evasione; o se, nei suoi confronti, è stata revocata una misura alternativa alla detenzione negli ultimi tre anni.
c) categorie di reato per le quali era necessario escludere l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva (comma 1-ter);
d) ulteriori reati per i quali era richiesta l’osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno (comma 1-quater).
È importante notare che queste sono solo alcune delle possibili ragioni per cui la richiesta potrebbe non essere accettata.
Chi controlla l’affidamento in prova al servizio sociale?
L’affidamento in prova al servizio sociale è sottoposto a supervisione da parte dei servizi sociali. Questi organi sono responsabili di monitorare il comportamento del condannato durante il periodo di prova, verificando che egli rispetti le condizioni stabilite dal tribunale. In caso di violazione di tali condizioni, il servizio sociale è tenuto a informare il magistrato di sorveglianza, che può decidere di revocare l’affidamento in prova e ordinare il ritorno in carcere del condannato.
Quanti ci vuole per ottenere l’affidamento in prova al servizio sociale? Tempi di risposta per ottenere l’affidamento in prova ai servizi sociali
I tempi per ottenere l’affidamento in prova ai servizi sociali possono variare a seconda di diversi fattori, come la complessità del caso, l’affollamento del sistema giudiziario, e le risorse disponibili per la gestione degli affidamenti in prova. In generale, la decisione viene presa dopo un’attenta valutazione del caso da parte del giudice di sorveglianza, sulla base dei rapporti e delle raccomandazioni fornite dal servizio sociale e dai consulenti legali.
Per quali Pene può essere concesso l’affidamento in prova?
La legge permette esplicitamente l’affidamento in prova per le pene detentive (reclusione, arresto). Esiste un dibattito su se lo stesso possa essere concesso in relazione alle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, come la semidetenzione e la libertà controllata.
Esistono altre limitazioni, ad esempio per i condannati che sono stati ritenuti colpevoli di evasione, o per coloro ai quali è stata revocata una misura alternativa negli ultimi tre anni.
Requisiti per l’ammissione all’affidamento in prova al servizio sociale
Per poter essere ammesso all’affidamento in prova al servizio sociale, il condannato deve soddisfare una serie di requisiti previsti dalla legge. In particolare:
- Limite di pena: La pena detentiva inflitta, da intendersi quale pena da espiare in concreto, detratta la pena condonata o altrimenti estinta, deve essere contenuta entro determinati limiti di pena. Non esiste un limite di pena per i condannati affetti da AIDS conclamata o grave deficienza immunitaria.
- Comportamento del condannato: Il condannato deve aver dimostrato un comportamento tale da permettere un giudizio prognostico favorevole riguardo alla sua rieducazione. Questo significa che, nel periodo precedente la richiesta di affidamento, il condannato deve aver avuto una condotta in linea con le norme e che indichi la sua volontà di reinserirsi positivamente nella società.
- Adeguata misura rieducativa: L’affidamento in prova deve essere considerato idoneo a escludere il periodo di recidiva. Questo vuol dire che si deve ritenere che, durante il periodo di affidamento, il condannato non commetterà nuovi reati.
- Certificazione sanitaria (in caso di AIDS o grave deficienza immunitaria): Se il condannato è affetto da AIDS conclamata o grave deficienza immunitaria, deve essere in possesso di una certificazione medica che attesti le sue condizioni di salute e la possibilità di sottoporsi ad un programma terapeutico.
Tuttavia, è importante ricordare che l’affidamento in prova al servizio sociale è una misura discrezionale, che viene valutata caso per caso dall’autorità giudiziaria, tenendo conto non solo dei requisiti formali, ma anche delle circostanze specifiche del singolo caso.
Quali leggi regolano l’affidamento in prova ai servizi sociali?
L’affidamento in prova ai servizi sociali è regolamentato principalmente dall’articolo 47 della legge n. 354 del 26 luglio 1975, comunemente nota come “Ordinamento penitenziario”. Questa legge stabilisce le condizioni e le modalità per l’applicazione di questa misura alternativa alla detenzione.
Ci sono anche altri riferimenti normativi come:
- L’articolo 47-ter della stessa legge, che regola l’affidamento in prova per i condannati affetti da AIDS o grave deficienza immunitaria.
- L’articolo 94 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 9 ottobre 1990 ( testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenzadegli stepefacenti), che regola l’affidamento in prova in casi particolari.
Inoltre, ci sono diverse norme di legge e decreti che possono modificare o influenzare l’applicazione di questa misura, inclusi quelli che riguardano l’assistenza sociale, la salute e i diritti dei detenuti.