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Il decreto-legge 4 luglio 2024 n. 92 “Carcere sicuro”

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Il decreto-legge 4 luglio 2024 n. 92 “Carcere sicuro”

Il decreto-legge 4 luglio 2024 n. 92 “Carcere sicuro”

1. Introduzione: Il contesto delle criticità penitenziarie

Il decreto-legge n. 92 del 4 luglio 2024, denominato “Decreto carcere” o “Carcere Sicuro“, è stato pubblicato in data 9 agosto 2024 (Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2024 con la legge 8 agosto 2024, n. 112, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92) intervenendo con misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia.

Le motivazioni alla base del decreto-legge includono la necessità di migliorare il funzionamento degli istituti penitenziari e di semplificare le procedure di concessione dei benefici penitenziari.

Negli ultimi anni, il sistema penitenziario italiano ha affrontato gravi criticità strutturali, segnalate ripetutamente dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.

I più ricorderanno, come ad esempio, la sentenza pilota 8 gennaio 2013, “Torreggiani c. Italia”, ove la Corte EDU sanciva la strutturale violazione dell’art. 3 Cedu da parte dell’Italia a causa del “grave sovraffollamento” negli istituti penitenziari, che comportò l’introduzione del D.L. 26 giugno 2014 n. 92, con quale si rafforzava la tutela nei confronti dei soggetti detenuti o internati con il ricorso a rimedi risarcitori disciplinati, rispettivamente, agli artt. 35-bis e 35-ter ord. pen., che consentono al detenuto di essere sottratto con rapidità da una situazione che genera la violazione del suo fondamentale diritto a non subire trattamenti inumani e al contempo di conseguire un ristoro per la violazione subita.

Negli ultimi anni sono stati adottati vari tentativi di riforma e interventi emergenziali per gestire il sovraffollamento e migliorare le condizioni di detenzione.

In questo contesto, il decreto-legge è stato atteso come una possibile risposta alle esigenze urgenti del mondo carcerario.

2. Le nuove assunzioni di personale: Un passo nella giusta direzione

Il decreto-legge prevede, nei suoi primi articoli, un significativo incremento delle assunzioni nel Corpo di Polizia Penitenziaria e tra i dirigenti penitenziari. Si tratta di un intervento accolto positivamente, soprattutto considerando le gravi carenze di personale che affliggono gli istituti penitenziari. Tuttavia, l’incremento delle assunzioni non copre altre figure professionali, come operatori giuridico-pedagogici, psicologi e mediatori culturali, il cui operato è altrettanto essenziale e fondamentale per migliorare le condizioni di vita all’interno delle carceri.

3. Le novità sulla liberazione anticipata: Aspetti critici

L’art. 5 del decreto-legge introduce cambiamenti significativi alle modalità di concessione della liberazione anticipata, un beneficio penitenziario che permette ai detenuti di ridurre la propria pena grazie alla buona condotta. La nuova normativa prevede che il pubblico ministero, al momento dell’emissione dell’ordine di esecuzione ai sensi dell’art. 656 c.p.p., indichi al condannato la pena da espiare computando le detrazioni previste dall’art. 54 o.p. e la pena da espiare senza le detrazioni.

Nell’ordine di esecuzione è dato avviso al destinatario che le detrazoni di cui all’articolo 54 o.p. non saranno riconosciute qualora durante il periodo di esecuzione della pena il condannato non abbia partecipato all’opera di rieducazione.

Il decreto modifica anche l’art. 69 bis o.p. ( Procedimento in materia di liberazione anticipata) mutando radicalmente la procedura di concessione della liberazione anticipata.

Tale procedura non avverrà più su istanza di parte ma sarà concessa d’ufficio dal magistrato di sorveglianza in determinati momenti chiave, come la richiesta di una misura alternativa o l’approssimarsi del fine pena.

  • In occasione di ogni istanza di accesso alle misure alternative alla detenzione o ad altri benefici analoghi, rispetto ai quali nel computo della misura della pena espiata è rilevante la liberazione anticipata, il magistrato di sorveglianza accerta la sussistenza dei presupposti per la concessione del beneficio richiesto in relazione ad ogni semestre maturato. L’istanza di accesso alle misure alternative sarà presentata a decorrere dal termine di 90 giorni antecedenti al maturare dei presupposti per l’accesso alle misure alternative.
  • Invece, sempre a decorrere dal termine di 90 giorni antecedenti al maturare del termine di conclusione della pena da espiare,  il magistrato di sorveglianza accerterà la sussistenza dei presupposti per la concessione dei semestri di liberazione anticipata che non sono stati già oggetto di valutazione.

Rimane comunque la possibilità per il detenuto di formulare istanza di liberazione anticipata in altri momenti, ma dovrà motivare l’interesse specifico alla concessione, pena l’inammissibilità.

Il provvedimento che concede o nega il riconoscimento del beneficio è adottato dal magistrato di sorveglianza con ordinanza, in camera di consiglio senza la presenza delle parti.

Avverso l’ordinanza il difensore, l’interessato o il Pubblico MInistero possono, entro dieci giorni dalla notificazione o comunicazione, proporre reclamo al Tribunale di Sorveglianza competente per territorio

La normativa prevede anche che, entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto, siano adottate modifiche al regolamento di esecuzione per uniformare i profili procedurali e facilitare la gestione e l’informatizzazione del fascicolo personale del condannato e delle pratiche legate alla liberazione anticipata.

4. L’incremento delle telefonate dei detenuti: Questioni normative

Modifiche Legislative precedenti

Con l’art. 2-quinquies della legge n. 70 del 2020, di conversione dei decreti-legge 28 e 29, è stata introdotta una disciplina che ha aumentato significativamente il numero di colloqui telefonici.

  • Autorizzazione alla corrispondenza telefonica: La corrispondenza telefonica tra detenuti e soggetti esterni, disciplinata dall’articolo 39 del regolamento dell’ordinamento penitenziario (D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230), può essere autorizzata anche oltre i limiti ordinari previsti dal comma 2 del medesimo articolo, in presenza di specifiche circostanze. Queste includono motivi di urgenza o particolare rilevanza, nonché situazioni di trasferimento del detenuto.
  • Casi di autorizzazione giornaliera: L’autorizzazione alla corrispondenza telefonica può essere concessa con una frequenza giornaliera nei seguenti casi:
    1. Quando la corrispondenza avviene con figli minori.
    2. Quando si tratta di figli maggiorenni con disabilità grave.
    3. Quando la comunicazione avviene con il coniuge, con l’altra parte dell’unione civile, con una persona convivente stabilmente o legata da una relazione affettiva stabile.
    4. Quando la corrispondenza si realizza con il padre, la madre, il fratello o la sorella del detenuto, se questi sono ricoverati in strutture ospedaliere.
  • Limiti per i detenuti condannati per specifici reati: Nel caso di detenuti o internati condannati per uno dei delitti indicati nel primo periodo del comma 1 dell’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, l’autorizzazione alla corrispondenza telefonica non può essere concessa più di una volta a settimana.
  • Esclusioni dal regime: Le disposizioni sopra indicate non si applicano ai detenuti sottoposti al regime speciale previsto dall’articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.

Disciplina Vigente

L’articolo 6 del decreto-legge prevede l’aumento del numero delle conversazioni telefoniche autorizzabili per i detenuti (una volta alla settimana), equiparandole al numero dei colloqui visivi. L’art. 37 comma 8 o.p. prevede, difatti, che i detenuti e gli internati usufruiscono di sei colloqui al mese. Questa modifica richiede però un adeguamento del regolamento di esecuzione, per il quale sono stati concessi sei mesi.

La norma concede sei mesi per adeguare il regolamento, specificando che il numero delle conversazioni telefoniche deve essere parificato a quello dei colloqui visivi autorizzabili. Nel periodo transitorio, fino all’adozione delle modifiche, le direzioni degli istituti penitenziari possono autorizzare telefonate oltre i limiti di legge.

5. Disposizioni in Materia di Strutture Residenziali per l’Accoglienza e il Reinserimento Sociale dei Detenuti

L’articolo 8 del decreto-legge istituisce un elenco di strutture residenziali accreditate, presso le quali possono essere concesse misure alternative alla detenzione per i detenuti privi di un domicilio idoneo. Questo elenco, gestito dal Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della Giustizia, sarà articolato in sezioni regionali e soggetto a vigilanza e aggiornamento costante in favore dei detenuti che non sono in possesso di un domicilio idoneo e sono in condizioni socio-economiche non sufficienti per provvedere al proprio sostentamento.

La disciplina dettagliata per la formazione, l’aggiornamento e la vigilanza dell’elenco sarà stabilita tramite un regolamento ministeriale, da emanarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto. Il regolamento definirà anche i requisiti di qualità dei servizi offerti dalle strutture accreditate e le modalità di recupero delle spese per la permanenza dei detenuti, in modo da garantire il rispetto del limite di spesa previsto.

Le strutture accreditate dovranno garantire non solo un’accoglienza residenziale adeguata, ma anche servizi di assistenza, riqualificazione professionale e reinserimento socio-lavorativo per i detenuti ospitati, inclusi coloro che affrontano problematiche di dipendenza o disagio psichico, purché non richiedano trattamenti riabilitativi specifici. Tali strutture, se disponibili ad accogliere detenuti in regime di detenzione domiciliare, saranno considerate come luoghi di privata dimora ai sensi dell’articolo 284 del codice di procedura penale.

L’istituzione dell’elenco avverrà attraverso un avviso pubblico destinato a raccogliere le manifestazioni di interesse degli enti gestori di strutture residenziali in possesso dei requisiti tecnici definiti nel regolamento.

Durante la pandemia di COVID-19, sono stati sperimentati progetti di accoglienza per detenuti con pene imminenti alla scadenza, ottenendo risultati positivi quando l’accoglienza è stata gestita con cura. Questo approccio è cruciale, poiché i detenuti in condizioni di maggiore disagio sociale spesso non dispongono di un domicilio, e la loro gestione richiede un intervento attento e responsabile da parte di strutture ben organizzate e capaci di affrontare situazioni di vulnerabilità.

6. Introduzione dell’Articolo 314-bis: Indebita Destinazione di Denaro o Cose Mobili

L’articolo 9 del decreto-legge introduce una nuova disposizione nel codice penale, l’articolo 314-bis, che disciplina il reato di “Indebita destinazione di denaro o cose mobili” da parte di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio.

Descrizione del Reato: L’articolo 314-bis punisce il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, trovandosi in possesso o comunque nella disponibilità di denaro o di altri beni mobili appartenenti ad altri a causa del suo ufficio o servizio, li destina a un uso diverso da quello previsto dalla legge o da altri atti vincolanti che non lasciano margini di discrezionalità procurandosi a sè o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto.

Elementi Costitutivi:

  • Soggetto Attivo: Pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.
  • Oggetto del Reato: Denaro o cose mobili altrui, di cui il soggetto attivo ha il possesso o la disponibilità in virtù del suo ufficio o servizio.
  • Condotta Illecita: Destinazione dei beni a un uso diverso da quello stabilito da specifiche disposizioni di legge o atti aventi forza di legge, senza margini di discrezionalità.
  • Elmento soggettivo del reato: L’agente, al fine di integrare la condotta illecita, deve agire intenzionalmente al fine di procurarsi a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o di causare un danno ingiusto ad altri.
  • Pena: Reclusione da sei mesi a tre anni.

L’articolo 314-bis, introdotto dall’articolo 9 del decreto-legge, introduce una nuova fattispecie incriminatrice che si colloca accanto al peculato, punendo condotte meno gravi ma comunque lesive dell’integrità delle funzioni pubbliche, in particolare quando vi è un uso improprio di risorse pubbliche senza margini di discrezionalità.

7. Semplificazione del “Rito Semplificato” per Misure Alternative alla Detenzione

L’articolo 10, comma 2, del decreto-legge introduce modifiche significative al “rito semplificato” previsto dall’articolo 678, comma 1-ter, dell’ordinamento penitenziario, semplificando la procedura per la concessione di misure alternative alla detenzione.

Rito Semplificato: Procedura Precedente

In base al decreto legislativo 123/2018, il “rito semplificato” permetteva a un magistrato delegato dal Presidente del Tribunale di sorveglianza di concedere in via provvisoria misure alternative alla detenzione per condannati liberi con pene non superiori a diciotto mesi. Il Tribunale di Sorveglianza competente, decorso il termine per l’opposizone, conferma senza formalità la decisione del magistrato.

Nuove Modifiche Introdotte dal Decreto-Legge

Il decreto-legge elimina la necessità della conferma da parte del Tribunale di Sorveglianza quando non viene presentata opposizione. Questo significa che, se non viene fatta opposizione, l’ordinanza emessa dal magistrato diventa immediatamente esecutiva una volta decorsi i termini per l’opposizione al Tribunale di Sorveglianza.

Caso di Opposizione

Se viene presentata un’opposizione, il Tribunale di sorveglianza ha due opzioni:

  1. Confermare l’ordinanza.
  2. Revocare l’ordinanza, con la possibilità di sostituirla con un’altra misura alternativa considerata più adeguata. Anche se il testo non è del tutto chiaro, si presume che il Tribunale possa decidere di cambiare la misura concessa in base alle circostanze.

Applicabilità e Disposizioni Transitorie

Il decreto-legge non prevede disposizioni transitorie specifiche per le ordinanze provvisorie emesse prima delle modifiche. Pertanto, si applica il principio del tempus regit actum, che suggerisce che la nuova normativa dovrebbe valere anche per le ordinanze in attesa di conferma.

Tuttavia, le ordinanze provvisorie precedenti sono generalmente accompagnate da avvisi che indicano la non immediata esecutività e la necessità di un provvedimento confermativo.

Conclusione: Un intervento necessario ma insufficiente ?

Il decreto-legge “Carcere sicuro” rappresenta un passo importante nella gestione delle criticità del sistema penitenziario italiano, ma non risolve in modo definitivo i problemi strutturali esistenti.

Il miglioramento delle condizioni di vita nelle carceri richiede interventi più ampi e strutturati, che includano non solo l’incremento del personale, ma anche una riforma complessiva del sistema penitenziario, capace di rispondere alle esigenze di risocializzazione e reinserimento dei detenuti.

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