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Trattazione orale del ricorso per cassazione – D.L. n. 89/2024 (modifica articoli 610 e 611 c.p.p.)

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Trattazione orale del ricorso per cassazione - D.L. n. 89/2024 (modifica articoli 610 e 611 c.p.p.)

Decreto-Legge n. 89/2024: Modifiche alla Disciplina del Giudizio di Cassazione

Premessa: Il Contesto della Riforma

Il Decreto-Legge 29 giugno 2024, n. 89, convertito con modificazioni dalla Legge 8 agosto 2024, n. 120, introduce importanti modifiche alla disciplina del giudizio di cassazione, in linea con il processo di riforma del sistema giudiziario italiano avviato dalla cosiddetta riforma Cartabia (Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 150). L’obiettivo principale di queste modifiche è accelerare i tempi processuali e ottimizzare l’efficienza del sistema giudiziario, in particolare attraverso l’introduzione del rito cartolare per le impugnazioni proposte dopo il 30 giugno 2024.

L’introduzione dell’art. 35 comma 1, lett.a), D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ha stabilito che la trattazione dei ricorsi avviene, in via ordinaria,  in camera di consiglio con contraddittorio scritto e senza l’intervento delle parti salvo la facoltà del procuratore generale e dei difensori di richiedere la trattazione del ricorso in udienza pubblica o in camera di consiglio con la partecipazione delle parti.

  • Nei procedimenti per la decisione sui ricorsi contro le sentenze pronunciate nel dibattimento o ai sensi dell’articolo 442 il procuratore generale e i difensori possono chiedere la trattazione in pubblica udienza.
  • Gli stessi possono chiedere la trattazione in camera di consiglio con la loro partecipazione per la decisione:
    a) sui ricorsi per i quali la legge prevede la trattazione con l’osservanza delle forme previste dall’articolo 127;
    b) sui ricorsi avverso sentenze pronunciate all’esito di udienza in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti, a norma dell’articolo 598-bis, salvo che l’appello abbia avuto esclusivamente per oggetto la specie o la misura della pena, anche con riferimento al giudizio di comparazione fra circostanze, o l’applicabilità delle circostanze attenuanti generiche, di pene sostitutive, della sospensione della pena o della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.

Modifiche all’Articolo 610 c.p.p.: Atti Preliminari e Avvisi

Il Decreto-Legge n. 89/2024 apporta modifiche significative all’articolo 610 del codice di procedura penale (c.p.p.), che regola gli atti preliminari del giudizio di cassazione, specificamente al comma 5. Tali modifiche mirano a coordinare la nuova disciplina introdotta dalla riforma con le regole esistenti sui contenuti e sui tempi dell’avviso di fissazione dell’udienza.

Nuovi Termini per l’Avviso di Fissazione dell’Udienza

Secondo le nuove disposizioni, la cancelleria della Corte di Cassazione deve notificare al procuratore generale e ai difensori un avviso di fissazione dell’udienza almeno trenta giorni prima della data stabilita. Questo avviso  indicherà che il ricorso sarà deciso in camera di consiglio senza la presenza delle parti salvo il disposto di cui all’art. 611 c.p.p..

Richiesta di Trattazione Orale: Scadenze e Modalità

Le parti che desiderano una trattazione orale del ricorso devono presentare la relativa richiesta almeno 25 giorni prima della data fissata per l’udienza. Questo termine è pensato per consentire alla Corte di organizzare l’udienza con la partecipazione delle parti, qualora la richiesta venga accolta.

Procedimenti con Partecipazione delle Parti: Termini Ridotti

Nei procedimenti che devono essere trattati con le forme previste dall’articolo 127 c.p.p. (ossia in camera di consiglio con la partecipazione delle parti), il termine per l’avviso di fissazione dell’udienza è ridotto a venti giorni prima della data stabilita. In questi casi, le parti hanno la possibilità di richiedere la trattazione orale almeno 15 giorni prima della data dell’udienza. Questo permette una maggiore flessibilità e la possibilità di discussione in aula, se richiesto in tempo utile.

Modifiche all’Articolo 611 c.p.p.: La Camera di Consiglio

Per la camera di consiglio senza la partecipazione delle parti fino a quindici giorni prima dell’udienza tutte le parti possono presentare motivi nuovi, memorie e, fino a cinque giorni prima, memorie di replica; nella camera di consiglio partecipata  i termini per presentare motivi nuovi e memorie sono ridotti a dieci giorni prima dell’udienza e tre giorni per la memoria di replica.

Tabella Comparativa: Prima e Dopo la Riforma

Di seguito viene presentata una tabella comparativa per evidenziare le principali differenze tra la normativa precedente e quella attuale riguardo ai termini e alle modalità di fissazione delle udienze e di richiesta di trattazione orale.

Trattazione orale del ricorso per cassazione - D.L. n. 89/2024 (modifica articoli 610 e 611 c.p.p.)
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Conclusioni: Un Nuovo Equilibrio tra Celerità e Garanzia dei Diritti

Le modifiche introdotte dal Decreto-Legge n. 89/2024 rappresentano un passo deciso verso la semplificazione e l’accelerazione del giudizio di cassazione. La definizione chiara dei termini per la notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza e per la richiesta di trattazione orale riflette l’obiettivo di bilanciare l’efficienza del sistema giudiziario con la tutela dei diritti delle parti. La possibilità di richiedere la trattazione orale, seppur circoscritta entro termini stringenti, assicura che le parti possano ancora far valere le proprie ragioni in udienza, senza compromettere la celerità delle decisioni.

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