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02.71.09.10.07

La Messa alla Prova nel Processo Penale secondo la Riforma Cartabia

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La Messa alla Prova nel Processo Penale secondo la Riforma Cartabia

La recente riforma Cartabia nel processo penale – la cosidetta messa alla prova riforma cartabia- ha introdotto importanti modifiche all’applicazione dell’istituto della messa alla prova.

La riforma ha ampliato l’applicabilità di questo istituto, sia aumentando il numero dei reati che ne consentono l’accesso, selezionando quelli che per loro natura si prestano ad avviare percorsi di risocializzazione e riparazione, prevedendo la possibilità in capo al Pubblico Ministero di proporne l’applicazione.

In questo articolo offriamo uno sguardo d’insieme sui cambiamenti apportati dalla riforma Cartabia e le novità introdotte, con particolare attenzione alle implicazioni pratiche per gli operatori del diritto, oltre che un approfondimento relativo all roforma ed ai suoi effetti.

Vediamo la Riforma Cartabia in uno schema di sintesi

La Riforma ha introdotto molteplici novità nell’ambito (non solo) del diritto processuale penale.

Le innovazioni riguardano i più disparati cambi: indagini preliminari, citazione diretta a giudizio, udienza preliminare, nuova udienza filtro e tantissimi altri aspetti.

La riforma ha l’obiettivo di accelerare la digitalizzazione del processo, ridurre i tempi della giustizia italiana e tagliare il numero dei processi, introducendo degli “incentivi”, tra cui importanti sconti di pena per chi rinuncia all’impugnazione.

La recente riforma Cartabia nel processo penale: una visione di insieme

Novità introdotte dalla Riforma Cartabia

La Riforma Cartabia ha introdotto molteplici novità nell’ambito del diritto processuale penale. Le innovazioni riguardano:

  1. Indagini preliminari: La riforma ha apportato cambiamenti significativi alle indagini preliminari, rendendole più efficienti e tempestive
  2. Citazione diretta a giudizio: Sono state introdotte nuove disposizioni che riguardano la citazione diretta a giudizio, semplificando il processo e riducendo i tempi
  3. Udienza preliminare e nuova udienza filtro: La riforma ha rivisto l’udienza preliminare e ha introdotto una nuova udienza filtro per garantire un processo più snello
  4. Incentivi per rinuncia all’impugnazione: Per ridurre il numero di processi, sono stati introdotti incentivi, tra cui sconti di pena, per chi rinuncia all’impugnazione

L’istituto della messa alla prova secondo la Riforma Cartabia

L’espansione del potere di richiedere l’accesso alla messa alla prova

Fra le molte novità introdotte dalla riforma Cartabia, una delle più rilevanti è l’estensione del potere di richiedere l’accesso alla messa alla prova. Questo rito speciale, concepito nell’ottica di razionalizzazione e deflazione del carico giudiziario, è stato oggetto di un considerevole ampliamento. In particolare:

Estensione del catalogo dei reati

È stato esteso il catalogo dei reati per i quali la messa alla prova può essere ammessa. Questo significa che ora un numero maggiore di reati può beneficiare di questa modalità alternativa di definizione del processo.

Ampliamento dei poteri del Pubblico Ministero

La riforma ha previsto l’espansione dei poteri del Pubblico Ministero, consentendo a quest’ultimo di proporre la messa alla prova in determinati casi. Questo potere d’impulso permette di attivare la messa alla prova fin dalle indagini preliminari, dando al Pubblico Ministero un ruolo più attivo nel processo.

Nuove disposizioni procedurali

Sono state introdotte nuove disposizioni procedurali che riguardano l’istanza di accesso alla messa alla prova. Queste disposizioni stabiliscono termini specifici per la presentazione dell’istanza in diverse fasi del processo, come l’udienza preliminare, il giudizio direttissimo, la citazione diretta a giudizio e il giudizio immediato.

L’importanza della rieducazione

Un altro aspetto fondamentale della riforma Cartabia è l’accento posto sulla rieducazione. La pena non deve essere vista solo come una retribuzione, ma anche come uno strumento di rieducazione, come sottolineato dall’art. 27 della Costituzione Italiana.

La sospensione del procedimento penale

L’istituto della messa alla prova rappresenta un’alternativa per la definizione del processo penale, consentendo di sospendere il procedimento attraverso l’esperimento della cosiddetta “messa alla prova”.

L’istituto della messa alla prova: una panoramica

L’istituto della messa alla prova ha le sue radici nel desiderio di fornire agli imputati una seconda chance, permettendo loro di dimostrare il proprio impegno nel rimediare alle proprie azioni e, in molti casi, evitare una condanna.

La messa alla prova rappresenta un’alternativa per la definizione del processo penale, consentendo di sospendere il procedimento. Questa modalità può essere adottata sin dalla fase delle indagini preliminari, consentendo all’imputato o all’indagato di affrontare un periodo di prova.

Qualora tale periodo in prova si concluda con esito positivo, si determinerà una pronuncia di proscioglimento per estinzione del reato. La messa alla prova differisce dall’affidamento in prova ai servizi sociali (clicca il riquadro sotto per maggiori informazioni).

https://studioavvocatoabbondanza.it/affidamento-in-prova-ai-servizi-sociali/

La messa alla prova riforma cartabia e la sospensione del procedimento

Per quanto riguarda l’istanza di accesso all’affidamento, questa può essere formulata durante un’udienza o nel corso delle indagini preliminari.

L’articolo 464 bis c.p.p. disciplina la formulazione dell’istanza in udienza. In tale caso, l’imputato ha la facoltà di richiedere un termine di presentazione della richiesta di accesso alla misura, che può arrivare fino a 20 giorni.

Per quanto riguarda i termini di presentazione, essi rimangono gli stessi previgenti alla riforma:

  • Nell’udienza preliminare, l’istanza di accesso alla messa alla prova deve essere presentata entro le conclusioni
  • In caso di giudizio direttissimo, l’istanza deve essere presentata entro l’apertura del dibattimento
  • In caso di decreto penale di condanna, l’istanza deve essere presentata contestualmente all’atto di opposizione
  • Nel giudizio immediato, l’istanza deve essere presentata entro quindici giorni dalla notifica del decreto che dispone il giudizio immediato
  • Nella citazione diretta a giudizio , l’istanza deve essere presentata entro la conclusione dell’udienza predibattimentale

Di seguito la nuova formulazione dell’art. 464 bis c.p.:

1. Nei casi previsti dall’articolo 168 bis del codice penale, anche su proposta del pubblico ministero, l’imputato può formulare richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova. Se il pubblico ministero formula la proposta in udienza, l’imputato può chiedere un termine non superiore a venti giorni per presentare la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova. 2. La richiesta può essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422 o fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo oppure, nel procedimento di citazione diretta a giudizio, fino alla conclusione dell’udienza predibattimentale prevista dall’articolo 554 bis. Se è stato notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta è formulata entro il termine e con le forme stabiliti dall’articolo 458, comma 1. Nel procedimento per decreto, la richiesta è presentata con l’atto di opposizione. 3. La volontà dell’imputato è espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore. 4. All’istanza è allegato un programma di trattamento, elaborato d’intesa con l’ufficio di esecuzione penale esterna, ovvero, nel caso in cui non sia stata possibile l’elaborazione, la richiesta di elaborazione del predetto programma. Il programma in ogni caso prevede: a) le modalità di coinvolgimento dell’imputato, nonché del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita nel processo di reinserimento sociale, ove ciò risulti necessario e possibile; b) le prescrizioni comportamentali e gli altri impegni specifici che l’imputato assume anche al fine di elidere o di attenuare le conseguenze del reato, considerando a tal fine il risarcimento del danno, le condotte riparatorie e le restituzioni, nonché le prescrizioni attinenti al lavoro di pubblica utilità ovvero all’attività di volontariato di rilievo sociale; c) le condotte volte a promuovere, ove possibile, la mediazione con la persona offesa e lo svolgimento di programmi di giustizia riparativa. 5. Al fine di decidere sulla concessione, nonché ai fini della determinazione degli obblighi e delle prescrizioni cui eventualmente subordinarla, il giudice può acquisire, tramite la polizia giudiziaria, i servizi sociali o altri enti pubblici, tutte le ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni di vita personale, familiare, sociale ed economica dell’imputato. Tali informazioni devono essere portate tempestivamente a conoscenza del pubblico ministero e del difensore dell’imputato.

Con riferimento all’istanza presentata nel corso delle indagini preliminari, conformemente all’articolo 464 ter 1 c.p.p., la stessa viene inclusa nell’avviso ai sensi dell’articolo 415 bis c.p.p., che deve anche indicare la durata e i contenuti essenziali del programma della messa alla prova.

A tal fine, il Pubblico Ministero procedente può avvalersi anche dell’UEPE (Ufficio Esecuzione Penale Esterna), che fornisce supporto e consulenza nella formulazione del programma di trattamento.

Ricevuto l’avviso, l’indagato avrà 20 giorni per prendere una decisione in merito all’adesione alla proposta di messa alla prova.

In caso di risposta positiva, gli atti verranno trasmessi al GIP (Giudice per le Indagini Preliminari) insieme all’imputazione.

Successivamente, il Giudice per le Indagini Preliminari dovrà valutare l’ammissibilità della richiesta e, previa esclusione di eventuali cause di non punibilità (ai sensi dell’articolo 129 c.p.p.), richiedere l’elaborazione del progetto di trattamento.

È importante sottolineare che deve essere data comunicazione alla persona offesa dell’accesso alla misura, attraverso l’ufficio del Pubblico Ministero. Ricevuto l’avviso, la persona offesa ha la possibilità di depositare una propria memoria, esprimendo eventuali osservazioni o richieste.

La fase successiva si svolge principalmente in forma cartolare, ma il Giudice ha la facoltà di convocare un’udienza, se necessario, al fine di verificare la volontà effettiva dell’imputato.

In seguito all’udienza camerale, il Giudice emetterà un’ordinanza di accoglimento o rigetto della richiesta di messa alla prova.

Di seguito l’art. 464 ter 1 c.p.p.:

1. Il pubblico ministero, con l’avviso previsto dall’articolo 415 bis, può proporre alla persona sottoposta ad indagini la sospensione del procedimento con messa alla prova, indicando la durata e i contenuti essenziali del programma trattamentale. Ove lo ritenga necessario per formulare la proposta, il pubblico ministero può avvalersi dell’ufficio di esecuzione penale esterna. 2. Nel caso previsto dal comma 1, entro il termine di venti giorni, la persona sottoposta ad indagini può aderire alla proposta con dichiarazione resa personalmente o a mezzo di procuratore speciale, depositata presso la segreteria del pubblico ministero. 3. Quando la persona sottoposta ad indagini aderisce alla proposta, il pubblico ministero formula l’imputazione e trasmette gli atti al giudice per le indagini preliminari, dando avviso alla persona offesa dal reato della facoltà di depositare entro dieci giorni memorie presso la cancelleria del giudice. 4. Nel caso previsto dal comma 3, il giudice per le indagini preliminari, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell’articolo 129 e quando ritiene che la proposta del pubblico ministero cui ha aderito l’imputato sia conforme ai requisiti indicati dall’articolo 464 quater, comma 3, primo periodo, richiede all’ufficio di esecuzione penale esterna di elaborare il programma di trattamento d’intesa con l’imputato. 5. Nel caso previso dal comma 4, l’ufficio di esecuzione penale esterna trasmette al giudice entro novanta giorni il programma di trattamento elaborato d’intesa con l’imputato. 6. Quando lo ritiene necessario ai fini della decisione, il giudice per le indagini preliminari fissa udienza ai sensi dell’articolo 127. Il giudice, se ritiene opportuno verificare la volontarietà della richiesta, dispone la comparizione dell’imputato. 7. Il giudice, valutata l’idoneità del programma trattamentale elaborato ai sensi del comma 5, eventualmente integrato o modificato con il consenso dell’imputato nel corso dell’udienza prevista dal comma 6, dispone con ordinanza la sospensione del procedimento con messa alla prova.”.

Cosa è cambiato con la riforma Cartabia?

La riforma Cartabia ha introdotto importanti cambiamenti nel campo del diritto penale e della procedura penale. La riforma Cartabia ha influenzato diversi aspetti del sistema giudiziario penale, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza e l’efficacia della giustizia penale. In particolare, ci concentreremo su alcuni aspetti rilevanti:

1. Ampliamento dell’applicabilità della messa alla prova: La riforma ha esteso l’applicabilità dell’istituto della messa alla prova, consentendo a un numero maggiore di reati di beneficiare di questa modalità alternativa di definizione del processo. Inoltre, sono state introdotte disposizioni che permettono al Pubblico Ministero di proporre la messa alla prova in determinati casi.

2. Percorsi di risocializzazione e riparazione: La riforma ha riconosciuto l’importanza dei percorsi di risocializzazione e riparazione nel contesto penale. Pertanto, ha ampliato l’accesso alla messa alla prova per i reati che, per loro natura, si prestano a tali percorsi, permettendo un approccio più completo alla giustizia penale.

3. Maggior coinvolgimento del Pubblico Ministero: Con la riforma Cartabia, il Pubblico Ministero ha acquisito un ruolo più attivo nella proposta di misure alternative come la messa alla prova. Ciò consente al Pubblico Ministero di valutare caso per caso la fattibilità di questa modalità di definizione del processo e di favorire la risoluzione dei casi in modo più tempestivo ed efficace.

4. Nuove disposizioni procedurali: La riforma ha introdotto nuove disposizioni procedurali che riguardano l’istanza di accesso alla messa alla prova. Sono stati stabiliti termini specifici per la presentazione dell’istanza in diverse fasi del processo, come l’udienza preliminare, il giudizio direttissimo, la citazione diretta a giudizio e il giudizio immediato.

Sentenze Rilevanti

Diverse sentenze hanno plasmato la comprensione e l’applicazione della “Messa alla Prova”. Tra queste, la sentenza n. 5910/2023 della Cassazione Penale ha chiarito l’importanza delle prescrizioni nella valutazione dell’ammissione e del successo della prova.

Conclusione

La riforma Cartabia rappresenta un passo avanti significativo per il sistema giudiziario italiano, introducendo cambiamenti che mirano a migliorare l’efficienza e l’efficacia della giustizia penale. Come professionisti legali specializzati in diritto penale e procedura penale, siamo pronti a fornire consulenza personalizzata e a supportarti nel comprendere appieno le implicazioni di questa riforma.

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