Articolo 284 Codice di Procedura Penale – Arresti Domiciliari

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Articolo 284 Codice di Procedura Penale - Arresti Domiciliari

Articolo 284 c.p.p. – Arresti Domiciliari – cosa sono ? Condizioni e limiti

1. Dispositivo dell’Art. 284 Codice di Procedura Penale

L’art. 284 del Codice di Procedura Penale disciplina la misura cautelare degli arresti domiciliari, che consiste nel divieto di allontanamento dell’imputato dalla propria residenza o da altro luogo di privata dimora. In alcuni casi specifici, il giudice può disporre la permanenza dell’imputato in luoghi di cura o assistenza, come una casa famiglia protetta.

La misura degli arresti domiciliari, pur avendo un carattere afflittivo di limitazione della libertà personale, risulta meno restrittiva della libertà personale dell’individuo rispetto alla custodia cautelare in carcere.

2. Condizioni e Limiti degli Arresti Domiciliari

Il giudice ha la possibilità di imporre restrizioni alla comunicazione dell’imputato, limitando le interazioni esclusivamente alle persone con cui coabita, a chi lo assiste o ai familiari. Inoltre, in caso di indigenza assoluta dell’indagato/imputato, il giudice può autorizzare l’allontanamento dal domicilio per il tempo strettamente necessario a soddisfare le esigenze vitali o lavorative.

3. Controlli e Inosservanza delle Prescrizioni

Il Pubblico Ministero e la Polizia Giudiziaria sono legittimati a verificare in qualsiasi momento l’osservanza delle prescrizioni imposte, intervenendo anche d’ufficio, qualora vi siano motivi di necessità. L’imputato, durante il periodo sofferto in regime di arresti domiciliari, è sottoposto a una misura custodiale cautelare, ed, in caso di evasione, si applicano le prescrizioni cautelari di legge.

4. Restrizioni per i Recidivi e il Caso di Evasione

Secondo quanto previsto dall’art. 284, gli arresti domiciliari non sono concessi a chi è stato condannato per evasione ai sensi dell’art. 385 comma III c.p. nei cinque anni precedenti. L’unica eccezione può riguardare l’esistenza di elementi che giustifichino l’adozione di tale misura, se il giudice ritiene che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte in modo adeguato, anche in presenza di una recidivanza.

5. Analisi dell’Articolo 284 Codice di Procedura Penale

5.1 La Natura della Misura degli Arresti Domiciliari

L’articolo 284 introduce la misura degli arresti domiciliari, un’alternativa alla custodia cautelare in carcere. La principale differenza con quest’ultima è che l’imputato non è privato della libertà in un luogo di detenzione, ma è sottoposto a una limitazione significativa della sua libertà di movimento. L’unica possibilità di allontanamento dal domicilio riguarda le necessità di vita quotidiane, o per esigenze lavorative, o in caso di  assoluta necessità avvertendo tempestivamente la polizia giudiziaria competente al controllo.

Ai sensi del comma 1-ter dell’art. 284 c.p.p. occorre ricordare che la misura cautelare degli arresti domiciliari non può essere eseguita presso un immobile occupato abusivamente

5.2 Differenze tra Arresti Domiciliari e Obbligo di Dimora

Sebbene la misura degli arresti domiciliari e l’obbligo di dimora abbiano similitudini, la prima è decisamente più severa. Mentre l’obbligo di dimora implica semplicemente l’obbligo di permanenza in un determinato luogo, gli arresti domiciliari comportano una limitazione a qualsiasi spostamento fuori dall’abitazione se non espressamente autorizzato dal giudice.

5.3 La Tutela della Persona Offesa dal Reato

Dal 2013, la norma prevede che il giudice, nel disporre gli arresti domiciliari, debba sempre considerare le esigenze di tutela della persona offesa dal reato, dando priorità alla protezione della vittima rispetto agli interessi dell’imputato, onde evitare che la misura cautelare comprometta la sicurezza della persona offesa, per i delitti  commessi con violenza alla persona, specialmente i reati cd. del Codice Rosso.

I provvedimento di modifica della misura cautelare meno afflittiva devono essere immediatamente comunicati, a cura della polizia giudiziaria, ai servizi socio-assistenziali e alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore ( per approndire il tema Legge 24 novembre 2023, n. 168 – Disposizioni per il Contrasto della Violenza sulle Donne e della Violenza Domestica).

5.4 La Condizione di Indigenza dell’Imputato

Se l’imputato non può altrimenti provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita ovvero versa in situazione di assoluta indigenza, il giudice può autorizzarlo ad assentarsi nel corso della giornata dal luogo di arresto per il tempo strettamente necessario per provvedere alle suddette esigenze ovvero per esercitare una attività lavorativa.

Dunque nel caso in cui l’imputato versi in una condizione di indigenza assoluta, il giudice può autorizzarlo ad allontanarsi dal domicilio per motivi lavorativi o per altre necessità di vita. Questa valutazione, però, è soggetta a una giudiziosa discrezionalità da parte del giudicante, che deve tenere conto delle condizioni soggettive dell’imputato che dovrà dimostrare meticolosamente tali condizioni di ristrettezze economiche.

6. Giurisprudenza Rilevante sull’Articolo 284

  • Cass. pen. n. 24995/2018
    In relazione all’autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio per ragioni di lavoro, la Corte ha stabilito che il giudice deve applicare criteri rigorosi nella valutazione della condizione di indigenza dell’imputato, non richiedendo necessariamente la prova di totale impossidenza, ma considerando le necessità primarie di vita dell’imputato e della sua famiglia.
  • Cass. pen. n. 57001/2017
    La Suprema Corte ha sottolineato che l’autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio per attività lavorativa è facoltativa e il giudice può revocarla d’ufficio qualora emergano elementi che giustifichino la compromissione delle esigenze cautelari, sulla base delle segnalazioni delle forze di polizia.
  • Cass. pen. n. 14111/2015
    In caso di condanna per evasione, la concessione degli arresti domiciliari è preclusa, salvo che il giudice ritenga che la condanna per evasione non sia di grave entità e che le esigenze cautelari possano essere comunque soddisfatte con tale misura.
  • Cass. pen. n. 16964/2016
    Il concetto di “indispensabili esigenze di vita” va inteso in senso ampio, includendo anche il diritto dell’imputato a mantenere rapporti familiari, come ad esempio la possibilità di incontrare i propri figli durante il periodo di arresti domiciliari.
  • Cass. pen. n. 3598/2015
    La Corte ha stabilito che il giudice deve indicare esplicitamente nel provvedimento l’indirizzo del luogo pubblico di cura dove l’imputato è sottoposto agli arresti domiciliari, senza che l’imputato possa influenzare tale decisione.

7. Consulenza Legale in Materia di Misure Cautelari Penali

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8. Conclusioni

L’art. 284 Codice di Procedura Penale disciplina una misura cautelare che, pur essendo meno afflittiva rispetto alla custodia in carcere, implica comunque significative restrizioni della libertà personale. La sua applicazione richiede una valutazione attenta delle specifiche condizioni soggettive individuali, come la condizione di indigenza o le esigenze di tutela della persona offesa. Per una corretta gestione delle misure cautelari, è essenziale rivolgersi a professionisti esperti in diritto penale, in grado di garantire la difesa dei diritti e la corretta applicazione delle disposizioni normative.