Braccialetto elettronico e divieto di avvicinamento alla persona offesa: la Corte Costituzionale traccia un confine tra protezione e libertà
Analisi della sentenza della Corte Costituzionale N. 173/2024
La sentenza N. 173/2024 della Corte Costituzionale segna un’importante evoluzione in materia di misure cautelari, con particolare riferimento al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Tale pronuncia si inserisce nel contesto delle recenti riforme legislative volte a contrastare la violenza di genere, bilanciando la tutela delle vittime con il rispetto dei diritti fondamentali dell’indagato, tra cui la libertà di movimento.
Il caso esaminato: il “Codice Rosso” e le questioni di legittimità costituzionale
L’articolo 282-ter c.p.p. e le misure cautelari restrittive
L’Articolo 282-ter del Codice di Procedura Penale, modificato dalla legge n. 168 del 2023 (Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica), introduce misure cautelari severe, tra cui:
- Distanza minima di 500 metri dal luogo frequentato dalla persona offesa.
- Obbligo di utilizzo di un dispositivo di controllo elettronico (braccialetto elettronico).
Queste disposizioni sono state adottate per garantire una maggiore protezione alle vittime di violenza, ma hanno sollevato interrogativi sulla loro compatibilità con il principio di ragionevolezza (Art. 3 Costituzione) e il principio di proporzionalità (Art. 13 Costituzione), secondo cui ogni limitazione della libertà personale deve essere necessaria e adeguata.
La questione di legittimità sollevata dal Tribunale di Modena
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena ha sollevato questioni di legittimità costituzionale in relazione alla rigidità della norma, evidenziando due problematiche principali:
- Copertura di rete insufficiente: nel luogo di residenza dell’indagata non era garantita la funzionalità del braccialetto elettronico.
- Impossibilità di rispettare la distanza minima: la struttura abitativa rendeva impraticabile il mantenimento della distanza di 500 metri.
In particolare, il giudice ha sottolineato la mancanza di discrezionalità nell’applicazione della norma, che poteva portare a situazioni di ingiustizia in contesti abitativi ristretti.
Il principio di proporzionalità e ragionevolezza
La decisione della Corte Costituzionale
La Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente legittima la norma di cui all’Art. 282-ter, comma 1, c.p.p., precisando che essa non introduce un automatismo sanzionatorio. In particolare:
- Se il dispositivo elettronico non funziona per motivi tecnici o la persona offesa rifiuta il braccialetto, il giudice deve rivalutare le esigenze cautelari caso per caso.
- Il magistrato può optare per misure più severe (ad esempio, obbligo di dimora ex Art. 283 c.p.p.) oppure per misure più lievi (ad esempio, obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria ex Art. 282 c.p.p.).
Questa interpretazione garantisce un equilibrio tra la tutela della vittima e il rispetto dei diritti fondamentali dell’indagato, evitando automatismi che potrebbero risultare sproporzionati.
Conclusioni
La Corte Costituzionale ha confermato che l’Art. 282-ter c.p.p. può essere applicato in modo costituzionalmente conforme, grazie alla presenza della particella “anche”, che esclude l’automatismo nell’imposizione di misure più gravi in caso di problemi tecnici con il braccialetto elettronico.
Se il controllo elettronico non è attuabile per ragioni tecniche (come la mancanza di copertura di rete), il giudice non è obbligato a imporre misure più restrittive, ma deve rivalutare la situazione secondo i criteri di adeguatezza e proporzionalità.
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