Legge 24 novembre 2023, n. 168 – Disposizioni per il Contrasto della Violenza sulle Donne e della Violenza Domestica

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Legge 24 novembre 2023, n. 168 - Disposizioni per il Contrasto della Violenza sulle Donne e della Violenza Domestica

L’impegno contro la violenza di genere ha segnato un percorso legislativo significativo negli ultimi anni, culminando con la legge n. 168/2023 approvata il 24 novembre. Tuttavia, per comprendere appieno l’evoluzione normativa, è essenziale partire dalla ratifica nel 2013 della Convenzione di Istanbul, che ha imposto all’Italia un impegno maggiore nella prevenzione e nel contrasto alla violenza contro le donne.

Evoluzione Normativa e Piani Strategici: Un Decennio di Impegno

Nel corso degli ultimi dieci anni, il Parlamento ha varato diversi provvedimenti e istituito commissioni di inchiesta per indagare sulla violenza di genere. La commissione di inchiesta sui femminicidi, creata durante la diciassettesima legislatura, ha sottolineato la natura strutturale della violenza di genere. Nell’attuale legislatura, è stata istituita una commissione di inchiesta sui femminicidi di tipo bicamerale, conferendo un peso politico maggiore al suo ruolo.

Legge n. 69/2019 (Codice Rosso) e Sue Implicazioni

Tra le pietre miliari dell’azione legislativa si colloca la legge n. 69/2019, nota come Codice Rosso. Questo provvedimento ha introdotto modifiche significative al codice penale e di procedura penale, proponendo nuove disposizioni per tutelare le vittime di violenza domestica e di genere. Le modifiche legislative comprendono l’inasprimento delle pene, la velocizzazione dei procedimenti penali e l’adozione di misure di prevenzione.

Ampliamento del Catalogo di Reati e Inasprimento delle Sanzioni

La legge n. 69/2019 ha inserito nuovi reati nel codice penale, affrontando fenomeni come il revenge porn e la deformazione dell’aspetto mediante lesioni permanenti al viso. Inoltre, ha previsto un significativo aumento delle sanzioni per reati già esistenti, come i maltrattamenti contro familiari e conviventi, lo stalking e la violenza sessuale. Questo provvedimento ha anche esteso i termini per la presentazione di querela in caso di violenza sessuale.

Legge n. 168/2023 e Azioni Preventive

Composta da 19 articoli, questa legge mira principalmente alla prevenzione e al contrasto dei cosiddetti “reati spia”. Il suo obiettivo è rendere più veloci le valutazioni preventive, potenziare le azioni di protezione, rafforzare le misure contro la recidiva e migliorare la tutela delle vittime.

La Legge 24 novembre 2023, n. 168, nota come “Legge Salva Vita“, rappresenta un passo significativo nel contrasto alla violenza sulle donne e alla violenza domestica. Il provvedimento introduce importanti modifiche al fine di proteggere le vittime e accrescere l’efficacia del sistema legale.

La legge introduce la possibilità di arresto in flagranza differita per gli stalker, rendendo possibile l’arresto se vi sono prove visive o fotografiche dei fatti denunciati. Questa disposizione si estende anche a coloro che violano divieti di allontanamento o avvicinamento imposti alle persone offese. Queste misure, pubblicate in Gazzetta Ufficiale il 24 novembre 2023, n. 275, contribuiscono a garantire una risposta tempestiva e efficace a situazioni di pericolo.

La legge prevede una priorità nella formazione dei ruoli e nella trattazione giudiziaria per reati quali maltrattamenti, stupro, stalking, violazione di provvedimenti di allontanamento e divieti di avvicinamento. L’obiettivo è ridurre i tempi di valutazione del rischio e fornire risposte più rapide alle vittime. La novità include anche una corsia preferenziale per richiesta e decisione delle misure cautelari in casi di maltrattamenti, violenza sessuale e stalking.

Misure Contenute nella Legge n. 168/2023 e Prospettive Future

Il disegno di legge prevede il rafforzamento dell’ammonimento del questore, l’estensione delle misure di prevenzione, la sorveglianza speciale e l’obbligo di soggiorno per gli indiziati di reati legati alla violenza contro le donne. Introduce anche nuove disposizioni per accelerare i processi e individua criteri per il riconoscimento di enti abilitati a organizzare percorsi di recupero per gli autori di violenza.

Si riportano alcuni degli interventi apportati dalla novella legislativa:

1) Trattazione Rapida degli Affari nella Fase Cautelare

L’Art. 4 della legge prevede una trattazione spedita degli affari nella fase cautelare. Nei casi indicati dall’articolo 132-bis, comma 1, lettera a-bis), delle norme di attuazione del codice di procedura penale, viene assicurata priorità alla richiesta di misura cautelare personale e alla decisione sulla stessa. Questo implica che la risposta alle richieste di protezione urgente viene gestita con celerità. I dirigenti degli uffici sono chiamati a adottare provvedimenti organizzativi per garantire una rapida definizione degli affari prioritari.

2) Attribuzioni del Procuratore della Repubblica

L’Art. 5 introduce disposizioni relative alle attribuzioni del Procuratore della Repubblica. Al fine di favorire la specializzazione nella trattazione dei processi in materia di violenza contro le donne e violenza domestica, si aggiunge un periodo all’articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106. Tale disposizione stabilisce che, in caso di delega, uno o più procuratori aggiunti o magistrati devono essere specificamente individuati per occuparsi degli affari legati a tali forme di violenza.

3) Iniziative Formative sul Contrasto della Violenza sulle Donne e della Violenza Domestica

L’Art. 6 si concentra sulle iniziative formative. In conformità agli obiettivi della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, si istituiscono linee guida nazionali per orientare una formazione adeguata e omogenea degli operatori che entrano in contatto con le donne vittime di violenza. Queste linee guida sono predisposte dall’Autorità politica delegata per le pari opportunità, con il supporto del Comitato tecnico-scientifico dell’Osservatorio sulla violenza contro le donne e domestica.

4) Arresto in Flagranza Differita – Introduzione dell’Articolo 382 bis del Codice di Procedura Penale

Il legislatore, con l’approvazione della legge n. 168/2023, ha introdotto l’articolo 382 bis del codice di procedura penale, istituendo l’Arresto in Flagranza Differita. Questa nuova disposizione si applica nei casi di reati specifici come quelli contemplati negli articoli 387-bis, 572 e 612-bis del codice penale. In particolare, viene considerato in stato di flagranza chiaramente colui il quale, sulla base di documentazione videofotografica o altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, risulta inequivocabilmente l’autore del reato. L’arresto deve avvenire entro quarantotto ore dal fatto, garantendo comunque l’identificazione dell’individuo.

5) Allontanamento Urgente dalla Casa Familiare – Modifiche all’Articolo 384-bis del Codice di Procedura Penale

Nell’ambito della lotta contro la violenza sulle donne e domestica, la legge n. 168/2023 ha introdotto rilevanti novità anche in merito all’allontanamento urgente dalla casa familiare. Ai sensi dell’articolo 384-bis del codice di procedura penale, il pubblico ministero può ora disporre, con decreto motivato, tale allontanamento anche fuori dai casi di flagranza. Ciò si applica nei confronti della persona gravemente indiziata di specifici reati, quali quelli contemplati negli articoli 387-bis, 572, 582 (limitatamente alle ipotesi procedibili d’ufficio o aggravate), 576, 577, e 612-bis del codice penale. Questa disposizione mira a proteggere la persona offesa ponendo limiti alla libertà di movimento dell’indiziato, al fine di evitare il ripetersi di condotte criminose.

6) Rafforzamento delle Misure Cautelari e dell’Uso del Braccialetto Elettronico

Il legislatore ha operato significative modifiche al codice di procedura penale per rafforzare le misure cautelari e l’utilizzo del braccialetto elettronico. Queste modifiche, contenute nell’articolo 12 della legge n. 168/2023, riguardano diversi aspetti. In particolare, vengono introdotte nuove modalità di controllo per garantire il rispetto delle disposizioni cautelari, incluso il divieto di avvicinamento a luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa. Il giudice può prescrivere specifiche modalità di controllo, con la possibilità di applicare misure più gravi in caso di mancato consenso dell’imputato alle misure di controllo.

7) Ulteriori Disposizioni in Materia di Misure Cautelari Coercitive – Modifiche al Codice di Procedura Penale

La legge n. 168/2023 introduce ulteriori modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari coercitive, come delineato nell’articolo 13. Queste modifiche includono disposizioni specifiche per i procedimenti riguardanti i delitti di cui agli articoli 387-bis e 582, nelle ipotesi aggravate. Ad esempio, vengono specificate eccezioni alle disposizioni di alcuni articoli in determinati procedimenti. Tali aggiornamenti puntano a migliorare l’efficacia delle misure cautelari nelle situazioni più critiche, prevenendo il ripetersi di reati gravi.

8) Disposizioni in Materia di Sospensione Condizionale della Pena – Modifiche all’Articolo 165 del Codice Penale

La legge n. 168/2023 apporta importanti modifiche all’articolo 165 del codice penale in merito alla sospensione condizionale della pena. Nei casi di condanna per specifici delitti, inclusi quelli previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, e 612-bis, la sospensione condizionale della pena è ora subordinata alla partecipazione a percorsi di recupero specifici. Il condannato deve partecipare a tali percorsi con cadenza almeno bisettimanale e superarli con esito favorevole. In caso di violazione delle misure di prevenzione personali, la sospensione condizionale può essere revocata ai sensi dell’articolo 168 del codice penale.

Conclusioni e Prospettive Future

In conclusione, la legge n. 168/2023 rappresenta un progresso significativo nella lotta contro la violenza di genere, ma è solo un tassello di un quadro più ampio. Un approccio olistico, che comprenda azioni legislative, piani strategici, misure preventive e educazione, è essenziale per creare una società in cui la violenza di genere sia debellata. Solo con un impegno complessivo possiamo sperare di costruire un futuro più sicuro e giusto per tutti.

Ecco qui di seguito il testo di legge 24 novembre 2023, n. 168 in formato pdf: