L’accesso al beneficio del permesso premio ex art. 30-ter O.P.
Evoluzione normativa, giurisprudenza recente e prassi applicativa
Il permesso premio, disciplinato dall’art. 30-ter della Legge sull’Ordinamento Penitenziario (L. 354/1975), è uno degli strumenti fondamentali per l’attuazione del principio rieducativo della pena, sancito dall’art. 27, comma 3, della Costituzione. Esso consente ai detenuti, al ricorrere di determinate condizioni soggettive e oggettive, la temporanea concessione della libertà personale per coltivare legami affettivi, culturali o lavorativi, favorendo così il reinserimento sociale.
Per un’analisi della distinzione tra le diverse tipologie di pena, come 30 anni ed ergastolo, si rimanda a questo approfondimento:
✔ Importante: Differenza tra 30 anni ed ergastolo – Studio Avvocato Abbondanza
1. Il quadro normativo di riferimento
L’art. 30-ter O.P. prevede che il magistrato di sorveglianza, sentito il direttore dell’istituto penitenziario, possa concedere permessi premio della durata massima di quindici giorni per volta e per un massimo complessivo di quarantacinque giorni per anno di espiazione. Il beneficio può essere concesso a:
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detenuti che abbiano mantenuto condotta regolare (secondo il comma 8);
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detenuti che non risultino socialmente pericolosi;
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condannati all’ergastolo, solo dopo l’espiazione di almeno dieci anni di pena;
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condannati per reati ostativi, dopo l’espiazione di almeno metà della pena e, comunque, non oltre dieci anni.
Il testo normativo aggiornato è consultabile qui:
✔ Importante: Art. 30-ter Legge sull’Ordinamento Penitenziario – Brocardi.it
2. Le modifiche introdotte dal D.L. n. 162/2022
Verso un modello flessibile e personalizzato
La Corte Costituzionale, con l’ordinanza n. 227/2022, ha sospeso il giudizio sulla legittimità dell’ergastolo ostativo, in attesa dell’intervento legislativo contenuto nel D.L. 31 ottobre 2022, n. 162. Tale decreto ha introdotto un nuovo regime per i detenuti condannati per reati ostativi:
L’accesso ai permessi premio non è più subordinato alla collaborazione con la giustizia, ma può essere concesso anche in assenza di collaborazione, purché ricorrano condizioni alternative, come:
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Inutilità della collaborazione per integrale accertamento dei fatti o minima partecipazione al reato;
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Oggettiva irrilevanza della collaborazione, in presenza di attenuanti significative (art. 62, n. 6, art. 114 o art. 116, comma 2 c.p.);
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Esclusione di collegamenti attuali con ambienti criminali.
Questa riforma ha sostituito l’automatismo con una valutazione centrata sulla persona, sulla sua attuale pericolosità sociale e sul percorso trattamentale individuale.
3. I limiti applicativi e le conseguenze in caso di violazione del permesso
Il permesso premio rappresenta un beneficio, ma comporta anche obblighi stringenti. La giurisprudenza di merito ha chiarito che:
Il mancato rientro entro il termine stabilito, se superiore a dodici ore e senza giustificato motivo, configura il reato di evasione ex art. 385 c.p.
È quanto affermato dal Tribunale di Torre Annunziata nella sentenza n. 609 del 3 aprile 2024. Assenze inferiori a dodici ore, invece, rilevano esclusivamente in ambito disciplinare.
4. Il ruolo del trattamento penitenziario e degli operatori sociali
L’art. 30-ter, comma 3 O.P. evidenzia come il permesso premio sia parte integrante del programma trattamentale. Il beneficio deve essere monitorato da:
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Educatori e assistenti sociali penitenziari;
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Operatori sociali territoriali;
Tale sinergia permette di valutare l’idoneità del detenuto a un reinserimento graduale e la sua evoluzione verso la responsabilità personale e l’abbandono delle logiche criminali.
5. Le più recenti novità giurisprudenziali in materia di permessi premio
Negli ultimi anni, il sistema dei benefici penitenziari ha vissuto un’evoluzione significativa, soprattutto per quanto riguarda l’accesso ai permessi premio, strumento fondamentale per il graduale reinserimento sociale del detenuto. Due interventi recenti – uno della Corte Costituzionale e uno della Corte di Cassazione – hanno apportato ulteriori chiarimenti e innovazioni in questa materia.
5.1. La fine dell’automatismo
Sentenza della Corte Costituzionale n. 24/2025
Con la pronuncia n. 24 del 7 marzo 2025, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 30-ter, comma 5, O.P. nella parte in cui escludeva automaticamente la concessione dei permessi premio per due anni a chi commette un reato doloso durante l’espiazione della pena.
La Corte ha ribadito che ogni automatismo legislativo che ostacoli l’accesso ai benefici penitenziari viola l’art. 27, comma 3, Cost., poiché impedisce una valutazione individualizzata della pericolosità e del percorso rieducativo.
Il magistrato di sorveglianza deve poter decidere caso per caso, considerando informative, condotte pregresse e pareri trattamentali, anche in presenza di procedimenti penali pendenti o condanne non definitive.
La sentenza segna un avanzamento verso un sistema penitenziario più umano e coerente con i principi costituzionali.
5.2. Permessi premio per reati ostativi “di prima fascia”
Alla luce del nuovo regime giuridico (con la sentenza n. 47254/2024), la Corte di Cassazione ha approfondito l’interpretazione del nuovo regime introdotto dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 253/2019, a seguito della quale è comunque intervenuto il D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, che ha previsto all’art. 1, comma 1, lett. a), n. 2), l’integrale sostituzione del comma 1-bis dell’art. 4-bis Ord. pen.
Oggi, i detenuti per reati “di prima fascia” (mafia, terrorismo, criminalità organizzata) possono accedere ai permessi premio anche senza collaborazione, se:
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dimostrano l’interruzione dei legami con ambienti criminali;
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garantiscono l’assenza di rischio di ripristino di tali legami, anche indiretto;
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abbiano adempiuto o tentato seriamente di adempiere alle obbligazioni civili;
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presentano un percorso carcerario coerente, con riflessione critica sul reato e partecipazione a progetti rieducativi concreti.
La giurisprudenza ha così tracciato un percorso di valutazione flessibile ma rigorosa, incentrato sulla persona e sulla trasformazione effettiva della sua condotta.
6. Conclusioni
Il permesso premio si conferma uno strumento essenziale per conciliare la funzione rieducativa della pena con le esigenze di sicurezza pubblica. Le recenti riforme normative e giurisprudenziali hanno reso possibile una valutazione più equa e individualizzata, superando gli automatismi che impedivano il riconoscimento del beneficio a chi, pur condannato per reati gravi, avesse intrapreso un autentico percorso di cambiamento.
Il rafforzamento del ruolo del magistrato di sorveglianza e il coinvolgimento degli operatori trattamentali rafforzano un modello penitenziario coerente con l’art. 27, comma 3, Cost., ispirato a umanità, responsabilità e reintegrazione sociale.