Riforma del Codice della Strada: Analisi delle Principali Novità Normative e Operative

Contatta lo Studio Abbondanza

Assistenza Legale Penale a Milano, con oltre 40 anni di esperienza e una squadra sempre aggiornata.

Riforma del Codice della Strada: Analisi delle Principali Novità Normative e Operative

Riforma del Codice della Strada (Legge 25 novembre 2024 n. 177) : Analisi delle Principali Novità Normative e Operative

Premessa

La recente approvazione, avvenuta il 20 novembre 2024, del disegno di legge di riforma del Codice della Strada segna un importante cambiamento in materia di sicurezza stradale e responsabilità dei conducenti. Il nuovo impianto normativo, legge 25 novembre 2024 n. 177 che entrerà in vigore il 14 dicembre 2024 introduce significative modifiche sia sul piano sanzionatorio che su quello della regolamentazione di comportamenti ritenuti ad alto rischio per l’incolumità pubblica. Il testo mira a rafforzare la prevenzione e il controllo, puntando su strumenti innovativi e nuove procedure sanzionatorie.

Di seguito, si analizzano in dettaglio le principali modifiche apportate, con un focus sugli aspetti di maggiore interesse per gli utenti della strada e gli operatori del diritto.

1. Guida in Stato di Ebbrezza e Sostanze Stupefacenti: Nuove Disposizioni e Sanzioni

Obblighi e Limitazioni per i Conducenti Recidivi

L’articolo 1 del testo di  legge 25 novembre 2024 n. 177 interviene sull’articolo 186 del Codice della Strada, introducendo nuove prescrizioni per i conducenti condannati per guida in stato di ebbrezza. In particolare:

  • Dispositivo alcolock: L’adozione obbligatoria del dispositivo di blocco (alcolock) diviene una misura prescritta per chi ha commesso infrazioni legate all’assunzione di alcol. Il dispositivo impedirà l’avvio del veicolo qualora il tasso alcolemico del conducente risulti superiore a zero.
  • Codici unionali sulla patente: Viene previsto dall’art. 186 comma 9-ter Cds l’obbligo di inserire specifici codici unionali (“Limitazione dell’uso – codice 68. Niente Alcool” e ” Limitazione dell’uso – Codice 69 – Limitata”) sulla patente di guida rilasciata in Italia per indicare le limitazioni connesse all’uso di alcol e l’obbligo di guida di veicoli dotati di alcolock. Limitata alla guida di veicoli dotati di un dispositivo di tipo alcolock conformemente alla norma EN 50436. Tale prescrizione permane sulla patente, salvo che non venga imposto dalla commissione medica un periodo superiore in occasione della conferma di validità, per un periodo di almeno due anni nei casi di violazioni più lievi  ex art. 186 comma 2 lett. b) Cds e di almento tre anni nei casi di violazioni più gravi  ex art. 186 lett. c) Cds. In caso di condanna per i reati di cui all’art. 186 comma 2 lett. b e c), il Prefetto dispone l’obbligo della revisione della patente di guida, ai sensi dell’art. 128, allo scopo di consentire l’adeguamento della patente alla prescrizione dei codici unionali.
  • In caso di condanna per i reati di cui all’art. 186 comma 2 lett. b e c), il Prefetto dispone l’obbligo della revisione della patente di guida, ai sensi dell’art. 128, allo scopo di consentire l’adeguamento della patente alla prescrizione dei codici unionali.

Sanzioni Aumentate e Procedura di Revisione

Le sanzioni previste dall’articolo 186 comma 2 lettere a), b), c) Cds sono aumentate di un terzo per i conducenti soggetti all’obbligo del dispositivo alcolock, ovvero nelle condizioni di cui al comma 9 ter.

Nei casi di manomissione o rimozione del dispositivo alcolock, le sanzioni previste dall’articolo 186 comma 2 lettere a), b), c) Cds sono raddoppiate nel caso in cui il dispositivo di blocco di cui all’articolo 125, comma 3-ter, Cds, sia stato alterato o manomesso ovvero siano stati rimossi o manomessi i relativi sigilli.Inoltre, il prefetto disporrà la revisione della patente ai sensi dell’articolo 128.

La nuova disciplina (artt. 1 e 3 della legge 25 novembre 2024 n. 177) prevede la revoca automatica della patente per chi guida sotto l’effetto di droghe, senza necessità di dimostrare l’alterazione psicofisica.

I recidivi saranno obbligati a installare il dispositivo alcolock, che impedisce l’accensione del veicolo in caso di positività all’alcol. Per maggiori dettagli sulle nuove sanzioni, puoi consultare l’analisi su Brocardi.it.

Novità Introdotte all’Articolo 187 del Codice della Strada – Rimozione del Riferimento allo “Stato di Alterazione Psicofisica”

La rubrica dell’articolo 187 è stata aggiornata dalla riforma legge 25 novembre 2024 n.177 in “Guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti”, eliminando ogni riferimento allo stato di alterazione, con conseguente modifica degli art. 589 bis e 590 bis c.p. (cd. reati stradali) Inoltre:

I commi 1 e 1-bis dell’art. 187 Cds sono stati modificati eliminando ogni riferimento allo “stato di alterazione psicofisica”. Questa scelta semplifica la norma e consente di applicare le sanzioni esclusivamente sulla base della positività agli accertamenti tossicologici, senza dover provare l’effettiva alterazione del conducente.

Nuova Procedura di Accertamento Tossicologico ( Art. 187 Comma 2-bis Cds)

Viene introdotta dalla legge 25 novembre 2024 n. 177 una procedura più dettagliata per gli accertamenti:

Prelievo di campioni dal cavo orale: Gli organi di polizia stradale possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi on invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili. Se tali accertamenti di cui al comma 2 dell’art. 187 Cds dovessero dare esito positivo, ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi l’effetto conseguente all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi di polizia  possono prelevare campioni di fluido orale, garantendo la riservatezza e l’integrità fisica del soggetto controllato.
Laboratori certificati: Gli esami saranno eseguiti in laboratori certificati, in conformità ai metodi applicati per gli accertamenti tossicologici forensi.
Applicazione in caso di incidente: Gli accertamenti possono essere effettuati anche in seguito a incidenti, compatibilmente con le operazioni di soccorso e rilievo.

Nulla toglie che la questione di costituzionalità sulle norme che sanzionano chi risulterà positivo ai nuovi test salivari venga presentata dinanzi a un giudice, in sede di ricorso contro un accertamento, e che questi rinvii gli atti alla Corte Costituzionale (Sarà dichiarato incostituzionale il nuovo Codice della strada?)

Ritiro Immediato della Patente in Caso di Esito Positivo ( Art. 187 Comma 5-bis e 5-ter Cds)

Se il primo accertamento risulta positivo, gli organi di polizia possono  disporre il ritiro della patente di guida fino all’esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni, impedendo immediatamente al conducente di continuare a condurre il veicolo. con divieto di guida fino a un massimo di 10 giorni, in attesa dei risultati definitivi. Il veicolo sarà trasportato a spese del conducente in una località indicata o presso un’autorimessa.

Impossibilità di effettuare ulteriori accertamenti: Se non è possibile completare i controlli  (comma 5-ter) e gli esiti preliminari abbiano dato esito positivo, gli organi di polizia stradale possono impedire immediatamente al conducente di continuare a condurre il veicolo. Il Prefetto, sulla base degli accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apperecchi portatili, dispone in ogni caso che il conducente titolare della patente di guida si sottoponga alla visita medica che deve avvenire nel termine di sessanta giorni.

Sanzioni Accessorie e Revoca della Patente ( Art. 187 Comma 6 e 6-quater Cds)

Obbligo di visita medica: Il prefetto dispone la visita medica e la sospensione cautelare della patente fino alla revisione definitiva.

Il prefetto, sulla base dell’esito degli accertamenti analitici di cui al comma 2 bis (accertamenti tossicologici sui campioni di fluido del cavo orale prelevati e compiuti da laboratori certificati in conformità ai metodi applicati per gli accertamenti tossicologici forensi), disporrà che il contravventore si sottoponga ad una visita medica entro 60 giorni e potrà sospendere la patente di guida, in via cautelare, fino all’esito dell’esame di revisione.

Sospensione cautelare: Il prefetto può sospendere la patente fino all’esito della visita medica prevista.
Revoca della patente: In caso di esito negativo degli accertamenti medici, è prevista la revoca automatica della patente. Il conducente non potrà ottenere una nuova patente prima di tre anni.
Validità limitata della patente: Se l’esito della visita è positivo, la patente avrà una validità di massimo un anno, con successive estensioni fino a tre e cinque anni.

Limitazioni per i Minori di 21 Anni ( Art. 187 Comma 6-bis e 6-ter Cds)

Divieto di conseguire la patente: I conducenti che commettono reati legati alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti prima dei 21 anni, se non ne sia già titolare al momento del fatto, non potranno conseguire la patente di guida fino al compimento dei 24 anni.
Sanzioni per chi non ha la patente: Per chi guida senza patente, in luogo della sospensione cautelare della patente ai sensi dell’art. 223 Cds, si applica un divieto di conseguirla per un periodo da uno a due anni.

2. Modifiche per i Neopatentati: Restrizioni e Obblighi Formativi

L’articolo 7 della riforma legge 25 novembre 2024 n. 177 modifica l’articolo 117 del Codice della Strada, imponendo nuove restrizioni per i conducenti neopatentati.

  • Limiti di potenza: Nei primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria B, sarà vietata la guida di veicoli con una potenza specifica superiore a 75 kW/t. Per i veicoli elettrici e ibridi plu-in, viene introdotto un ulteriore limite di potenza pari a 105 kW.
  • Obbligo di esercitazioni pratiche: È introdotta anche la modifica all’art. 122 comma 5 bis Cds che dispone che l’aspirante al conseguimento della patente di guida di categoria B può esercitarsi solo dopo aver effettuato esercitazioni in autostrada o su strade extraurbane e in condizioni di visione notturna ed aver ottenuto idonea certificazione rilasciate dalla scuola guida, la cui disciplina dovrà essere regolamentata da parte del Ministro della infrastrutture e dei trasporti con uno o più decreti.

3. Sospensione Breve della Patente e Decurtazione Punti

La riforma del Codice della Strada legge 25 novembre n. 177/2024 introduce l’articolo 218-ter, che disciplina la sospensione breve della patente in relazione al punteggio, oltre a prevedere un inasprimento delle sanzioni per alcune condotte pericolose.

Sospensione Breve della Patente Correlata al Punteggio : L’articolo 218-ter stabilisce che, in presenza di determinate violazioni, la patente possa essere sospesa per un periodo breve, legato al punteggio residuo del conducente.

Le violazioni che possono portare alla sospensione breve sono specificate nel comma 1 dell’articolo e includono:

– Violazione di segnali di senso vietato e divieto di sorpasso (art. 6, comma 4, lettera b).
– Superamento dei limiti di velocità (art. 142).
– Uso improprio del cellulare alla guida (art. 173, comma 3-bis).
– Mancato rispetto della distanza di sicurezza (art. 149).
– Guida in stato di alterazione da alcol o droghe (art. 186-bis).

Durata della sospensione:

  • Sette giorni: nei casi in cui al momento dell’accertamento il conducente risulti in possesso di un punteggio inferiore a 20 punti ma pari almeno a 10 punti.
  • Quindici giorni: nei casi in cui al momento dell’accertamento il conducente risulti in possesso di un punteggio inferiore a 10 punti.
  • Raddoppio della sospensione: la sospensione prevista dalle lettere a) e b) del comma 2 dell’art. 218 ter Cds è raddoppiata quando il conducente abbia provocato un incidente stradale, compreso il caso in cui tale evento consista nella fuoriuscita dalla sede stradale senza coinvolgimento di altre persone o cose diverse dal conducente e dal suo veicolo.

Modalità di Applicazione della Sospensione

La sospensione della patente prevista dall’art. 218 ter Cds non è subordinata all’adozione di un provvedimento di sospensione da parte del Prefetto.

La patente ritirata dall’agente od organo di polizia è conservata presso l’ufficio o comando da cui dipende l’accertatore ed è restituita all’interessato o a un suo delegato al termine del periodo di sospensione.

Decorrenza del periodo di sospensione: La sospensione breve inizia dal giorno del ritiro della patente.

Se il ritiro non può avvenire contestualmente per qualsiasi causa, il periodo di sospensione decorre dalla data di contestazione o notificazione del verbale di accertamento della violazione.

Avverso il ritiro della patente è ammessa l’opposizione all’ordinanza-ingiunzione  ai sensi dell’art. 205 Cds.

Sanzioni per Chi Circola Durante la Sospensione

Chiunque venga sorpreso a circolare durante il periodo di sospensione è punito con le stesse sanzioni previste per la guida con patente sospesa (art. 218, comma 6), ovvero è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.046 a € 8.186. Si applicano le sanzioni accessorie della revoca della patente e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi.

Modifiche Specifiche ad Altri Articoli del Codice della strada

La riforma legge 25 novembre 2024 n. 177  introduce ulteriori modifiche per rafforzare il sistema sanzionatorio:

Articolo 142 (limiti di velocità): Per chi supera i limiti di velocità all’interno di centri abitati per almeno due volte in un anno, la patente può essere sospesa da 15 a 30 giorni, oltre a una multa da 220 a 880 euro.
Articolo 173 comma 3 bis (uso del cellulare): Le sanzioni passano da 250 a 1.000 euro, con sospensione della patente da 15 giorni a due mesi. In caso di recidiva nel biennio, la multa sale da 350 a 1.400 euro e la sospensione amministrativa accessoria della patente di guida da uno fino a tre mesi.

Annotazione e Opposizioni

La sospensione viene annotata nell’Anagrafe Nazionale degli Abilitati alla Guida e il conducente può proporre opposizione al ritiro della patente ai sensi dell’articolo 205 del Codice della Strada.

4. Nuova Regola per Violazioni Ripetute Entro un’Ora

Con l’introduzione del comma 6-ter, l’articolo 142 disciplina le conseguenze di più infrazioni per il superamento dei limiti di velocità commesse dallo stesso veicolo entro un’ora. Le novità principali includono:

  • Accorpamento delle sanzioni: Se un veicolo commette più violazioni dei commi 7, 8, 9 o 9-bis (superamento dei limiti di velocità), nell’arco di 60 minuti e all’interno della giurisdizione dello stesso ente, si applica un’unica sanzione.
  • Calcolo della sanzione: Viene applicata la multa più grave tra quelle rilevate, aumentata di un terzo.
  • Decorrenza temporale: Il conteggio del periodo parte dalla prima infrazione accertata.
  • Riferimenti normativi: Si applicano le disposizioni dell’articolo 198-bis, che regolano la continuità delle infrazioni.

Contesto Normativo Precedente

Prima di questa modifica (legge 25 novembre 2024 n. 177), ogni infrazione rilevata, anche se avvenuta in un breve lasso di tempo, comportava l’applicazione di una sanzione autonoma per ciascun superamento del limite di velocità. La nuova disciplina mira a evitare duplicazioni sanzionatorie e a garantire maggiore proporzionalità nelle pene.

5. Modifica all’Articolo 193: Obblighi del Proprietario del Veicolo

Verifica della Copertura Assicurativa

L’articolo 193, comma 1, viene integrato prevedendo che anche il proprietario del veicolo sia tenuto a verificare che il mezzo non venga utilizzato senza assicurazione, anche se è ceduto a terzi.
Questo obbligo rafforza la responsabilità del proprietario e mira a prevenire la circolazione di veicoli non assicurati.

6. Modifica all’Articolo 198 del Codice della Strada:  Violazioni Multiple in Zone a Traffico Limitato o Aree Pedonali (Comma 2-bis)

Il nuovo comma 2-bis disciplina i casi in cui più infrazioni dello stesso tipo, fuori dai casi di cui all’art. 198- bis, accertate senza contestazione immediata tramite dispositivi di controllo remoto, avvengano nella stessa:

  • ZTL (Zona a Traffico Limitato);
  • Area pedonale urbana;
  • Tratto stradale soggetto a un’unica limitazione o divieto.

In tali casi, viene applicata una sola sanzione per ciascun giorno di calendario, anche se:

  • Le violazioni si verificano in fasce orarie diverse.
  • Le limitazioni si estendono a cavallo di due giorni consecutivi.

Questa norma semplifica il regime sanzionatorio e tutela gli utenti da sanzioni multiple per violazioni avvenute nello stesso contesto temporale e spaziale.

7. Micromobilità: Nuove Regole per Monopattini e Dispositivi Elettrici

La riforma disciplina in modo più stringente l’uso dei monopattini elettrici:

  • Obbligo assicurativo: I monopattini dovranno essere coperti da polizza RC obbligatoria.
  • Casco obbligatorio: L’uso del casco sarà esteso a tutti i conducenti, senza distinzione di età.
  • Sosta regolamentata: La sosta sui marciapiedi sarà vietata, salvo specifiche deroghe comunali.

Le violazioni saranno punite con sanzioni che variano da 200 a 800 euro, a seconda della gravità.

Per un analisi più approfondita leggi l’articolo sulla micromobilità elettrica e le nuove regole per monopattini e dispositivi di mobilità.

8. Campagne di Richiamo e Sicurezza dei Veicoli

L’articolo 12 della legge 25 novembre 2024 n. 177 introduce l’obbligo per i costruttori di veicoli di avviare campagne di richiamo qualora emergano rischi per la sicurezza. Dopo 24 mesi dall’avvio del richiamo, qualora il veicolo non sia stato adeguato, sarà necessario iscriverlo in un apposito registro telematico.

9. Sorpasso dei velocipedi : distanza di sicurezza di almeno 1,5 metri

L’ Art. 148 del codice della strada disciplina “Il sorpasso“, che è la manovra mediante la quale un veicolo supera un altro veicolo, un animale o un pedone in movimento o fermi sulla corsia o sulla parte della carreggiata destinata normalmente alla circolazione.

Il conducente che intende sorpassare deve preventivamente accertarsi:

a) che la visibilità sia tale da consentire la manovra e che la stessa possa compiersi senza costituire pericolo o intralcio;
b) che il conducente che lo precede nella stessa corsia non abbia segnalato di voler compiere analoga manovra;
c) che nessun conducente che segue sulla stessa carreggiata o semi carreggiata, ovvero sulla corsia immediatamente alla propria sinistra, qualora la carreggiata o semi carreggiata siano suddivise in corsie, abbia iniziato il sorpasso;
d) che la strada sia libera per uno spazio tale da consentire la completa esecuzione del sorpasso, tenuto anche conto della differenza tra la propria velocità e quella dell’utente da sorpassare, nonché della presenza di utenti che sopraggiungono dalla direzione contraria o che precedono l’utente da sorpassare.

Il nuovo codice della strada legge 25 novembre 2024 n. 177  ha sostituito il comma 9 bis dell’art. 148 Cds specificando che il sorpasso dei velocipedi da parte dei veicoli a motore deve essere effettuato con adeguato distanziamento laterale in funzione della velocità rispettiva e dell’ingombro del veicolo a motore, per tener conto della ridotta stabilità dei velocipedi, mantenendo, ove le condizioni di strada lo consentano, la distanza di sicurezza di almeno 1,5 metri.

Chiunque non osservi i divieti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 167 a euro 665, ne consegue inoltre la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

Se le violazioni sono commesse da un conducente in possesso della patente di guida da meno di tre anni, la sospensione della stessa è da tre a sei mesi.

10. Circolazione dei motocicli 125 cc su autostrade e strade extraurbane principali

L’Art. 175 del Codice della Strada disciplina le condizioni e limitazioni della circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali.

Il comma 2 dell’art. 175 elenca i divieti di circolazione per determinati veicoli sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali e su altre strade , individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in particolare:

(( a) velocipedi, ciclomotori, motocicli di cilindrata inferiore a 150 centimetri cubici se a motore termico, ovvero di potenza inferiore a 11 kW se a motore elettrico, e motocarrozzette di cilindrata inferiore a 250 centimetri cubici se a motore termico ));

b) altri motoveicoli di massa a vuoto fino a 400 kg o di massa complessiva fino a 1300 kg , ad eccezione dei tricicli, di cilindrata non inferiore a 250 cm³ se a motore termico e comunque di potenza non inferiore a 15 kW, destinati al trasporto di persone e con al massimo un passeggero oltre al conducente;

c) veicoli non muniti di pneumatici;

d) macchine agricole e macchine operatrici;

e) veicoli con carico disordinato e non solidamente assicurato o sporgente oltre i limiti consentiti;

f) veicoli a tenuta non stagna e con carico scoperto, se trasportano materie suscettibili di dispersione;

g) veicoli il cui carico o dimensioni superino i limiti previsti dagli articoli 61 e 62, ad eccezione dei casi previsti dall’art. 10;

h) veicoli le cui condizioni di uso, equipaggiamento e gommatura possono costituire pericolo per la circolazione;

i) veicoli con carico non opportunamente sistemato e fissato.

Il nuovo codice della strada legge 25 novembre 2024 n. 177 ha inserito il comma 2 bis dell’art. 175 Cds specificando che in deroga a quanto previsto dal secondo comma lett.a), sulle auostrade  e sulle strade extraurbane principali e su altre strade , individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è consenita la circolazione dei motocicli di cilindrata non inferiore a 120 centimetri cubici se a motore termico ovvero di potenza non inferiore a 6 KW se a motore elettrico solo se condotti da un soggetto maggiorenne.

Dunque la risposta è affermativa, è consentito condurre il proprio motociclo 125 cc su autostrade e sulle strade extraurbane principali se condotto da  un soggetto maggiorenne. Ovviamente bisognerà aspettare l’entrata in vigore del nuovo codice della strada.

11. Auto di Sicurezza – Safety Car : Rallentamento graduale della marcia dei veicoli

L’art. 43 del Codice della Strada prevede che gli utenti della strada sono tenuti ad ottemperare senza indugio alle segnalazioni degli agenti preposti alla regolazione del traffico.

Bisogna ricorda che le prescrizioni date mediante segnalazioni eseguite dagli agenti annullano ogni altra prescrizione data a mezzo della segnaletica stradale ovvero delle norme di circolazione.

Il nuovo codice della strada legge 25 novembre 2024 n. 177 ha inserito il comma 5 bis dell’art. 43 Cds il quale prevede che sulle strade con carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, al fine di prevenire situazioni di pericolo derivanti dalla presenza di persone sulla carreggiata, dall’installazione o rimozione di segnalatica per cantieri, da incidenti o da altri eventi imprevedibili, il rallentamento graduale della marcia dei veicoli e l’eventuale regolazione del flusso veicolare può avvenire anche mediante l’impiego di veicoli degli organi di polizia stradale.

Il nuovo comma 5 ter dell’art. 43 Cds precisa che i veicoli suddetti devono tenere in funzione il dispositivo supplementare a luce lampeggiante unitamente a un pannello rettangolare recante la scritta “AUTO DI SICUREZZA – Safety car“, con decreto  il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stabilirà le modalità di esecuzione della procedura di rallentamento graduale della marcia dei veicoli e di eventuale regolazione del flusso veicolare.

L’ introduzione del comma 3 bis dell’art. 177 precisa, inoltre, che è vietato, nelle situazione di cui all’articolo 43 comma 5 bis Codice della strada, il sorpasso dei veicoli impiegati nella procedura di rallentamento graduale della marcia dei veicoli e di eventuale regolazione del flusso veicolare.

I conducenti dei veicoli devono rallentare gradualmente, attivare la segnalazione luminosa di pericolo (il funzionamento simultaneo di tutti gli indicatori luminosi di direzione ex art. 151, comma 1, lettera f) ed osservare le eventuali prescrizioni imposte dagli organi di polizia.

Chiunque viola le predette disposizioni, secondo l’introduzione del nuovo comma 5 bis dell’art. 177 Cds, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 167 ad Euro 665, oltre alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi.

Se le violazioni sono commesse da un conducente in possesso della patente di guida da meno di tre anni, la durata della sospensione è da tre a sei mesi.

Conclusioni e Assistenza Legale

La riforma del Codice della Strada rappresenta un cambiamento rilevante che richiede attenzione e adeguamento da parte di tutti gli utenti della strada. Le nuove disposizioni non solo rafforzano le sanzioni per comportamenti pericolosi, ma introducono anche importanti novità sul fronte della prevenzione e della sicurezza.

Se hai bisogno di chiarimenti specifici o di assistenza per contestare eventuali sanzioni o ricorsi legati alle nuove normative, il nostro studio legale è a tua disposizione. Contattaci per una consulenza personalizzata. Siamo pronti ad assisterti con competenza e professionalità per tutelare i tuoi diritti.