Micromobilità Elettrica: la Riforma del codice della strada( legge 25 novembre 2024 n. 177) prevede Nuove Regole per Monopattini e Dispositivi di Mobilità
La riforma del Codice della Strada, la legge 25 novembre 2024 n. 177 apporta modifiche sostanziali alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, introducendo una regolamentazione più rigorosa per i monopattini elettrici e altri dispositivi di micromobilità.
Le nuove disposizioni si concentrano su sicurezza, responsabilità e conformità tecnica.
1. Requisiti Tecnici e Certificazione Obbligatoria
I monopattini devono rispettare le caratteristiche tecnico-costruttive stabilite da un decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti:
a) le caratteristiche costruttive di cui all’allegato 1 annesso al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2019;
b) assenza di posti a sedere;
c) motore elettrico di potenza nominale continua non superiore a 0,50 kW;
d) segnalatore acustico;
e) regolatore di velocità configurabile in funzione dei limiti di cui al comma 75-quaterdecies;
f) la marcatura ‘CÈ prevista dalla direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006.
Si evidenzia oltretutto che l’introduzione dell’art. 75-bis ha sancito che, a decorrere dal 30 settembre 2022, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica commercializzati in Italia devono essere dotati di indicatori luminosi di svolta e di freno su entrambe le ruote. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica già in circolazione prima di tale data devono essere adeguati alle prescrizioni del primo periodo entro il 1° gennaio 2024.
In casi di violazione di tali disposizioni di legge ( artt. 75 e 75 bis), ai sensi dell’art. 75-undevicies, a seguito delle modifiche apportate dalle legge 25 novembre 2024 n. 177 si è soggetti a multe da 200 a 800 euro. In caso di motori con potenza superiore a 1 kW, la confisca del mezzo/dispositivo (art. 75 vicies quinquies 2).
In caso di violazione dell’art. 75 quater, secondo periodo, ovvero la circolazione dei monopattini a propulsione prevalemente elettrica privi del contrassegno di cui al comma 75 vicies quater, con contrassegno non visibile, alterato o contraffatto ovvero privi di copertura assicurativa è soggetto alla sanzione amministrativa da 100 a 400 euro.
2. Contrassegno Identificativo Obbligatorio (Art. 75-vicies quater della Legge n. 160/2019)
Targa adesiva: I proprietari di monopattini elettrici, a seguito delle modifiche apportate dalle legge 25 novembre 2024 n. 177devono richiedere apposito contrassegno identificativo adesivo, plastificato e non rimovibile, rilasciato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.
Obbligo di esposizione: Il contrassegno deve essere esposto in modo visibile.
La mancata esposizione, o l’utilizzo di targhe contraffatte, comporta sanzioni da 100 a 400 euro.
3. Assicurazione Obbligatoria ( Art. 75-vicies quinquies della Legge n. 160/2019)
I monopattini elettrici a seguito delle modifiche apportate dalle legge 25 novembre 2024 n. 177devono essere coperti da una polizza di responsabilità civile verso terzi (RC) prevista dall’art. 2054 c.c.. L’obbligo di assicurazione rende i monopattini assimilabili ai veicoli a motore, garantendo la tutela in caso di incidenti.
4. Limitazioni alla Circolazione e Geofencing ( Art.75-vicies quinquies della Legge n. 160/2019)
Circolazione limitata: I monopattini possono circolare a seguito delle modifiche apportate dalle legge 25 novembre 2024 n. 177solo su strade urbane con un limite di velocità massimo di 50 km/h.
Geofencing: I gestori dei servizi di sharing a seguito delle modifiche apportate dalle legge 25 novembre 2024 n. 177devono installare sistemi che impediscano il funzionamento dei monopattini al di fuori delle aree consentite.
5. Obbligo del Casco per Tutti i Conducenti ( Art.75-novies della Legge n. 160/2019)
A seguito delle modifiche apportate dalle legge 25 novembre 2024 n. 177 il casco diventa obbligatorio per tutti i conducenti, indipendentemente dall’età. Questa modifica punta a ridurre il numero di incidenti gravi.
6. Sosta e Parcheggio ( Art. 75-quinquiesdecies della Legge n. 160/2019)
Divieto di sosta sui marciapiedi: La sosta sui marciapiedi è vietata, salvo in aree appositamente designate dai comuni.
Aree riservate: I comuni possono individuare con ordinanza zone di sosta riservate, anche senza segnaletica fisica, purché nella parte rimanente del marciapiede si assicurata la regolare e sicura circolazione dei pedoni e delle persone con disabilità.
Le aree di sosta riservate ai monopattini possono essere prive di segnaletica orizzontale e verticale, purchè le coordinate GPS della loro localizzazione siano pubblicamente consultabili nel sito internet istituzionale del comune.
E’ bene tenere a mente ai monopattini a propulsione prevalentemente elettrica è comunque consentita la sosta negli stalli riservati ai velocipedi, ai ciclomotori e ai motoveicoli.
Conclusioni
Le nuove norme impongono standard più rigorosi per garantire la sicurezza e la legalità nella circolazione dei monopattini elettrici. L’obbligo di assicurazione, casco e targa rafforza la responsabilità dei conducenti e dei gestori dei servizi di sharing.
Per assistenza legale o chiarimenti sulle nuove disposizioni, contatta lo Studio Legale Abbondanza: offriamo consulenze personalizzate per orientarti sulle tue esigenze.