Introduzione: un caso simbolo di violenza giovanile e giustizia penale
Il caso dell’omicidio di Willy Monteiro Duarte, avvenuto a Colleferro nella notte tra il 5 e il 6 settembre 2020, ha sollevato interrogativi profondi su violenza di gruppo, responsabilità penale individuale e criteri di valutazione probatoria. A seguito della recente sentenza della Corte di Cassazione del del 09 aprile 2024, il procedimento torna all’attenzione per la sua complessità tecnico-giuridica e per le implicazioni sulla determinazione della pena.
Ergastolo per Marco Bianchi e 28 anni al fratello Gabriele Bianchi: analisi della recente sentenza di Appello
La Corte d’Assise d’Appello di Roma, con la sentenza del 13 marzo 2025, ha definito l’esito del secondo giudizio d’appello relativo all’omicidio di Willy Monteiro Duarte, in esecuzione del rinvio disposto dalla Corte di Cassazione.
Marco Bianchi è stato condannato alla pena dell’ergastolo (Qual è la differenza tra 30 anni di pena ed ergastolo?), mentre al fratello Gabriele Bianchi è stata inflitta una condanna a 28 anni di reclusione, con riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La Corte ha confermato la gravità della condotta di Marco Bianchi, evidenziando come la sua partecipazione al fatto sia stata caratterizzata da una particolare intensità lesiva e da un grado di consapevolezza tale da escludere qualsiasi attenuazione del trattamento sanzionatorio.
Per Gabriele Bianchi, invece, pur riconoscendo la responsabilità penale per l’omicidio in concorso, è stata ritenuta meritevole di riconoscimento la concessione delle attenuanti generiche, in ragione di un contributo causale ritenuto meno rilevante rispetto a quello del fratello e di un diverso profilo soggettivo.
Sotto il profilo tecnico-giuridico, la sentenza si distingue per la puntuale applicazione dei criteri di valutazione dell’elemento soggettivo del dolo eventuale e per l’attenta analisi del principio di proporzionalità della pena, in osservanza delle indicazioni fornite dalla Suprema Corte sull’applicazione dei principi di diritto sottesi all’annullamento della sentenza della Corte d’Appello d’Assise territorialmente competente. In particolare, è stata ribadita la necessità di una valutazione individualizzata delle condotte, evitando generalizzazioni che possano compromettere la correttezza della qualificazione giuridica dei fatti.
La recente pronuncia conferma così l’impianto accusatorio e ribadisce l’importanza del rigore nell’accertamento del disvalore delle condotte in episodi di violenza di gruppo, pur riconoscendo differenze significative nel grado di partecipazione e nelle caratteristiche soggettive degli imputati.
La ricostruzione della vicenda : dalla dinamica dei fatti alle lesioni plurime e morte per politrauma
Le conclusioni medico-legali nel giudizio di primo grado
La Corte d’Assise di Frosinone, con la sentenza del 4 luglio 2022, ha ricostruito con precisione la dinamica dell’aggressione, evidenziando un’aggressione violenta e coordinata ai danni della vittima, culminata in un politraumatismo cranio-toracico e addominale che ha provocato l’arresto cardiocircolatorio di Willy.
Il colpo iniziale e la condotta di Gabriele Bianchi
Dalla sentenza emerge che l’inizio del pestaggio sarebbe stato attribuibile a un calcio frontale al petto inferto da G.B., seguito da pugni e ulteriori percosse anche quando la vittima si trovava già a terra. Il comportamento è stato descritto dai giudici come connotato da “tecnica e accanimento”, circostanze che hanno influito nella qualificazione dell’elemento soggettivo.
I giudici di primo grado, all’esito del giudizio celebrato con rito ordinario, avevano dichiarato gli imputati colpevoli del delitto loro ascritto, esclusa la circostanza aggravante dei motivi abietti, e – riconosciute a Pi.Ma. e Be.Fr. le circostanze attenuanti generiche, equivalenti alla ritenuta aggravante residua, avevano condannato Bi.Ga. e Bi.Ma. alla pena dell’ergastolo, nonché al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva di Euro 200.000,00, ciascuno, in favore di Do.Na. e di Du.Lu., e di Euro 150.000,00 in favore Mo.Mi., oltre spese processuali.
Scarica la Sentenza della Corte d’Assise del Tribunale di Frosinone
Il concorso nel reato e il dolo eventuale: i profili di responsabilità
La configurazione del dolo eventuale nell’omicidio volontario
La Corte d’Assise d’Appello di Roma, con la sentenza del 12 luglio 2023, ha riformato la pronuncia del giudice di prime cure, ritenendo meritevoli i fratelli Bianchi delle circostanze attenuanti generiche, osservando che:
- precipuo rilievo assumeva al riguardo l’individuazione dell’elemento soggettivo in quello del dolo eventuale, forma di dolo meno intensa, con conseguente necessità di adeguare la sanzione al fatto;
- i Bi. erano estranei del tutto al contrasto iniziale, da cui era scaturita l’aggressione, la loro condotta si era esaurita in un breve lasso di tempo e il pestaggio era ascrivibile anche agli altri imputati;
- la negativa personalità dei Bi. non era così soverchiante da prevalere sull’elemento soggettivo del reato, dovendo svalutarsi alcune delle circostanze citate dai giudici di primo grado, quale la partecipazione alla suddetta chat, in ordine alla quale non era agevole distinguere la finzione dalla realtà e la devianza dal cattivo gusto, con il rischio di sovrapporre all’accertamento giudiziario valutazioni di tipo etico, se non addirittura estetico; in tal senso era fondata la censura dell’eccessivo clamore mediatico riversatosi sul processo.
Cassazione penale sez. I, 09/04/2024, (ud. 09/04/2024, dep. 16/09/2024), n.34791
La Corte di Cassazione, con la sentenza del 09 aprile 2024, ha evidenziato criticità nell’analisi del dolo eventuale, anche alla luce della sua valorizzazione per la concessione delle attenuanti generiche ritenendo non adeguatamente argomentata la motivazione da parte della Corte d’Assisse d’Appello di Roma sul punto.
La forma del dolo eventuale si ponga, rispetto al parametro dell’intensità e relativamente all’aspetto inerente alla componente della volontà, a un livello meno intenso della forma del dolo intenzionale può dirsi concetto ordinariamente affermato dagli interpreti.
Era ed è, tuttavia, da considerare che la definizione della complessiva intensità del dolo dipende anche da altri fattori, fra i quali non secondario si profila quello – riguardante l’aspetto della consapevolezza -inerente al grado di coscienza avuto dall’agente del disvalore della condotta serbata, tanto più accentuata essendo, su tale versante di natura qualitativa, l’intensità del dolo quanto più immediata ed evidente risulti per l’agente l’antigiuridicità e l’antisocialità dell’azione delittuosa – sotto questo importante aspetto, la valorizzazione del criterio dell’intensità del dolo, per la Corte risulta però sorretta da un’analisi monca.
Le circostanze aggravanti e attenuanti: il nodo delle attenuanti generiche
Il riconoscimento selettivo delle attenuanti e le critiche della Cassazione
Nel giudizio di primo grado, le circostanze attenuanti generiche erano state riconosciute solo per altri due imputati con posizioni più marginali.
La Cassazione ha ritenuto non sufficientemente motivata tale decisione, anche alla luce della gravità del fatto e della partecipazione al pestaggio, richiedendo una nuova valutazione nel giudizio di rinvio.
Il giudice di appello può senz’altro ribaltare la sentenza di primo grado nella parte in cui nega il riconoscimento delle attenuanti generiche, individuando elementi ritenuti adeguati a fondare tale approdo e, allo stesso tempo, spiegando le ragioni per le quali i fattori esposti dai giudici di primo grado non siano ostativi all’applicazione dell’art. 62-bis c.p. in senso favorevole all’imputato, così da offrire una giustificazione puntuale e adeguata delle conclusioni raggiunte in senso difforme da quelle espresse in primo grado.
La motivazione resa, tuttavia, non presenta tali requisiti.
Il rinvio sul trattamento sanzionatorio: implicazioni giuridiche
Conferma delle responsabilità penali e rinvio per nuova determinazione della pena
La Cassazione ha confermato le responsabilità penali dei quattro imputati ma ha annullato con rinvio accogliendo il ricorso proposto dal Procuratore generale territoriale che ha denunciato la violazione di legge e il vizio della motivazione alla base della riforma parziale della sentenza di primo grado decisa dalla Corte di assise di appello nella parte in cui ha riconosciuto ai fratelli Bianchi le circostanze attenuanti generiche con la corrispondente mitigazione del relativo trattamento sanzionatorio, chiedendo una nuova pronuncia che tenga conto delle criticità emerse, in particolare su:
-
corretta applicazione del principio di proporzionalità della pena;
-
congruità nella motivazione delle attenuanti generiche;
-
riconsiderazione dell’apporto causale di ciascun imputato;
Considerazioni conclusive: tra diritto, giustizia ed opinione pubblica
Il procedimento per la morte di Willy Monteiro Duarte evidenzia quanto sia complesso accertare la verità storica e giuridica in casi di violenza collettiva. Le sentenze pongono l’accento sulla necessità di rigore nella valutazione delle prove, in particolare quando le ricostruzioni testimoniali sono influenzate da forte esposizione mediatica e dinamiche relazionali interne.
La Cassazione ha svolto un ruolo fondamentale di garanzia, imponendo una rivalutazione tecnica e non emotiva dei fatti e aprendo a una nuova fase processuale, nella quale saranno centrali proporzionalità della pena e analisi individualizzata della condotta.
Il legislatore, per contrastare la violenza nelle zone della movida, ha introdotto con il decreto Legge n. 130/2020 il DASPO c.d. “Willy,” che si applica anche a chi è denunciato per porto d’armi improprio, resistenza o minaccia a pubblico ufficiale. La durata del DASPO è stata estesa fino a un massimo di 3 anni, con sanzioni più severe, che possono includere fino a 3 anni di reclusione e multe fino a 24.000 euro.