La Nuova Legge sul Femminicidio: introduzione alla Legge n. 181 del 2 dicembre 2025

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La Nuova Legge sul Femminicidio: introduzione alla Legge n. 181 del 2 dicembre 2025

Introduzione alla Legge n. 181 del 2 dicembre 2025

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 2025, ha inizio il percorso di vigenza della Legge 2 dicembre 2025, n. 181, recante “Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime”.

Il provvedimento, destinato a entrare in vigore il 17 dicembre 2025 in applicazione della vacatio legis, si pone come una riforma organica che inciderà profondamente sull’ordinamento penale sostanziale, processuale e di prevenzione.

Il suo fulcro è l’introduzione, per la prima volta nel codice penale italiano, del reato autonomo di femminicidio (nuovo art. 577-bis c.p.), attorno al quale si sviluppa un sistema integrato di norme finalizzate a potenziare in modo strutturato la protezione delle vittime di violenza di genere.

 

Approfondimenti:

✔ Importante: Reato di maltrattamenti in famiglia ( c.d. violenza domestica): Che cosa sono?

Il Nuovo Delitto di Femminicidio (Art. 577-bis c.p.)

Elementi Costitutivi e Quadro Sanzionatorio

L’articolo 1, comma 1, lettera a) della legge introduce nel codice penale l’articolo 577-bis, che definisce il delitto di femminicidio. La norma punisce con la pena dell’ergastolo chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso:

  • Come atto di odio, discriminazione o prevaricazione in quanto donna.

  • Come atto di controllo, possesso o dominio sulla vittima in ragione del suo genere.

  • In relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo.

  • Come atto di limitazione delle libertà individuali della donna.

Si tratta di una fattispecie autonoma rispetto all’omicidio comune (art. 575 c.p.), applicabile solo quando sussista il movente di genere. In assenza di tale elemento, continua ad applicarsi la disciplina ordinaria dell’omicidio.

La norma opera secondo un preciso principio di sussidiarietà: qualora l’elemento soggettivo di genere non sia provato o sussistente, si applica in via residuale e alternativa la disciplina ordinaria dell’omicidio di cui all’articolo 575 c.p.

La “matrice gender-based” (o gender-based motivation) : cos’è?

La “matrice gender-based” (o gender-based motivation) è il nucleo concettuale e giuridico che caratterizza il nuovo delitto di femminicidio di cui all’art. 577-bis c.p.

In termini giuridici, essa indica l’elemento soggettivo  che differenzia il femminicidio dall’omicidio comune (art. 575 c.p.) e ne fonda l’inasprimento del trattamento sanzionatorio.

Non si tratta di un movente generico (come la gelosia, il rancore o l’interesse economico), ma di una causa radicata in dinamiche di soppraffazione, potere, disuguaglianza e discriminazione legate al genere.

Sistema delle Circostanze e Pena Editto

La nuova norma prevede un rigido sistema di editto penale per garantire pene severe e limitare l’applicazione di circostanze attenuanti:

  • Applicazione delle aggravanti: Si applicano comunque le circostanze aggravanti di cui agli artt. 576 e 577 c.p.

Concorrenza di attenuanti:

  • Se ricorre una sola circostanza attenuante prevalente, o questa concorre con un’aggravante ma è ritenuta prevalente, la pena non può essere inferiore a anni ventiquattro.
  • Se ricorrono più circostanze attenuanti prevalenti, la pena non può scendere sotto anni quindici.

Inasprimento delle Pene per Altri Reati con Movente di Genere

La legge interviene in modo trasversale, estendendo il fattore aggravante di genere a una serie di delitti contro la persona, con un aumento della pena da un terzo alla metà (o, in alcuni casi, fino a due terzi). Questo inasprimento si applica quando il fatto è commesso con le stesse finalità di odio, controllo, possesso o prevaricazione in quanto donna previste per il femminicidio.

Principali Reati Interessati

  • Maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.): L’aggravante si applica anche ai casi in cui l’agente e la vittima siano legati da vincoli di filiazione, anche se non più conviventi. È inoltre introdotto l’art. 572-bis c.p., che prevede la confisca obbligatoria dei beni utilizzati per commettere il reato, inclusi strumenti informatici e telefoni.

  • Percosse e lesioni personali (art. 585 c.p.).

  • Omissione di soccorso (art. 593-ter c.p.).

  • Violenza sessuale (art. 609-ter c.p.): L’aggravante di genere è inserita tra le circostanze aggravanti specifiche del delitto primo comma, 5-ter.1.

  • Atti persecutori (stalking – art. 612-bis c.p.) e Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612-ter c.p.): Per questi reati l’aumento di pena è stabilito da un terzo a due terzi.

Modifiche al codice di procedura penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice

L’articolo 3 della legge apporta significative modifiche al codice di procedura penale, con l’obiettivo di rafforzare i diritti delle vittime e garantire un trattamento processuale più attento.

1. MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE (C.P.P.)

Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Competenza del Tribunale Monocratico: all’articolo 33-ter, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Sono altresì attribuiti al tribunale in composizione monocratica i delitti previsti dagli articoli 572, secondo e quinto comma, e 612-ter del codice penale».

b) Diritto di Informazione sull’Applicazione della Pena su Richiesta :

All’articolo 90-bis, comma 1, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«d-bis) al diritto di essere avvisata, quando si procede per taluno dei delitti di cui all’articolo 444, comma 1-quater, della presentazione fuori udienza della richiesta di applicazione della pena di cui all’articolo 444 e della facoltà di presentare memorie e deduzioni in relazione alla richiesta medesima nonché a quella formulata in udienza ai sensi degli articoli 446, comma 2, e 554-ter, comma 2».

c) Art. 90-bis.2: Il diritto di scelta e il dovere di collaborazione della persona offesa

L’articolo 90-bis.2 introduce una duplice e fondamentale direttiva per la persona offesa, ponendola al centro del procedimento e richiedendole un ruolo attivo per fruire di pieni diritti di informazione. La norma, infatti, non si limita a imporre alla polizia giudiziaria o al pubblico ministero il dovere di informare la vittima in modo chiaro e comprensibile. Essa le attribuisce due facoltà precise e un correlato onere, che rappresentano le chiavi di accesso a un sistema di garanzie rafforzato. In primo luogo, la persona offesa ha la facoltà di avanzare una richiesta motivata per essere sentita personalmente dal pubblico ministero stesso (ai sensi dell’art. 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale), anziché da un suo delegato. Questa non è una mera formalità, ma un diritto teso a garantire una comunicazione più diretta, protetta e potenzialmente più efficace con la massima autorità inquirente, valorizzando il suo racconto. In secondo luogo, e qui risiede il meccanismo più innovativo e pragmatico, la vittima ha la facoltà di indicare un “domicilio telematico” (ad esempio, un indirizzo di posta elettronica certificata o PEC) al quale ricevere tutte le comunicazioni processuali. Tuttavia, questa facoltà si trasforma in un vero e proprio onere se la persona offesa intende essere attivamente informata su due momenti processuali di cruciale importanza per la sua sicurezza e i suoi interessi:

  1. Le modifiche alle misure cautelari (art. 299, comma 4-bis c.p.p.): si tratta delle comunicazioni obbligatorie previste ogni qualvolta l’autorità giudiziaria adotta, modifica o revoca una misura cautelare (come l’allontanamento dalla casa familiare, il divieto di avvicinamento o il braccialetto elettronico) a carico dell’indagato/imputato. Per ricevere questi avvisi, che sono vitali per la sua incolumità, la vittima deve dichiarare o “eleggere” un domicilio (fisico o telematico) al quale possano essere recapitati.
  2. La richiesta di applicazione della pena su richiesta (“patteggiamento”) in casi gravi (art. 444, comma 1-quater c.p.p.): per i reati più gravi elencati (come violenza domestica, stalking, lesioni gravi), la nuova legge introduce un obbligo di notifica alla persona offesa. Se la difesa dell’imputato propone al giudice un accordo per una pena ridotta senza celebrare il processo (procedimento “in udienza” o “fuori udienza”), tale richiesta deve essere obbligatoriamente notificata anche alla vittima o al suo avvocato. Anche per essere partecipe di questo delicato passaggio e poter eventualmente presentare le proprie osservazioni (memorie), la persona offesa deve avere un domicilio dichiarato.

In sintesi, l’articolo 90-bis.2 stabilisce un patto di corresponsabilità: l’autorità ha il dovere di informare in modo chiaro e tempestivo, ma la persona offesa, per essere realmente coinvolta e tutelata nei momenti più critici del procedimento (cautela e definizione anticipata), ha la responsabilità di fornire un recapito certo e attivo, preferibilmente telematico per garantire rapidità e tracciabilità. È un sistema che mira a superare il rischio di esclusione della vittima dalle scelte che la riguardano da vicino.

d) Comunicazioni alla Persona Offesa (Modifica art. 90-ter)

All’articolo 90-ter, comma 1-bis:

  • Si estende l’obbligo di comunicazione a ulteriori reati aggravati (omicidio tentato, atti persecutori gravi, maltrattamenti aggravati.
  • Si aggiunge il reato di “atti persecutori gravi” (art. 612-ter c.p.) all’elenco.
  • Si aggiunge l’aggravante di cui all’art. 585, comma 4, c.p. (lesioni in concorso).
  • È aggiunto in fine il seguente periodo: «Nei casi di delitti consumati (es. omicidio) in cui la persona offesa sia deceduta, le medesime comunicazioni sono effettuate ai prossimi congiunti che ne abbiano fatto richiesta».

e) Enti con Interesse a Costituirsi Parte Civile – all’articolo 91, comma 1, dopo le parole: «senza scopo di lucro» sono inserite le seguenti: «, ivi inclusi i centri antiviolenza e le case rifugio pubblici e privati,».

f) Restrizioni alla Diffusione di Notizie e Immagini

L’articolo 267 del codice di procedura penale regola i limiti alla pubblicazione degli atti processuali.

Il suo comma 3 stabilisce un principio generale: è vietato pubblicare atti che contengano immagini della persona offesa, se la loro divulgazione potrebbe lederne la dignità.

La modifica apportata dall’art. 3, lettera f), introduce un’importante eccezione rafforzata a tutela delle vittime di reati particolarmente gravi. Per questi delitti (come l’omicidio conseguente a stalking, i maltrattamenti aggravati, la violenza sessuale di gruppo e lo stalking nelle sue forme più severe), il divieto di pubblicazione delle immagini diventa assoluto.

Non è più necessario dimostrare che la pubblicazione leda effettivamente la dignità della vittima; la pubblicazione è vietata in via preventiva e automatica, per scongiurare qualsiasi forma di spettacolarizzazione mediatica del dolore e di vittimizzazione secondaria.

g) Misure Cautelari (Modifica art. 275) :

  • In primo luogo, razionalizza il sistema al comma 2-bis, sostituendo il riferimento a singoli articoli di reato con un rinvio organico al nuovo elenco tassativo contenuto nei commi 3 e 3.1, sopprimendo al contempo una disposizione potenzialmente contraddittoria.
  • Il cuore dell’innovazione è però l’inserimento del nuovo comma 3.1, che istituisce un regime rafforzato per un catalogo preciso di delitti gravissimi (dall’omicidio tentato aggravato allo stalking nelle forme più severe).
  • Per questi reati, il giudice è tenuto ad applicare la custodia in carcere o gli arresti domiciliari, a meno che non emerggano elementi concreti dalle indagini che escludano la sussistenza di esigenze cautelari o dimostrino che queste possano essere soddisfatte con misure meno afflittive.
  • Questo delicato bilanciamento – che crea una presunzione relativa di severità salvaguardando il dovere di valutazione caso per caso – rappresenta il tentativo del legislatore di rispondere all’esigenza di protezione delle vittime rispettando i principi di necessità e proporzionalità ripetutamente affermati dalla Corte Costituzionale.

h) Raddoppio della Distanza di Sicurezza per Allontanamento e Divieto di Avvicinamento La modifica inasprisce in modo sostanziale le misure di protezione fisica della persona offesa, intervenendo sugli articoli che disciplinano le distanze di sicurezza. All’articolo 282-bis (allontanamento dalla casa familiare), il comma 6 viene modificato raddoppiando la distanza minima che il giudice può ordinare. La misura passa da cinquecento a mille metri. All’articolo 282-ter (divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa), sia il comma 1 che il comma 2 subiscono la stessa modifica: la distanza di sicurezza viene raddoppiata da cinquecento a mille metri. Questo cambiamento ha un significato pratico di grande rilievo. Stabilire un perimetro di sicurezza di un chilometro (invece di 500 metri) attorno ai luoghi di vita della vittima rappresenta un tentativo molto più incisivo di prevenire contatti forzati, appostamenti e situazioni di potenziale pericolo, creando uno “spazio cuscinetto” fisico molto più ampio e significativo a tutela della persona offesa.

i) Comunicazioni sulla Modifica delle Misure Cautelari

All’articolo 299, comma 2-bis, si precisa che la comunicazione alla persona offesa riguarda anche i provvedimenti che autorizzano il distacco temporaneo del braccialetto elettronico. Tale comunicazione è estesa ai prossimi congiunti in caso di decesso della vittima, su loro richiesta.

l) Comunicazione dei Provvedimenti sui Ricorsi in Materia Cautelare

All’articolo 309, dopo il comma 10, e all’art. 310, dopo il comma 2, si aggiunge l’obbligo di comunicare immediatamente alla persona offesa, al suo difensore e ai servizi socioassistenziali i provvedimenti che non confermano le ordinanze cautelari nei procedimenti per reati di violenza.

m) Sequestro Conservativo a Tutela del Risarcimento

All’articolo 316:

  • Al comma 1-bis, si sostituisce “relazione affettiva e stabile convivenza” con “relazione affettiva anche senza stabile convivenza”
  • Dopo il comma 1-bis è inserito il comma 1-ter, che consente al PM di chiedere il sequestro conservativo dei beni dell’indagato per garantire il risarcimento dei danni alle vittime di reati violenti, se vi è pericolo di dispersione delle garanzie.
  • il sequestro perde efficacia quando, entro il termine prescritto, non vi sia stata costituzione di parte civile.

n) Obbligo di Audizione della Persona Offesa da Parte del Pubblico Ministero

All’articolo 362, comma 1-ter:

  • Si estende l’obbligo di audizione a una serie più ampia di reati aggravati;
  • Si specifica che il PM provvede personalmente all’audizione se la persona offesa ne fa richiesta motivata, potendo delegare la polizia giudiziaria solo con decreto motivato. La delega è vietata nel caso di stalking aggravato (art. 612-bis, comma 4, c.p.).

o) Accertamenti sulla Personalità dell’Indagato

All’articolo 362-bis, comma 1, si estende l’obbligo di svolgere accertamenti sulla personalità dell’indagato alla stessa serie di reati violenti e persecutori di cui al comma 1-ter dell’art. 362.

p) Applicazione della Pena su Richiesta (Notifica alla Persona Offesa)

All’articolo 444, dopo il comma 1-ter è inserito il comma 1-quater, che impone la notifica obbligatoria (a pena di inammissibilità) della richiesta di applicazione della pena al difensore della persona offesa (o alla vittima stessa) per un elenco dettagliato di reati violenti.

q) Udienza per l’Applicazione della Pena su Richiesta

All’articolo 447:

  • Al comma 1, si prevede che nell’udienza per il “patteggiamento” per i reati violenti, il decreto di fissazione sia notificato anche alla persona offesa, con avviso della facoltà di presentare memorie.
  • Al comma 2, si riconosce alla persona offesa (o al suo difensore) il diritto di presentare memorie e deduzioni in quella sede.

r) Tutela della Dignità della Persona Offesa durante l’Esame Testimoniale

All’articolo 499, dopo il comma 6 è aggiunto il comma 6-bis, che impone al presidente del tribunale di vigilare affinché le domande alla persona offesa-testimone nei processi per reati violenti siano formulate in modo da evitare vittimizzazione secondaria e lesioni della sua dignità.

s) Permesso di Soggiorno per le Vittime di Violenza

All’articolo 539, comma 2-bis, si sostituisce “relazione affettiva e stabile convivenza” con “relazione affettiva anche senza stabile convivenza”, ampliando la platea delle vittime di violenza domestica che possono ottenere il permesso di soggiorno.

2. MODIFICA ALLE NORME DI ATTUAZIONE DEL C.P.P

Art. 64-bis: Obbligo di Comunicazione tra Autorità Giudiziarie Penali e Civili

La nuova formulazione dell’articolo 64-bis istituisce un obbligo di trasmissione degli atti dal procedimento penale a quello civile in due ipotesi specifiche:

  1. Per reati in ambito familiare/affettivo: quando si procede per reati commessi in danno del coniuge, convivente o partner (anche in una relazione cessata), il pubblico ministero deve verificare la pendenza di procedimenti civili correlati (separazione, divorzio, affidamento figli) e trasmetterne gli atti al giudice civile competente.

  2. Per reati contro minori: lo stesso obbligo sussiste per reati commessi in danno di minori da parte di genitori, familiari, conviventi o del partner di un genitore, se è pendente un procedimento sulla responsabilità genitoriale o il mantenimento.

Il comma 2 elenca tassativamente gli atti penali che devono essere trasmessi: verbali di fermo/arresto, ordinanze cautelari e di revoca, atti di indagine non secretati, l’avviso di conclusione indagini, gli atti di esercizio dell’azione penale e, a cura della cancelleria, le sentenze e i decreti di archiviazione. Lo scopo è garantire al giudice civile ogni elemento utile per decidere in materia di affidi e protezione, sulla base dei riscontri emersi nel parallelo procedimento penale.

Tutela degli Orfani e delle Vittime Minorenni

Estensione del Sostegno agli Orfani di Femminicidio (Art. 4)

Ampliamento della tutela economica per gli orfani di femminicidio e di violenza estrema

L’articolo 4 modifica la Legge 122/2016 (“Disposizioni in materia di contrasto ai crimini di odio”) ampliando in modo significativo le ipotesi in cui gli orfani di vittime di omicidio hanno diritto a un indennizzo economico (pensione di reversibilità INPS e assegno di morte), superando i limiti della precedente normativa.

La modifica chiave riguarda la rimozione dell’esclusione dal diritto che prima operava quando l’autore del reato (il genitore omicida) fosse titolare di diritto alla pensione di reversibilità.

Ora, tale esclusione non si applica più in tre fondamentali casi:

  1. Quando l’autore è ignoto o indigente (gratuito patrocinio).

  2. (Novità principale) Quando il delitto è un femminicidio in ambito affettivo, indipendentemente dalla convivenza (estendendo la tutela anche a relazioni senza stabile convivenza), o un omicidio aggravato dalla relazione (art. 577-bis c.p.).

  3. (Novità assoluta) Quando la vittima sopravvive a un tentato omicidio o femminicidio ma riporta conseguenze così grave da essere resa incapace di accudire i figli, che diventano quindi di fatto “orfani” di una madre ancora in vita ma non in grado di provvedere a loro.

Rispetto al testo vecchio, la riforma compie un salto concettuale: la tutela economica non scatta più solo per l’omicidio consumato in un ristretto ambito familiare, ma si estende all’omicidio tentato con esiti invalidanti e a tutte le relazioni affettive, riconoscendo la violenza di genere anche al di fuori del nucleo coabitante. La modifica al Testo Unico sulle spese di giustizia (comma 2) allinea anche il patrocinio a spese dello Stato a questo principio più ampio.

Accesso Autonomo dei Minori ai Centri Antiviolenza (Art. 9)

Viene introdotto l’art. 5-ter nel d.l. 93/2013, che consente alle vittime minorenni di violenza che abbiano compiuto 14 anni di accedere ai centri antiviolenza per informazioni e orientamento senza la preventiva autorizzazione dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale.

Prevenzione, Formazione e Coordinamento Istituzionale

Formazione Obbligatoria per Magistrati e Professionisti Sanitari (Art. 8)

  • Per i Magistrati: La partecipazione a corsi specifici su violenza di genere e domestica diventa obbligatoria per i giudici che trattano queste materie. La formazione, multidisciplinare, deve affrontare stereotipi, vittimizzazione secondaria e la matrice culturale del fenomeno.

  • Per i Sanitari: La Commissione nazionale per la formazione continua in medicina dovrà includere crediti formativi obbligatori sulla violenza contro le donne e domestica.

Conclusioni

La Legge n. 181/2025 segna una svolta significativa nel contrasto giuridico alla violenza di genere in Italia. Oltre all’introduzione di un reato autonomo e severamente punito come il femminicidio, il legislatore ha optato per un approccio integrato che:

  1. Inasprisce le pene per una vasta gamma di reati commessi con movente di genere.

  2. Rafforza le garanzie processuali delle vittime, contrastando la vittimizzazione secondaria.

  3. Estende le tutele economiche e sociali agli orfani e alle vittime minorenni.

  4. Investe sulla prevenzione e sulla formazione specialistica degli operatori del diritto e della sanità.

L’efficacia di questo impianto normativo dipenderà crucialmente dalla sua corretta e uniforme applicazione da parte delle autorità giudiziarie e dall’adeguata allocazione delle risorse necessarie per i servizi di supporto alle vittime. Gli avvocati penalisti sono chiamati a un aggiornamento puntuale per assistere al meglio sia le parti offese che quelle indagate in questo nuovo e complesso quadro normativo.

Le nuove disposizioni, specie in materia cautelare e di definizione anticipata del procedimento, pongono questioni applicative non banali, che richiederanno una valutazione attentamente strategica caso per caso.