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02.71.09.10.07

Art. 73 e 75 D.P.R. 309/90 T.U. Stupefacenti – Cosa fare?

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Art. 73 e 75 D.P.R. 309/90 T.U. Stupefacenti - Cosa fare?

Punti chiave:

  1. L’articolo 73 del DPR 309/90 punisce la coltivazione, produzione, vendita, distribuzione o detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope con reclusione e multa.
  2. L’articolo 75 prevede sanzioni amministrative per chi importa, esporta, acquista o detiene sostanze stupefacenti o psicotrope per uso personale.
  3. Il DPR 309/90 distingue tra droghe leggere e pesanti, e la legge punisce sia lo spaccio che la detenzione per uso personale.

L’articolo 73 del Testo Unico sugli Stupefacenti stabilisce che la coltivazione, produzione, fabbricazione, estrazione, raffinazione, vendita, offerta o messa in vendita, cessione, distribuzione, commercio, trasporto, invio, passaggio e consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall’articolo 14, è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000.

Uso personale, possesso, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope

L’uso personale di sostanze stupefacenti è un argomento delicato e complesso, regolato dal Testo Unico sugli Stupefacenti stabiliusce che non è consentito il possesso di qualsiasi tipo di sostanza stupefacente,.

Anche il possesso in minime quantità e per uso personale viene sempre punuto, e viene punito con sanzioni amministrative.

L’articolo 75 del D.P.R. 309/90 del Testo Unico sugli Stupefacenti, invece, prevede che:

Chiunque, per farne uso personale, illecitamente importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope è sottoposto, per un periodo da due mesi a un anno, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I e III previste dall’articolo 14, e per un periodo da uno a tre mesi, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle II e IV previste dallo stesso articolo, a una o più delle seguenti sanzioni amministrative:

  1. sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli per un periodo fino a tre anni;
  2. sospensione della licenza di porto d’armi o divieto di conseguirla;
  3. sospensione del passaporto e di ogni altro documento equipollente o divieto di conseguirli;
  4. sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se cittadino extracomunitario”.

Il contesto normativo: D.P.R. 309/90 e L. 49/2006.

Il D.P.R. 309/90, noto come Testo Unico sulla disciplina delle sostanze stupefacenti e psicotrope, ha avuto un impatto significativo nella storia italiana, dando vita a un dibattito pubblico mai sopito riguardo al trattamento sanzionatorio del semplice consumatore.

Inizialmente, la legge puniva sia lo spaccio che la detenzione per uso personale di tali sostanze. Tuttavia, il quadro normativo ha subito una svolta dopo il referendum abrogativo del 1993, che ha trasformato l’uso personale di queste sostanze in un illecito amministrativo.

Un ulteriore cambiamento è avvenuto con il decreto legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge 21 febbraio 2006 n. 49 (recante misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonche¤ la funzionalita’ dell’Amministrazione dell’interno) che ha inasprito le sanzioni relative alle condotte di “produzione, traffico, detenzione illecita ed uso di sostanze stupefacenti”, eliminando qualsiasi distinzione tra droghe leggere e pesanti.

Il confine tra uso personale e spaccio di sostanze stupefacenti è una linea sottile. La legge prevede che, per essere condannato per traffico di droga, un individuo dev’essere trovato in possesso di una quantità superiore a quella consentita.

Inoltre, le sostanze stupefacenti o psicotrope devono intenzionalmente essere destinate alla vendita o al traffico. Il possesso a fini di uso personale non è un reato punibile dalla legge, ma è bene tenere presente che ci sono ancora delle conseguenze legali se si viene ritenuti responsabili in via definitiva.

Per evitare ogni rischio legale, è meglio fare informazioni e documentarsi sulla normativa attinente al testo unico degli stupefecanti per capire quali siano gli effetti legalmente consentiti dell’uso personale di sostanze stupefacenti.

Art. 73 e Art. 75 del D.P.R. 309/90 – Testo Unico sulla disciplina delle sostanze stupefacenti e psicotrope

L’art. 73 del D.P.R. 309/90 punisce chiunque coltivi, produca, venda, distribuisca o detenga sostanze stupefacenti o psicotrope. D’altra parte, l’art. 75, modificato nel 2006, prevede sanzioni amministrative per chiunque importi, esporti, acquisti o detenga sostanze stupefacenti o psicotrope per uso personale.

Queste sanzioni possono includere la sospensione della patente di guida, del passaporto, del permesso di soggiorno per turismo (per i cittadini extracomunitari), e l’obbligo di seguire un programma terapeutico e socio-riabilitativo.

Fatti di lieve entità e il procedimento davanti al prefetto

Nel 2013, il legislatore ha introdotto modifiche all’articolo 73 co. V del D.P.R. 309/90, riconoscendo i “fatti di lieve entità” come un reato autonomo. Questa categoria include condotte criminali che, per i mezzi, le modalità o le circostanze, o per la quantità e qualità delle sostanze, sono di lieve entità. La Corte di Cassazione ha fornito criteri per distinguere un fatto “lieve” da un fatto pche rientra nell’art 73.

L’art. 75 del D.P.R. 309/90 regola anche il procedimento davanti al prefetto, che inizia con la contestazione dell’illecito di uso personale di droga da parte delle autorità poliziesche. Il prefetto, entro 90 giorni dalla ricezione della segnalazione, può adottare un’ordinanza e convocare la persona trovata in possesso di droga per valutare le sanzioni amministrative più appropriate.

Il dilemma tra uso personale e spaccio

Determinare se una sostanza stupefacente trovata in possesso di un individuo sia destinata all’uso personale o allo spaccio può essere un compito arduo. Il decreto del Ministero della Salute pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 95 il 24 aprile 2006, ha stabilito limiti massimi per diverse sostanze stupefacenti o psicotrope.

Se un individuo viene trovato in possesso di una quantità di droga entro questi limiti, si presume che la droga sia destinata all’uso personale. Tuttavia, il superamento di questi limiti non è l’unico indicatore di spaccio. Altre circostanze, come la modalità di presentazione della sostanza, la divisione della stessa in dosi preconfezionate o il ritrovamento di denaro contante, possono indicare una destinazione allo spaccio.

In conclusione, non spetta all’imputato o alla sua difesa dimostrare l’uso personale della droga detenuta. Per ritenere un soggetto responsabile del reato di spaccio, è l’accusa a dover dimostrare la detenzione della droga per uso diverso da quello personale.

Definizione di Uso Personale di Sostanze Stupefacenti

Si parla di uso personale di sostanze stupefacenti quando la quantità di sostanza trovata dalle Forze dell’Ordine è modesta, considerando i principi attivi stabiliti nelle tabelle di Legge, e se non c’è cessione della sostanza stupefacente ad altre persone.

Se queste caratteristiche sono presenti, non si può parlare del reato di spaccio di sostanze stupefacenti, previsto dall’articolo 73 del D.P.R. 309/90, e pertanto la persona interessata non sarà sottoposta ad alcun procedimento penale.

Le Conseguenze Legali dell’Uso Personale di Sostanze Stupefacenti

Nonostante non si possa essere sottoposti a procedimento penale, ci sono comunque conseguenze derivanti dall’uso personale di sostanze stupefacenti. La persona trovata in possesso di sostanze stupefacenti sarà segnalata al Prefetto per un procedimento amministrativo che comporta l’applicazione di sanzioni, anche molto gravi. Le sanzioni amministrative possono includere:

  1. Sospensione della patente di guida o divieto di conseguirla per un periodo di tempo fino a tre anni;
  2. Sospensione della licenza di porto d’armi;
  3. Sospensione del passaporto e di altri documenti ad esso assimilati come, ad esempio, la carta d’identità valida per l’espatrio, o anche il divieto di conseguire detti documenti;
  4. Sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo.

Differenze tra Sostanze Stupefacenti o Psicotrope “Leggere” e “Pesanti”

La legge prevede una durata differente delle sanzioni amministrative a seconda che si tratti di una detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti “leggere” (come ad esempio hashish o marijuana) ovvero di sostanze stupefacenti “pesanti” (come ad esempio cocaina, eroina ecc.).

In Caso di Fermo e di Perquisizione personale

Se la Polizia dovesse rinvenire della sostanza stupefacente, accertati i fatti, gli organi di polizia procederanno alla contestazione immediatamente e riferiranno senza ritardo ed entro 10 giorni, con gli esiti degli esami tossicologici sulle sostanze sequestrate al Prefetto del luogo di tua residenza o domicilio.

Se al momento dell’accertamento da parte della Polizia hai la disponibilità diretta e immediata di un veicolo a motore, la Polizia procederà anche al ritiro immediato della patente di guida per la durata di 30 giorni.

Il Colloquio in Prefettura

Entro il termine di quaranta giorni dalla ricezione della segnalazione, il prefetto, se ritiene fondato l’accertamento della segnalazione, adotta apposita ordinanza convocando, anche a mezzo degli organi di polizia, dinanzi a sè o a suo delegato, la persona segnalata per valutare, a seguito di colloquio, le sanzioni amministrative da irrogare e la loro durata.

Durante il colloquio, ti verranno fornite tutte le informazioni sul procedimento amministrativo in corso e sulle conseguenze legali a cui potrai andare incontro a causa dell’uso di sostanze stupefacenti che ti viene contestato.

Contestare la Segnalazione

Se ritieni di essere vittima di un errore, o vuoi far valere immediatamente le tue ragioni, hai 30 giorni di tempo a partire dalla data di sequestro della sostanza per opporti al verbale della Polizia. In questa fase, è sempre opportuno farsi assistere da un avvocato esperto del settore.

Le Decisioni del Prefetto

Se il Prefetto ritenga fondato l’accertamento da parte della Polizia, potrà decidere di applicare nei tuoi confronti, nei casi di particolare tenuità della violazione e se ricorrono elementi tali da far presumere che la persona si asterrà per il futuro dal commetterli nuovamente e, limitatamente alla prima volta, può definire il procedimento con il formale invito a non fare più uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope.

In caso contrario il Prefetto applicherà le sanzioni previste dall’articolo 75 del D.P.R. 309/90, tra cui la sospensione della patente di guida o il ritiro del passaporto.

Detenzione e spaccio di stupefacenti articolo 73, 75, 78 Dpr 309/90. Ulteriori Problemi

La segnalazione resterà registrata nelle Banche Dati delle Forze dell’Ordine per molti anni e verrà sempre comunicata alla Motorizzazione civile, la quale potrà tenerne conto in caso di richiesta di rilascio o di rinnovo della patente di guida.

Conclusione

La contestazione della violazione amministrativa prevista dall’articolo 75 del D.P.R. 309/90 può comportare delle conseguenze molto gravi, ragione per la quale, in caso di fermo da parte delle forze dell’ordine per uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope è sempre opportuno contattare sin da subito un avvocato esperto in procedimenti relativi a sostanze stupefacenti.

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