Il DASPO – Divieto di Accedere alle Manifestazioni Sportive
Cos’è il DASPO?
Il DASPO (Divieto di Accedere alle Manifestazioni Sportive) è una misura di prevenzione introdotta con la Legge 13 dicembre 1989, n. 401, per contrastare la violenza negli stadi. Si tratta di un provvedimento amministrativo adottato dal Questore che impone il divieto di accesso a stadi e aree circostanti durante gli eventi sportivi per soggetti coinvolti in episodi di violenza.
Procedura di Emissione e Urgenza del Provvedimento
Ai sensi della Legge n. 241/1990, il destinatario deve essere informato dell’avvio del procedimento amministrativo, con la possibilità di presentare memorie difensive entro 15 giorni. Tuttavia, in caso di urgenza, il Questore può emettere il DASPO senza questa fase preliminare, motivando la necessità di tutelare l’ordine pubblico. L’interessato può ricorrere per l’annullamento del provvedimento.
Competenza Territoriale e Notifica del Provvedimento
La competenza per l’emissione del DASPO spetta al Questore della provincia in cui sono avvenuti gli episodi violenti, indipendentemente dalla residenza dell’individuo. Il provvedimento diventa efficace solo dopo la notifica all’interessato e ha effetto dalla prima manifestazione sportiva successiva alla notifica.
Durata del DASPO e Sanzioni Accessorie
La durata del DASPO varia da un minimo di un anno a un massimo di cinque anni, con possibilità di estensione fino a otto anni in casi gravi. Si applica a chi è stato coinvolto in reati legati alla violenza negli stadi o ha incitato alla violenza. Le sanzioni accessorie includono:
- Pene detentive e multe
- Sanzioni per il lancio di razzi e oggetti pericolosi
- Punizioni per l’ingresso non autorizzato nei terreni di gioco
- Divieto di esporre materiale che incita alla violenza
Obbligo di Firma e Presentazione alla Polizia
Il Questore può disporre l’obbligo di firma in questura per il soggetto sottoposto al DASPO durante le manifestazioni sportive. Questo obbligo serve a garantire il rispetto del divieto di accesso agli stadi. La frequenza e l’orario di presentazione variano in base alle circostanze, con possibilità di deroghe per esigenze lavorative o mediche.
Convalida Giudiziaria dell’Obbligo di Presentazione
L’obbligo di firma deve essere convalidato dal Giudice per le Indagini Preliminari (GIP), che verifica la sussistenza dei presupposti per la restrizione della libertà personale. Se la convalida non avviene nei termini previsti, il provvedimento decade per l’obbligo di firma, ma resta valido per il divieto di accesso agli eventi sportivi.
Ricorso e Contestazioni
Se il GIP non convalida l’obbligo di firma o se i termini di convalida non vengono rispettati, l’interessato può ricorrere in Cassazione. Tuttavia, il ricorso non sospende l’esecuzione del provvedimento. In caso di annullamento, l’obbligo di firma decade, ma il divieto di accesso resta in vigore.
Estensione del DASPO alle Manifestazioni Sportive Estere
Con il Decreto Legislativo n. 162 del 2005, convertito nella Legge n. 210 del 2005, il divieto è stato esteso anche alle manifestazioni sportive che si svolgono all’estero. Per “manifestazioni sportive” si intendono le competizioni che si svolgono nell’ambito delle attività previste dalle federazioni sportive e dagli enti e organizzazioni riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI).
Reati Specifici che Comportano l’Applicazione del DASPO
Il DASPO può essere applicato nei confronti di persone denunciate o condannate, anche con sentenza non definitiva, negli ultimi 5 anni, per reati quali:
- Porto di armi od oggetti atti ad offendere (Legge n. 110/1975, art. 4)
- Partecipazione a manifestazioni con il volto coperto (Legge n. 152/1975, art. 5)
- Introduzione di emblemi o simboli razzisti o discriminatori (Decreto Legge n. 122/1993, art. 2, comma 2)
- Lancio o utilizzo di oggetti pericolosi in occasione di manifestazioni sportive (Legge n. 401/1989, art. 6-bis, comma 1)
Conclusioni
Il DASPO è una misura applicata nei confronti di soggetti ritenuti pericolosi, coinvolti in atti violenti, intimidatori o minacciosi che mettono a rischio la sicurezza pubblica e l’ordine pubblico.
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