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La Riforma Nordio (L. n. 114/2024): cosa prevede ?

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La Riforma Nordio (L. n. 114/2024): cosa prevede ?

La Riforma Nordio: Novità Legislative in Materia Penale e Procedurale Penale

Il 25 agosto 2024 entrerà in vigore la Legge n. 114/2024, conosciuta anche come Riforma Nordio, che introduce modifiche sostanziali al codice penale, al codice di procedura penale, all’ordinamento giudiziario e al codice dell’ordinamento militare. Tali modifiche mirano a rafforzare la giustizia penale e procedurale, bilanciando l’efficacia del contrasto alla criminalità con la tutela dei diritti fondamentali degli imputati.

Modifiche al Codice Penale

Abrogazione del Reato di Abuso d’Ufficio

Una delle innovazioni più significative della Riforma è l’abrogazione dell’articolo 323 del codice penale, che disciplinava il reato di abuso d’ufficio. L’abrogazione della norma è stata motivata dall’esigenza di prevenire l’abuso della norma in contesti spesso politicizzati e di ridurre il rischio di strumentalizzazione nei procedimenti penali.

Revisione del Reato di Traffico di Influenze Illecite

Il reato di traffico di influenze illecite, disciplinato dall’articolo 346-bis del codice penale, ha subito delle modifiche significative. La nuova formulazione punisce chi, sfruttando relazioni esistenti con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, ottiene o si fa promettere, indebitamente, denaro o altri vantaggi economici per retribuire un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio in relazione all’esercizio delle loro funzioni. La modifica esclude dal campo d’applicazione della norma la mera millanteria, introducendo una definizione più precisa e circoscritta della condotta illecita.

Estensione delle Circostanze Attenuanti

Le circostanze attenuanti previste dall’articolo 323-bis del codice penale e le cause di non punibilità dell’articolo 323-ter vengono ora estese anche al reato di traffico di influenze illecite. Questa estensione mira a garantire un trattamento sanzionatorio più equo e proporzionato in relazione alla gravità del reato e alle circostanze del caso concreto.

Modifiche al Codice di Procedura Penale

Protezione Rafforzata delle Comunicazioni tra Difensore e Imputato

La Riforma introduce nuovi commi all’articolo 103 del codice di procedura penale per proteggere ulteriormente le comunicazioni tra l’indagato o imputato e il suo difensore. Con l’introduzione dei commi 6-bis e 6-ter, viene vietata l’acquisizione da parte dell’autorità giudiziaria di qualsiasi comunicazione, anche diversa dalla corrispodenza, intercorsa tra l’imputato e il proprio difensore, salvo che l’autorità giudiziaria abbia fondato motivo che si tratti di corpo del reato.  Inoltre, è previsto che le operazioni di intercettazione debbano essere immediatamente interrotte qualora risulti che le comunicazioni e/o conversazioni intercettate rientrino tra quelle vietate dalla legge.

Regolamentazione delle Intercettazioni

La disciplina delle intercettazioni è stata ulteriormente oggetto di modifiche  all’articolo 114 e 116 del codice di procedura penale.  E’ sempre vietata la pubblicazione, anche parziale, con il mezzo della stampa o altri mezzi di diffusione, il contenuto delle intercettazioni se non è riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o utilizzato nel corso del dibattimento. Non è più possibile rilasciare copie delle intercettazioni di cui è vietata la pubblicazione ai sensi dell’articolo 114, comma 2-bis qunado la richiesta è presentata da un soggetto diverso dalle parti e dai loro difensori, salvo che la richiesta sia motivata dall’esigenza di utilizzare i risultati delle intercettazioni in un altro procedimento specificamente indicato.

Novità sulle Misure Cautelari

L’articolo 291 del codice di procedura penale è stato radicalmente modificato, con l’aggiunta dei commi 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies, 1-septies, 1-octies, 1-novies per disporre maggiori garanzie all’indagato in fase dell’applicazione di una misura cautelare. Prima di disporre una misura cautelare, il giudice deve procedere all’interrogatorio dell’indagato con le modalità indicate agli articoli 64 e 65, salvo in presenza di specifiche esigenze cautelari.

L’art. 292, comma 3 bis, prevede che l’ordinanza è nulla se non è preceduta dall’interrogatorio di cui all’art. 291, comma 1- quater c.p.p. Inoltre, la competenza collegiale è prevista anche per l’aggravamento delle misure cautelari. In questo caso, se si ritiene che l’aggravamento debba comportare l’applicazione della misura della custodia in carcere, il giudice per le indagini preliminari rimette la decisione al collegio.

Modifiche all’Ordinamento Giudiziario

Collegialità del Giudice in Materia Cautelare

Le novità in tema di collegialità del giudice per le indagini preliminari rappresentano un ulteriore rafforzamento delle garanzie processuali. La decisione sull’applicazione della custodia cautelare in carcere, ai sensi dell’art. 328 comma 1-quater c.p.p., dovrà essere presa da un collegio, assicurando così una maggiore ponderazione delle misure restrittive della libertà personale.

Le disposizioni relative alla composizione collegiale del giudice per l’applicazione della custodia cautelare in carcere entreranno invece in vigore tra due anni, il 25 agosto 2026.

Collegialità del Giudice in Materia di misura di sicurezza

Le novità in tema di collegialità del giudice per le indagini preliminari non riguarda solamente l’applicazione della misure cautelari.

Il giudice per le indagini preliminari procede nella composizione collegiale di cui all’art. 328, comma 1-quinquies, anche quando deve essere applicata una misura di sicurezza detentiva.

Addio all’inammissibilità dell’atto d’appello per  mancata indicazione del domicilio

L’art. 581 comma 1-ter c.p.p. è stato abrogato; non è più necessario con l’atto di impugnazione, a pena d’inammissibilità, depositare la dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.

La modifica del comma 1 quater invece prevede che sarà obbligo del solo difensore d’ufficio premunirsi, con l’atto d’impugnazione, a pena d’inammissibilità, specifico mandato ad impugnare nel caso di imputato rispetto al quale si è preceduto in assenza.

Il pubblico Ministero, ai sensi dell’art. 593 comma 2 c.p.p., non potrà appellare contro le sentenze di proscioglimento per i procedimenti davanti al tribunale in composizione monocratica per i reati di cui all’art. 550 comma 1 e 2 c.p.

Modifiche al Codice dell’Ordinamento Militare

Nuove Regole per l’Avanzamento di Carriera

In ambito militare, l’articolo 1050 del codice dell’ordinamento militare è stato modificato per impedire l’inserimento di un militare nell’aliquota di avanzamento o la sua valutazione ai fini della carriera qualora sia stato condannato in primo grado per un delitto non colposo, anche nel caso di patteggiamento o di decreto penale di condanna divenuto esecutivo.

Conclusioni

La Riforma Nordio segna un passo importante nella modernizzazione del sistema giudiziario italiano, introducendo misure che bilanciano l’efficacia del contrasto alla criminalità con la tutela dei diritti degli imputati. Per ulteriori approfondimenti e consulenze specifiche, non esitate a contattarci presso il nostro studio legale

Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento sulla Riforma Nordio, vi invitiamo a contattarci presso il nostro studio legale. Saremo lieti di offrirvi una consulenza personalizzata e di assistervi nelle vostre necessità giuridiche.

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