Ergastolo Turetta (omicidio Giulia Cecchettin p.o.) – Riepilogo delle aggravanti riconosciute o non riconosciute
Ecco un riepilogo semplice e chiaro delle aggravanti riconosciute e non riconosciute dalla Corte di Assise di Venezia nella sentenza per l’omicidio di Giulia Cecchettin che in data 3 dicembre 2024 ha condannato l’imputato Filippo Turetta alla pena dell’ergastolo.
Il tutto è correlato con le aggravanti rilevanti ai fini dell’ergastolo, come trattato nell’articolo Differenza tra 30 anni ed ergastolo.
✅ Aggravanti Riconosciute
Premeditazione ex art. 577 co.1 n. 3) c.p.
La Corte ha riconosciuto l’aggravante della premeditazione, evidenziando:
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La pianificazione dettagliata dell’omicidio da parte di Turetta, documentata in una lista sul suo telefono, con oggetti e azioni mirate.
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Un lasso temporale significativo tra la nascita del proposito criminoso e la sua esecuzione, sufficiente a consentire un eventuale ripensamento.
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Il movente legato al possesso e al rifiuto dell’autonomia della vittima: Turetta non accettava che Giulia si stesse allontanando da lui.
La pianificazione meticolosa, la scelta dei mezzi e dei tempi e l’esecuzione coerente del piano hanno portato la Corte a escludere qualsiasi casualità, ritenendo che Turetta abbia agito secondo una logica del tipo “o con me o con nessuno”. La difesa ha cercato di far passare la lista degli oggetti in possesso all’imputato come funzionale a un sequestro di persona e non a un omicidio, ma i giudici hanno ritenuto che la natura degli oggetti elencati, come i sacchi dell’immondizia e il badile, non lasci spazio a dubbi sulla finalità omicida.
Perché si possa ritenere configurata la circostanza aggravante della premeditazione devono sussistere, quali elementi costitutivi, un apprezzabile intervallo temporale tra il proposito criminoso e l’attuazione di esso, e la ferma risoluzione criminosa perdurante nell’animo dell’agente fino alla commissione del crimine.
❌ Aggravanti Non Riconosciute
Atti persecutori (art. 612-bis c.p.) ex art. 576 co. 1 n. 5.1 c.p.
Non è stata riconosciuta l’aggravante relativa al reato di stalking nei confronti della vittima:
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Mancanza di prove sul grave stato di ansia, paura o turbamento in Giulia tale da far configurare il reato.
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Le dichiarazioni dei familiari, le chat e i comportamenti della vittima mostrano inconsapevolezza del pericolo e assenza di timore concreto verso l’imputato.
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Il rapporto era ancora attivo in qualche forma (es. l’uscita per acquisti), e Giulia non appariva condizionata in modo significativo.
Secondo i giudici, l’eventuale “alterazione delle abitudini” non fu causata da vessazioni dirette, ma da fattori personali come il senso di colpa o la generosità della ragazza.
La Corte ha escluso l’aggravante degli atti persecutori (stalking), pur riconoscendo che il comportamento dell’imputato fosse ossessivo e controllante. Secondo i giudici, però, non vi sono prove sufficienti che Giulia Cecchettin abbia vissuto un “grave stato di ansia, turbamento e paura per la propria incolumità”, come previsto dalla legge per configurare l’aggravante.
Sono state considerate le dichiarazioni dei familiari e delle persone a lei vicine, le quali hanno riferito che Giulia non mostrava paura ma piuttosto fastidio o rabbia per il comportamento dell’imputato. Inoltre, il fatto che sia stata lei stessa a proporgli di accompagnarla nei giorni precedenti alla laurea ha dimostrato, secondo la Corte, che non vi fosse da parte sua una reale percezione di pericolo.
La Corte ha anche respinto l’argomento della Procura, secondo cui il solo fatto di aver continuato a frequentare Turetta sarebbe sintomo di costrizione: tale ricostruzione, secondo i giudici, non rispetta i requisiti legali richiesti per l’aggravante, poiché l’eventuale “alterazione delle abitudini di vita” deve essere causata da paura concreta e non da altruismo o sensi di colpa.
Crudeltà ex art. 577 co.1 n. 4) c.p.
Anche l’aggravante della crudeltà è stata esclusa, perché:
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Le numerose coltellate (circa 75) sono state inflitte in rapida successione e non come forma di volontario accanimento.
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La dinamica è apparsa più frutto di inesperienza e panico, piuttosto che di una volontà deliberata di far soffrire la vittima.
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Nessun elemento ha indicato l’intento di infliggere dolore superfluo o sofferenze gratuite, condizione necessaria secondo la giurisprudenza per configurare questa aggravante
Anche l’aggravante della crudeltà è stata esclusa. Nonostante l’efferatezza dell’azione e l’alto numero di coltellate (75), la Corte ha ritenuto che non vi fosse l’intenzione di infliggere sofferenze gratuite alla vittima. La violenza, secondo i giudici, è stata conseguenza dell’inesperienza dell’imputato, che non era in grado di provocare la morte in modo immediato e ha quindi infierito alla cieca fino alla fine dell’azione omicidiaria.
Non sono stati riscontrati comportamenti sadici o deliberatamente crudeli: anche l’uso del nastro adesivo per immobilizzare la vittima è stato considerato come parte funzionale al piano omicidiario, non come forma autonoma di accanimento.
Cass. pen. sez. I, 04/10/2024, n. 41873
“La circostanza aggravante di aver agito con crudeltà verso la persona ricorre quando le modalità della condotta esecutiva di un delitto rendono evidente la volontà di infliggere alla vittima un patimento ulteriore rispetto al mezzo che sarebbe nel caso concreto sufficiente ad eseguire il reato, rivelando in tal modo, per la loro superfluità rispetto al processo causale, una particolare malvagità del soggetto agente.”
Attenuanti generiche escluse
La Corte ha negato le attenuanti generiche, ritenendo che la gravità del delitto, la determinazione con cui è stato compiuto e i motivi abietti alla base dell’azione (possessività, rifiuto dell’autonomia della vittima) non consentano alcuna riduzione della pena. La confessione dell’imputato non è stata considerata significativa, in quanto limitata a elementi già accertati dalle indagini. Inoltre, il comportamento processuale è stato definito reticente e poco collaborativo.
Infine, la Corte ha sottolineato che Turetta non si è consegnato spontaneamente alle autorità: è stato rintracciato solo dopo che aveva esaurito tutte le risorse durante la fuga, rimanendo senza carburante, cibo e denaro. Per questo motivo, anche l’arresto non ha avuto alcun valore attenuante.