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Differenza tra reati, delitti e contravvenzioni

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Differenza tra reati, delitti e contravvenzioni

Nella vasta galassia del diritto penale, non è infrequente imbattersi in termini quali “reati“, “delitti” e “contravvenzioni”. Questi termini, pur essendo spesso usati in maniera intercambiabile nella lingua parlata, assumono significati molto precisi all’interno dell’ambito giuridico. La comprensione di queste distinzioni è fondamentale sia per gli operatori del diritto che per l’individuo, poiché implicano diverse conseguenze legali. L’obiettivo di questo articolo è quello di chiarire le differenze tra questi tre concetti chiave del diritto penale italiano.

Cosa sono i Reati?

Iniziamo con il termine “reato“. In senso lato, un reato è qualsiasi comportamento considerato socialmente dannoso o pericoloso che è definito, proibito e punito per legge. Questa definizione si applica sia ai delitti che alle contravvenzioni.

Tuttavia, l’uso del termine reato in un contesto più stretto può causare confusione, poiché in alcuni casi può essere usato per riferirsi specificamente ad un delitto o una contravvenzione.

Differenza tra Delitti e Contravvenzioni

L’articolo 39 del Codice Penale italiano è cruciale per comprendere la distinzione tra delitti e contravvenzioni, poiché afferma che i reati si differenziano in base alle diverse categorie di pene stabilite dal codice per ciascuno di essi.

Le caratteristiche distintive tra delitti e contravvenzioni si delineano nel contesto del concetto unitario di reato, attraverso una summa divisio operata dal legislatore. I delitti sono puniti con l’ergastolo, la reclusione, la multa, o, nel caso dei reati militari, con la reclusione militare (ai sensi dell’articolo 37, comma 3, c.p.mil.p.). D’altra parte, le contravvenzioni sono sanzionate con l’arresto, l’ammenda, o, per i reati militari, con una pena principale diversa dalla reclusione militare.

Nel contesto del diritto positivo, manca una netta linea concettuale di demarcazione tra delitti e contravvenzioni. La Relazione al Progetto del Codice Penale sottolinea che, nonostante la diversità ontologica delle due categorie di reato, il criterio più sicuro per identificare le contravvenzioni risiede nell’elemento della pena.

Tale criterio è stato preferito poiché il tentativo di individuare una distinzione sostanziale si è rivelato infruttuoso, nonostante l’elaborazione dottrinale e giurisprudenziale successiva all’attuazione del codice del 1889.

Le indicazioni fornite dalla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 5 febbraio 1986, n. 7611, indirizzate agli uffici legislativi dei vari ministeri, rimangono consigliative. Questa circolare suggerisce, come criterio orientativo di natura qualitativa, di optare per la contravvenzione quando un’incriminazione riguardi la violazione di precetti a carattere preventivo o cautelare (come nel caso della normativa antinfortunistica) o la disciplina di attività esercitabili soltanto previa autorizzazione amministrativa (come nell’articolo 678), pur restando tali suggerimenti privi di vincolo giuridico.

Per la suddetta ragione, la corrente preponderante in ambito giuridico, come indicato da autorevoli studiosi quali Pagliaro e Marinucci-Dolcini, esclude categoricamente la presenza di differenze sostanziali tra le due categorie di reato, riconducendo la qualificazione di un fatto-reato come delitto o contravvenzione esclusivamente a scelte di politica criminale manifestate attraverso la previsione di sanzioni penali divergenti.

Questo orientamento si allinea con la concezione formale di reato e trova fondamento nell’art. 39 del Codice Penale, che costituisce l’unico criterio distintivo adottato dal legislatore. L’articolo 39, infatti, stabilisce chiaramente che i reati si differenziano in delitti e contravvenzioni in base alla diversa natura delle pene stabilite per essi dal presente codice, come specificato dall’articolo 17.

Rilevanza della Distinzione tra delitti e contravvenzioni:

1) Efficacia Territoriale della Legge Penale

In ambito giuridico sostanziale, emerge una netta distinzione tra delitti e contravvenzioni, soprattutto in relazione all’efficacia della legge penale nello spazio. Le contravvenzioni, di norma, non sono soggette a punizione se commesse all’estero (articoli 7 ss., con l’eccezione specificata nell’articolo 7, comma 1, numero 5).

2) Efficacia Territoriale della Legge Penale

In ambito giuridico sostanziale, emerge una netta distinzione tra delitti e contravvenzioni, soprattutto in relazione all’efficacia della legge penale nello spazio. Le contravvenzioni, di norma, non sono soggette a punizione se commesse all’estero (articoli 7 ss., con l’eccezione specificata nell’articolo 7, comma 1, numero 5).

3) Elemento Soggettivo

La differenziazione si manifesta nell’elemento soggettivo, delineato negli articoli 42 e 43. Le contravvenzioni, di regola, sono sanzionate indifferentemente a titolo di dolo o colpa. Tuttavia, vi sono situazioni eccezionali in cui le contravvenzioni sono punibili esclusivamente in presenza di dolo o colpa, differenziandosi dai delitti che, di norma, sono puniti a titolo di dolo, salvo specifiche disposizioni di legge.

4) Regime Applicativo delle Circostanze Comuni

La normativa sulla disciplina sostanziale affronta il regime applicativo di circostanze comuni, sia aggravanti (art. 61, numeri 3, 7, 8) che attenuanti (art. 62, n. 4), configurando un altro elemento discriminante.

5) Tentativo

Il tentativo, quale figura giuridica, è configurabile solo per i delitti, a differenza delle contravvenzioni. Un raro caso in cui alcune tipologie contravvenzionali tutelano anticipatamente il bene giuridico (ad esempio, come nell’ormai abrogato art. 158, comma 2, r.d. n. 773/1931).

6) Recidiva

La questione della recidiva, dopo le modifiche legislative del 2005 (art. 99, l. 5 dicembre 2005, n. 251), riguarda esclusivamente i delitti, non le contravvenzioni.

7) Disciplina di Abitualità e Professionalità nel Reato

La disciplina in tema di abitualità o professionalità nel reato (artt. 102-104, 216, 151, comma 5, 172, comma 7, 173, comma 1, 174, comma 3, 179, comma 3), la dichiarazione di delinquente per tendenza (art. 108) e l’applicazione delle misure di sicurezza (artt. 109, comma 1, e 216, comma 1, numero 1) trovano applicazione in taluni casi solo alla commissione di un delitto.

8) Cause di Estinzione del Reato

Le cause di estinzione del reato differiscono sensibilmente tra delitti e contravvenzioni, soprattutto in riferimento alla remissione della querela, alla prescrizione, all’oblazione e alla sospensione condizionale della pena.

9) Cause di Estinzione della Pena

Le cause di estinzione della pena mostrano divergenze sostanziali, come nel caso della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, che è revocata solo se il condannato commette successivamente un delitto, e non una contravvenzione.

10) Associazione per Delinquere e Altri Delitti Associativi

La configurabilità dell’associazione per delinquere (art. 416) e di altri delitti associativi, come quelli disciplinati dagli artt. 416-bis e 74 d.P.R. n. 309/1990, richiede che il sodalizio miri alla commissione di delitti, escludendo espressamente le mere contravvenzioni.

11) Altri Reati

La configurabilità di altri reati, quali la ricettazione (art. 648) o quelli che prevedono un trattamento sanzionatorio attenuato (art. 370), dipende dall’oggetto, che può essere una contravvenzione o un delitto.

12) Eccesso e Concorso Colposo

La dottrina solleva dubbi sull’ammissibilità dell’eccesso colposo e del concorso colposo in relazione alle contravvenzioni.

13) Preterintenzione

Con riguardo alla compatibilità della preterintenzione con le contravvenzioni, essa viene esclusa, poiché l’art. 42, insieme all’art. 43, delinea la preterintenzione come riferita esclusivamente ai delitti.

Conseguenze derivanti dalla commissione di Delitti e Contravvenzioni: Disciplina Processuale

In termini sanzionatori, le conseguenze risultano ampiamente sovrapponibili tra delitti e contravvenzioni. L’arresto e la reclusione rappresentano pene detentive temporanee, entrambe concretizzate nella privazione della libertà personale.

L’ammenda e la multa, invece, costituiscono pene pecuniarie, entrambe implicanti il pagamento di una somma di denaro allo Stato. È opportuno sottolineare che l’ergastolo è previsto unicamente per i delitti, con differenze anche nei limiti quantitativi minimi e massimi previsti per le altre pene principali (detentive temporanee e pecuniarie) dagli artt. 23 ss. e 78 ss. del codice penale.

Esistono, inoltre, pene accessorie previste specificamente per i delitti (art. 19, comma 1), pene accessorie previste solo per le contravvenzioni (art. 19, comma 2), e una pena accessoria comune (art. 19, comma 3).

1) Misure Cautelari

Le misure precautelari (arresto in flagranza e fermo di indiziato di delitto) e cautelari personali (misure coercitive ed interdittive) sono ammissibili esclusivamente per i delitti, mentre quelle cautelari reali sono estendibili anche alle contravvenzioni.

2) Competenza Giurisdizionale

Per le contravvenzioni, la competenza spetta al Tribunale in composizione monocratica o al giudice di pace, con citazione diretta a giudizio (art. 550 c.p.p.), consentendo sempre il procedimento per decreto (artt. 459 ss.).

Riassumendo

In conclusione, la distinzione tra reati, delitti e contravvenzioni è cruciale per comprendere la serietà di un’accusa e le possibili conseguenze legali. Mentre i delitti rappresentano i reati più gravi, le contravvenzioni sono considerate di minore gravità. Entrambe le categorie, tuttavia, rientrano nell’ambito generale dei reati.

Essere informati e comprendere queste differenze può aiutare sia gli avvocati che i cittadini a navigare nel complicato sistema legale. Come sempre, consigliamo di consultare un professionista del diritto penale se ci si trova di fronte a qualsiasi tipo di accusa penale.

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