Decreto Sicurezza 2026 (D.L. 22 ottobre 2026, n. 190): le novità in materia di sicurezza pubblica e contrasto alla criminalità minorile

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Decreto Sicurezza 2026 (D.L. 22 ottobre 2026, n. 190): le novità in materia di sicurezza pubblica e contrasto alla criminalità minorile

Il Decreto Sicurezza 2026 (Decreto-legge 22 ottobre 2026, n. 190), recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica e contrasto alla criminalità minorile”, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 246 del 22 ottobre 2026 ed è in vigore dal 23 ottobre 2026. L’art. 10 dispone che il decreto “entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge”.

Il provvedimento, deliberato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 20 ottobre 2026, si compone di dieci articoli e interviene sul codice penale (nuovo art. 420-bis c.p. e nuovo art. 635.1 c.p.), sul codice di procedura penale, sul processo penale minorile (d.P.R. n. 448/1988), sull’ordinamento giudiziario (R.D. n. 12/1941), sul codice antimafia (D.Lgs. n. 159/2011) e sull’art. 11-bis del d.l. n. 59/1978, introducendo inoltre una sanzione amministrativa a carico dell’esercente la responsabilità genitoriale e un incremento del contingente delle Forze armate impiegato a Milano.

La finalità dichiarata nel preambolo è la “necessità e urgenza di introdurre disposizioni per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana e a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, nonché in materia di pubbliche manifestazioni e per il contrasto alla criminalità minorile”.

In quanto decreto-legge, le disposizioni qui esaminate producono effetti dal 23 ottobre 2026 e restano soggette alla conversione in legge da parte delle Camere, con possibili modifiche in sede parlamentare.

✔ Importante: Testo ufficiale del D.L. n. 190/2026 sul portale della Gazzetta Ufficiale

✔ Importante: Decreto Sicurezza 2025: le novità normative nel Codice Penale e di Procedura Penale

✔ Importante: Decreto Sicurezza 2025: le modifiche al Codice Antimafia introdotte dal D.L. 11 aprile 2025, n. 48

Le modifiche al codice penale (art. 1 D.L. n. 190/2026)

L’art. 1 reca sei commi: uno sull’art. 98 c.p., due sulle aggravanti degli artt. 419 e 420 c.p., uno sul nuovo art. 420-bis c.p., uno sull’art. 582 c.p. e uno sul nuovo art. 635.1 c.p.

Capacità di intendere e di volere del minore – art. 98 c.p. (art. 1, comma 1)

“All’articolo 98, primo comma, del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo «Nei casi di cui al primo periodo la capacità di intendere e di volere del minore si presume fino a prova contraria.».”

Il testo del decreto aggiunge un periodo al primo comma dell’art. 98 c.p. e introduce una presunzione relativa (“fino a prova contraria”) della capacità di intendere e di volere nei casi disciplinati dal primo periodo del medesimo comma. Il comunicato stampa del Consiglio dei ministri n. 193 del 20 ottobre 2026 descrive la misura come presunzione di capacità di intendere e di volere a partire dai quattordici anni.

Il coordinamento con la disciplina del processo minorile è realizzato dall’art. 3 del decreto, che interviene sull’art. 9 del d.P.R. n. 448/1988 (v. infra).

Devastazione e saccheggio – art. 419 c.p. (art. 1, comma 2)

“All’articolo 419 del codice penale, dopo il comma secondo è aggiunto il seguente: «La pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico su beni esistenti in luogo di vendita o di deposito.».”

È previsto un aumento di pena da un terzo alla metà quando il fatto è commesso nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, “su beni esistenti in luogo di vendita o di deposito”.

Attentato a impianti di pubblica utilità – art. 420 c.p. (art. 1, comma 3)

“All’articolo 420 del codice penale, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente: «La pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico.».”

Anche per l’art. 420 c.p. il decreto prevede un aumento di pena da un terzo alla metà se il fatto è commesso nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico.

Nuovo art. 420-bis c.p. – Violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche (art. 1, comma 4)

Il comma 4 inserisce, dopo l’art. 420 c.p., l’art. 420-bis, rubricato “Violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche”. Il primo comma dispone:

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, partecipando ad un gruppo composto da almeno cinque persone che opera in modo organizzato anche occasionalmente, utilizza illegittimamente bastoni, mazze, oggetti contundenti o, comunque, atti a offendere, ovvero lancia i medesimi oggetti oppure razzi, fuochi artificiali, petardi, strumenti in grado di nebulizzare gas contenenti principi attivi urticanti, determinando un concreto pericolo per l’incolumità delle persone e cagionando altresì danni alle cose, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 10.000 a euro 20.000.”

Dal tenore letterale si desumono i seguenti elementi della fattispecie:

  • clausola di riserva: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato”;
  • contesto: “nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico”;
  • gruppo: “composto da almeno cinque persone che opera in modo organizzato anche occasionalmente”;
  • condotte: utilizzo illegittimo di bastoni, mazze, oggetti contundenti o comunque atti a offendere, ovvero lancio dei medesimi oggetti, di razzi, fuochi artificiali, petardi o strumenti in grado di nebulizzare gas contenenti principi attivi urticanti;
  • evento: “un concreto pericolo per l’incolumità delle persone” e, congiuntamente, “danni alle cose” (la norma utilizza la formula “e cagionando altresì”);
  • sanzione: reclusione da due a cinque anni e multa da euro 10.000 a euro 20.000.

Il secondo comma prevede un aumento di pena da un terzo alla metà:

“La pena è aumentata da un terzo alla metà se: a) il fatto è commesso da soggetti che agiscono travisati o comunque con modalità idonee a rendere difficoltosa l’identificazione; b) il lancio o l’utilizzo di oggetti atti ad offendere è diretto contro infrastrutture destinate all’erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici, o di beni mobili o immobili adibiti all’esercizio di funzioni pubbliche, destinati a pubblico servizio o a pubblica utilità o esposti alla pubblica fede.”

Il terzo comma disciplina le condotte di organizzazione, promozione e istigazione:

“Chiunque, anche mediante strumenti informatici o telematici, organizza o promuove la formazione del gruppo di cui al primo comma oppure incita o istiga alla commissione delle condotte di cui al primo comma è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.”

Il quarto comma stabilisce un ulteriore aumento di pena in caso di lesioni personali:

“Se le condotte di cui al primo comma cagionano lesioni personali le pene di cui agli articoli 582, 583, 583-quater e 583-quinquies sono aumentate da un terzo alla metà.”

Profili interpretativi. Il testo congiunge l’evento di pericolo e il danneggiamento mediante la formula “e cagionando altresì danni alle cose”. In dottrina è stata espressa la lettura secondo cui entrambi gli eventi sono richiesti ai fini della configurabilità del reato. Quanto alla giurisprudenza di legittimità sulla nuova fattispecie: informazione non reperita nelle fonti certe.

Lesioni personali – art. 582 c.p. (art. 1, comma 5)

“All’articolo 582, secondo comma, del codice penale, dopo le parole «583-quater,» sono aggiunte le seguenti: «primo comma,».”

Il decreto interviene sul secondo comma dell’art. 582 c.p. con un inserimento testuale (“primo comma,”) dopo il richiamo all’art. 583-quater. Il comunicato stampa del Consiglio dei ministri n. 193 del 20 ottobre 2026 qualifica l’intervento come previsione della procedibilità d’ufficio per le lesioni personali cagionate a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni. Il testo del decreto, per sé, non reca tale qualificazione.

Nuovo art. 635.1 c.p. – Danneggiamento commesso da un gruppo organizzato (art. 1, comma 6)

“Art. 635.1 (Danneggiamento commesso da un gruppo organizzato). — Quando le condotte di cui all’articolo 635, primo, secondo e terzo comma, sono poste in essere da un gruppo organizzato anche occasionalmente di almeno cinque persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.”

La disposizione prevede un aumento di pena da un terzo alla metà per le condotte di danneggiamento di cui ai primi tre commi dell’art. 635 c.p. commesse da un gruppo organizzato, anche occasionalmente, di almeno cinque persone.

Codice di procedura penale, processo penale minorile e ordinamento giudiziario (artt. 2, 3 e 4)

Art. 2 – Modifica all’art. 382-bis c.p.p.

“All’articolo 382-bis del codice di procedura penale al comma 1.1, dopo le parole «altresì, nei casi di cui agli articoli» sono aggiunte le seguenti: «419, 420, 420-bis, 635.1».”

L’art. 2 aggiunge gli artt. 419, 420, 420-bis e 635.1 c.p. ai richiami contenuti nel comma 1.1 dell’art. 382-bis c.p.p. Il testo del decreto non riproduce il contenuto del comma 1.1; per l’estensione ai minorenni v. l’art. 3, lett. b), che introduce il nuovo art. 16, comma 1-bis, del d.P.R. n. 448/1988.

Art. 3 – Modifiche al d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (processo penale minorile)

L’art. 3 interviene su quattro disposizioni del d.P.R. n. 448/1988. Il testo è il seguente:

  • art. 9, comma 1: “le parole: «l’imputabilità e» sono soppresse”;
  • art. 9, nuovo comma 1-bis: “1-bis Il pubblico ministero e il giudice possono altresì acquisire elementi ai fini del giudizio sull’imputabilità ai sensi dell’articolo 98, primo comma, secondo periodo, del codice penale.”;
  • art. 9, comma 2: “le parole: «Agli stessi fini» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini di cui ai commi 1 e 1-bis»”;
  • art. 16, nuovo comma 1-bis: “1-bis Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 382-bis del codice di procedura penale”;
  • art. 19, comma 2: è aggiunto, in fine, il periodo “, salvo che l’imputato abbia compiuto sedici anni”;
  • art. 23, comma 1: “le parole «e 337» sono sostituite dalle seguenti: «337, 420-bis e 635.1»”.

Il richiamo dell’art. 382-bis c.p.p. nel nuovo art. 16, comma 1-bis, realizza l’estensione ai minorenni delle disposizioni ivi richiamate; il comunicato stampa del Consiglio dei ministri precisa che anche ai minorenni si applica l’arresto in flagranza differita e che le norme sul processo penale minorile sono adeguate, anche in materia di misure cautelari.

Art. 4 – Modifica all’art. 110 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 (ordinamento giudiziario)

“2-bis Nel caso di eventi incidenti sull’ordine pubblico che possono comportare o hanno comportato un numero rilevante di arresti in flagranza, al fine di consentire che le procedure di convalida vengano definite nei tempi previsti dalla legge, l’applicazione di cui al comma 1 è disposta nel termine di ventiquattro ore dalla richiesta del dirigente dell’ufficio giudiziario competente e senza attendere il parere del consiglio giudiziario. La richiesta di applicazione e il provvedimento sono trasmessi al consiglio giudiziario per le valutazioni di competenza.”

Il nuovo comma 2-bis dell’art. 110 prevede:

  • il presupposto: eventi incidenti sull’ordine pubblico che possono comportare o hanno comportato “un numero rilevante di arresti in flagranza”;
  • la finalità: “consentire che le procedure di convalida vengano definite nei tempi previsti dalla legge”;
  • il termine: “ventiquattro ore dalla richiesta del dirigente dell’ufficio giudiziario competente”;
  • la deroga procedimentale: il provvedimento è adottato “senza attendere il parere del consiglio giudiziario”, al quale richiesta e provvedimento sono trasmessi “per le valutazioni di competenza”.

Sanzione amministrativa e ingiunzione di pagamento a carico dell’esercente la responsabilità genitoriale (art. 5)

L’art. 5, rubricato “Sanzione amministrativa e ingiunzione di pagamento per danni da condotte illecite”, introduce una responsabilità dell’esercente la responsabilità genitoriale, operante anche quando il minore non è imputabile.

Presupposti e importi (commi 1 e 2)

“Quando il minore, anche non imputabile, partecipa alla commissione di fatti costituenti uno o più reati di cui all’articolo 10, comma 6-quater, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, oppure di cui agli articoli 419, 420, 420-bis, 635.1 del codice penale, all’esercente la responsabilità genitoriale si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 a 1.000 euro, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.”

“Quando il minore reitera la condotta prevista dal comma 1, all’esercente la responsabilità genitoriale si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000 a 2.000 euro, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.”

Ipotesi Sanzione amministrativa Comma
Partecipazione del minore, anche non imputabile, ai reati richiamati da 500 a 1.000 euro 1
Reiterazione della condotta da parte del minore da 1.000 a 2.000 euro 2

In entrambe le ipotesi la sanzione non si applica se l’esercente la responsabilità genitoriale “provi di non aver potuto impedire il fatto”: il testo pone a suo carico l’onere di tale prova. I reati presupposto sono quelli di cui all’art. 10, comma 6-quater, del d.l. n. 14/2017 e gli artt. 419, 420, 420-bis e 635.1 c.p.

Competenza del prefetto e disciplina applicabile (commi 3, 4 e 5)

  • Comma 3: il prefetto, quando irroga la sanzione di cui al comma 2, “può contestualmente segnalare al tribunale per i minorenni del luogo di residenza dell’esercente la responsabilità genitoriale l’opportunità di attivare progetti personalizzati di sostegno alla funzione educativa”.
  • Comma 4: “Si osservano, per quanto non previsto dai commi 1, 2 e 3, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.”
  • Comma 5: il prefetto, quando emette l’ordinanza di ingiunzione di cui ai commi 1 o 2, “può ordinare, all’esercente la responsabilità genitoriale del minore, il pagamento di una somma a titolo di risarcimento dei danni cagionati, in conseguenza dei fatti di cui al comma 1, a beni appartenenti allo Stato, alle Regioni o a enti locali in favore dei medesimi enti”; “La liquidazione del danno è effettuata dal prefetto sulla base degli atti.”

Opposizione (comma 6)

“Avverso l’ingiunzione prevista dal comma 5 può essere proposta, entro quaranta giorni dalla notifica, opposizione davanti al tribunale del luogo di residenza dell’esercente la responsabilità genitoriale nei confronti dell’ente pubblico in cui favore è stato disposto il pagamento. All’opposizione si applica l’articolo 32, commi 1 e 3, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.”

Il termine per l’opposizione è di quaranta giorni dalla notifica e la competenza è del tribunale del luogo di residenza dell’esercente la responsabilità genitoriale.

Tutela del soggetto privato danneggiato (comma 7)

“Il soggetto privato che ha subito danni in conseguenza delle condotte di cui al comma 1, può presentare ricorso per decreto ingiuntivo, ai sensi degli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile, sulla base dell’ordinanza di ingiunzione di cui ai commi 1 e 2 e degli atti sui quali la stessa si fonda, nonché tramite allegazione di consulenza tecnica di parte in relazione alla stima dei danni medesimi. L’ordinanza, gli atti e i documenti indicati al primo periodo sono considerati prove scritte ai sensi dell’articolo 634 del codice di procedura civile. Il decreto ingiuntivo è provvisoriamente esecutivo ai sensi dell’articolo 642 del medesimo codice.”

Il comma 7 prevede dunque, per il privato danneggiato, il ricorso per decreto ingiuntivo (artt. 633 ss. c.p.c.), con valore di prova scritta ai sensi dell’art. 634 c.p.c. dell’ordinanza di ingiunzione, degli atti su cui si fonda e della consulenza tecnica di parte, e provvisoria esecutività del decreto ai sensi dell’art. 642 c.p.c.

Misure di prevenzione e poteri di polizia (artt. 6 e 7)

Art. 6 – Nuovo art. 3, comma 5-bis, del Codice antimafia (D.Lgs. n. 159/2011)

L’art. 6 inserisce nell’art. 3 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 il comma 5-bis, che attribuisce al questore il potere di disporre l’avviso orale con divieto di radunarsi. Il testo del comma 5-bis, nel primo periodo, dispone:

“Ferme restando le disposizioni di cui al decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, quando cinque o più persone, anche in forma di gruppo, in luogo pubblico o aperto al pubblico, tengono comportamenti intimidatori, di grave molestia o violenti contro persone o cose, il questore, per motivi di sicurezza, può disporre l’avviso orale con il divieto di radunarsi con una o più delle medesime persone, in luoghi pubblici o aperti al pubblico specificamente individuati in ragione delle esigenze di prevenzione, anche limitato a determinate fasce orarie, nei confronti di colui che sia stato già destinatario, nei cinque anni precedenti, dei provvedimenti di cui al presente articolo o di cui all’articolo 2 del presente codice ovvero di cui agli articoli 10, 13 e 13-bis del predetto decreto-legge n. 14 del 2017 o che, nel medesimo lasso di tempo, sia stato condannato, anche con sentenza non definitiva, per alcuno dei delitti contro la persona o contro il patrimonio di cui al libro secondo, titoli XII e XIII, del codice penale, commessi in luogo pubblico o aperto al pubblico.”

Secondo e terzo periodo:

“Il divieto di radunarsi di cui al primo periodo può essere disposto per una durata non superiore a un anno, con l’individuazione di modalità applicative compatibili con le esigenze di salute, famiglia, lavoro o studio del destinatario del provvedimento. L’avviso orale con il divieto di radunarsi di cui al presente comma può essere rivolto anche ai soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età, secondo la procedura di cui al comma 3-bis.”

In sintesi, dal testo risultano:

  • Autorità competente: il questore, “per motivi di sicurezza”.
  • Presupposto fattuale: comportamenti “intimidatori, di grave molestia o violenti contro persone o cose” tenuti da “cinque o più persone, anche in forma di gruppo, in luogo pubblico o aperto al pubblico”.
  • Destinatari: chi sia stato destinatario, nei cinque anni precedenti, dei provvedimenti richiamati (art. 3 e art. 2 del Codice antimafia; artt. 10, 13 e 13-bis del d.l. n. 14/2017), ovvero chi, nel medesimo periodo, sia stato condannato, anche con sentenza non definitiva, per delitti contro la persona o contro il patrimonio (libro II, titoli XII e XIII, c.p.) commessi in luogo pubblico o aperto al pubblico.
  • Contenuto: divieto di radunarsi con una o più delle medesime persone in luoghi specificamente individuati, anche limitato a determinate fasce orarie.
  • Durata: non superiore a un anno, con modalità compatibili con le esigenze di salute, famiglia, lavoro o studio.
  • Minori: la misura può essere rivolta ai minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età, secondo la procedura di cui al comma 3-bis

Art. 7 – Nuovo comma 3-ter dell’art. 11-bis del d.l. 21 marzo 1978, n. 59

L’art. 7 aggiunge all’art. 11-bis del d.l. n. 59/1978 (convertito dalla legge 18 maggio 1978, n. 191) il comma 3-ter:

“L’accompagnamento e il trattenimento presso gli uffici di polizia di cui al comma 1 possono essere effettuati altresì nel corso di specifiche operazioni di polizia destinate alla prevenzione di reati che turbino l’ordine e la sicurezza pubblica in luoghi caratterizzati da un consistente afflusso di persone, nei confronti di soggetti rispetto ai quali, sulla base di specifiche e concrete circostanze di tempo e di luogo e di elementi di fatto, anche desunti dal possesso di taluno degli strumenti, degli oggetti e dei materiali indicati al comma 1 o dalla rilevanza di precedenti penali o di segnalazioni di polizia per delitti non colposi contro la persona o il patrimonio, ovvero per i delitti di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, per il delitto di cui all’articolo 420-bis del codice penale o per i reati di cui agli articoli 4 e 4-bis della legge 18 aprile 1975, n. 110, commessi nel corso dei cinque anni precedenti, sussista un fondato motivo di ritenere che pongano in essere condotte di concreto pericolo per la sicurezza. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 3-bis.”

Dal testo risultano:

  • ambito: “specifiche operazioni di polizia destinate alla prevenzione di reati che turbino l’ordine e la sicurezza pubblica in luoghi caratterizzati da un consistente afflusso di persone”;
  • presupposto: “un fondato motivo di ritenere che pongano in essere condotte di concreto pericolo per la sicurezza”, fondato su “specifiche e concrete circostanze di tempo e di luogo e di elementi di fatto”;
  • elementi valutabili: il possesso degli strumenti, degli oggetti e dei materiali indicati al comma 1, ovvero precedenti penali o segnalazioni di polizia per delitti non colposi contro la persona o il patrimonio, per i delitti di cui agli artt. 73 e 74 del d.P.R. n. 309/1990, per il delitto di cui all’art. 420-bis c.p. o per i reati di cui agli artt. 4 e 4-bis della legge n. 110/1975, “commessi nel corso dei cinque anni precedenti”;
  • disciplina richiamata: “Si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 3-bis” dell’art. 11-bis, il cui contenuto non è riprodotto nel decreto.

Art. 8 – Potenziamento delle misure di sicurezza nella città di Milano

L’art. 8, rubricato “Disposizioni urgenti per il potenziamento delle misure di sicurezza connesse ai gravi incidenti occorsi nella città di Milano”, dispone al comma 1:

“Fino al 31 dicembre 2026, al fine di rafforzare il controllo del territorio nella città di Milano, il contingente di personale delle Forze armate di cui all’articolo 1, comma 625, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è incrementato di 500 unità. Dalla data di impiego del predetto personale, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.”

Il contingente è dunque incrementato di 500 unità fino al 31 dicembre 2026. Il comma 2 autorizza il Ministero della difesa, per le esigenze logistiche, infrastrutturali e di supporto operativo connesse, a procedere “all’acquisizione di servizi e forniture mediante le procedure di somma urgenza di cui agli articoli 140 e 140-bis del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”. Il comma 3 autorizza una spesa di euro 4.933.831 per l’anno 2026, alla quale si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente, parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della difesa.

 

Considerazioni conclusive

Il D.L. n. 190/2026 interviene su più piani: introduce il delitto di violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche (art. 420-bis c.p.) e l’aumento di pena per il danneggiamento commesso da un gruppo organizzato (art. 635.1 c.p.); prevede aumenti di pena per i delitti di cui agli artt. 419 e 420 c.p. commessi nel corso di manifestazioni; introduce una presunzione relativa di capacità di intendere e di volere del minore (art. 98 c.p.) con le correlate modifiche al d.P.R. n. 448/1988; prevede una sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro a carico dell’esercente la responsabilità genitoriale, salva la prova di non aver potuto impedire il fatto; amplia gli strumenti di prevenzione (art. 3, comma 5-bis, D.Lgs. n. 159/2011; art. 11-bis, comma 3-ter, d.l. n. 59/1978); dispone l’incremento di 500 unità del contingente delle Forze armate a Milano fino al 31 dicembre 2026.

I profili destinati a rilevare nella prassi riguardano, tra gli altri, la ricostruzione degli elementi costitutivi dell’art. 420-bis c.p. (in particolare la formula “e cagionando altresì danni alle cose”), la ripartizione dell’onere della prova nel procedimento sanzionatorio a carico dei genitori e i presupposti del divieto di radunarsi disposto dal questore. Trattandosi di decreto-legge, l’assetto definitivo dipende dall’esito della conversione in legge.

✔ Importante: Testo ufficiale del D.L. 22 ottobre 2026, n. 190 – Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 246