La nuova detenzione domiciliare in casi particolari per detenuti tossicodipenti (art. 94-ter d.P.R. n. 309/1990)

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La riforma dell’esecuzione penale per soggetti con dipendenze

Il 10 giugno 2026, il Senato della Repubblica ha approvato il disegno di legge A.C. 2961 (già Atto Senato n. 1635), presentato dai Ministri della giustizia e della salute, volto a introdurre un nuovo istituto nel sistema delle misure alternative alla detenzione per i condannati tossicodipendenti o alcoldipendenti . Il provvedimento, attualmente all’esame della Camera dei Deputati, interviene sul testo unico in materia di stupefacenti (d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) e sul codice di procedura penale.

La nuova detenzione domiciliare in casi particolari (art. 94-ter d.P.R. n. 309/1990)

L’articolo 1 del disegno di legge introduce, dopo l’art. 94-bis del d.P.R. n. 309 del 1990, l’art. 94-ter rubricato “Detenzione domiciliare in casi particolari” . Il comma 1 prevede che, quando “non ricorrono i presupposti per l’affidamento in prova di cui all’articolo 94”, e deve essere eseguita una condanna a pena detentiva non superiore a otto anni (o a quattro anni se relativa a titolo esecutivo comprendente un reato di cui all’art. 4-bis della legge n. 354 del 1975, fatte salve le eccezioni per i reati di cui agli artt. 628, terzo comma, e 629, secondo comma, c.p.), l’interessato può chiedere di essere ammesso alla detenzione domiciliare presso strutture terapeutiche, sulla base di un programma socio-riabilitativo residenziale o semiresidenziale .

Requisiti e procedura

Il comma 2 dell’art. 94-ter stabilisce che la domanda deve indicare la volontà di proseguire o intraprendere un programma terapeutico presso una struttura privata accreditata o pubblica del Servizio sanitario nazionale . Alla domanda sono allegati, a pena di inammissibilità:

  1. l’indicazione della correlazione tra la dipendenza e il reato;

  2. il programma terapeutico finalizzato al recupero;

  3. la valutazione relativa all’accertamento della effettiva e attuale condizione di tossicodipendenza o alcoldipendenza .

Il tribunale accoglie l’istanza “se ritiene che il programma contribuisce al concreto recupero del richiedente e previene il pericolo che egli commetta altri reati” (art. 94-ter, co. 3, primo periodo) .

Commissione centrale e linee guida uniformi

Il comma 4 dell’art. 94-ter istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento delle politiche contro la droga e le altre dipendenze, una commissione centrale con il compito di elaborare “linee guida relative ai metodi di accertamento dei presupposti” e di assicurarne l’uniforme applicazione a livello nazionale . Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro della salute, “entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione”, sono stabilite composizione e modalità di funzionamento .

Esito del programma e revoca

Il comma 5 prevede che il responsabile della struttura trasmetta al servizio pubblico per le dipendenze e all’UEPE una relazione semestrale e segnali “in ogni momento all’autorità giudiziaria le eventuali violazioni commesse dalla persona”, anche ai fini della revoca .

In caso di esito negativo, il comma 6 dispone che “il tribunale di sorveglianza revoca il regime di detenzione domiciliare, salvo che dalla relazione finale emerga in modo inequivoco che l’esito non positivo non sia accompagnato da violazioni delle prescrizioni” . La revoca è altresì disposta nei casi di cui all’art. 47-ter, commi 6 e 9, della legge n. 354 del 1975, e “nel caso di revoca disposta ai sensi del terzo periodo, la pena residua non può essere sostituita con altra misura” .

Definizione anticipata del processo (art. 94-quater)

L’art. 94-quater, di nuova introduzione, disciplina la “definizione anticipata del processo con finalità di recupero di persone tossicodipendenti o alcoldipendenti” . L’imputato può chiedere l’applicazione di una pena detentiva non superiore a otto anni, “tenuto conto delle circostanze”, con esecuzione secondo le modalità del programma terapeutico . Il giudice concede all’imputato il termine di sessanta giorni per la produzione della documentazione, “durante tale periodo i termini di durata della custodia cautelare sono sospesi” .

Il comma 2 dell’art. 94-quater prevede che, quando l’imputato è sottoposto a custodia cautelare in carcere o arresti domiciliari, il giudice può disporre gli arresti domiciliari “con le modalità di cui all’articolo 94-ter, comma 1, anche in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 89” .

La norma delinea un sistema bifasico: da un lato, consente l’ammissione alla detenzione domiciliare presso strutture terapeutiche residenziali (pubbliche o private accreditate) per l’esecuzione di pene detentive, anche residue e congiunte a pena pecuniaria, non superiori a otto anni, limite che si riduce a quattro anni per i titoli esecutivi che comprendono reati di cui all’art. 4-bis della legge n. 354 del 1975, fatta eccezione per i delitti di cui agli artt. 628, terzo comma, e 629, secondo comma, c.p., per i quali il limite massimo resta di otto anni (comma 1).

Dall’altro lato, è prevista la possibilità di eseguire la pena in detenzione domiciliare presso un luogo idoneo diverso, sulla base di un programma terapeutico semiresidenziale, ma solo per condanne relative a reati diversi da quelli ostativi di cui al citato art. 4-bis, sempre entro il limite di otto anni.

L’ammissione alla misura è subordinata alla presentazione di una domanda che deve contenere, a pena di inammissibilità, una triplice allegazione:

  1. la correlazione tra la dipendenza e il reato;
  2. il programma terapeutico finalizzato al recupero
  3. una valutazione tecnica che attesti l’effettiva e attuale condizione di tossicodipendenza o alcoldipendenza e l’idoneità del programma al recupero (comma 2).

Il tribunale di sorveglianza accoglie l’istanza solo se ritiene che il programma contribuisca al concreto recupero del richiedente e prevenga il pericolo di recidiva (comma 3).

E’ stato previsto l’istituzione di una commissione centrale con il compito di elaborare linee guida per l’accertamento uniforme dei presupposti (comma 4), dal monitoraggio semestrale del programma a cura della struttura e dall’obbligo di segnalazione immediata all’autorità giudiziaria di eventuali violazioni (comma 5).

La revoca della misura è disposta in caso di esito negativo del programma, con la precisazione che la pena residua non può essere sostituita con altra misura (comma 6), mentre in caso di esito positivo il magistrato di sorveglianza può disporre l’affidamento in prova o la detenzione domiciliare, anche superando i limiti ordinari previsti dagli artt. 47 e 47-ter della legge n. 354 del 1975, sempre entro il limite massimo del comma 1 aumentato della metà (o di un quarto per i reati ostativi), con verifica periodica dell’astinenza da sostanze (comma 7).

Modifiche all’art. 656 c.p.p.

L’articolo 2 del disegno di legge modifica l’art. 656, comma 5, del codice di procedura penale, adeguando la disciplina della sospensione dell’ordine di esecuzione ai nuovi limiti di pena previsti dall’art. 94-ter . La lettera a) sostituisce il riferimento a “sei anni nei casi di cui agli articoli 90 e 94” con “sei anni nei casi di cui agli articoli 90 e 94 o otto anni nei casi di cui all’articolo 94-ter” . La lettera c) prevede che “nei casi di cui all’articolo 94-ter del citato testo unico […] il pubblico ministero emette l’ordine di esecuzione e il decreto di sospensione e li trasmette senza ritardo, unitamente al programma terapeutico di cui al medesimo articolo 94-ter, al magistrato di sorveglianza, che provvede entro quarantacinque giorni all’eventuale applicazione della misura” .

Disposizioni finanziarie

L’articolo 6 del disegno di legge prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero della salute, di un fondo con una dotazione pari a euro 19.436.250 annui a decorrere dall’anno 2026 . Per l’attuazione delle disposizioni, le amministrazioni interessate provvedono nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e “comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica” (art. 6, co. 4) .

Pubblicato il 10 luglio 2026