Decreto Sicurezza 2025: Le modifiche al Codice Antimafia introdotte dal D.L. 11 aprile 2025, n. 48

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Decreto Sicurezza 2025: Le modifiche al Codice Antimafia introdotte dal D.L. 11 aprile 2025, n. 48

Decreto Sicurezza 2025: Le modifiche al Codice Antimafia introdotte dal D.L. 11 aprile 2025, n. 48

Il Decreto-Legge 11 aprile 2025, n. 48, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ha introdotto rilevanti modifiche al Codice Antimafia (D.Lgs. 159/2011). In questo approfondimento, esamineremo nel dettaglio le disposizioni contenute negli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 del decreto, riportando i testi normativi aggiornati e analizzando le principali novità introdotte.

Articolo 3 – Modifiche all’articolo 85 e introduzione dell’articolo 94.1

Con l’articolo 3 del decreto, il legislatore è intervenuto sull’articolo 85 del Codice Antimafia ampliando i soggetti destinatari della verifica antimafia. In particolare, è stato aggiornato il comma 2 dell’articolo 85, includendo tra i soggetti obbligati alla documentazione anche le imprese aderenti a contratti di rete e, se presente, l’organo comune del contratto. La modifica estende l’ambito della verifica antimafia anche a queste nuove forme aggregative d’impresa, in linea con l’evoluzione del sistema produttivo.

La riforma ha anche chiarito e sistematizzato le categorie di soggetti da sottoporre a verifica, confermando l’obbligo per i rappresentanti legali, i soci, gli amministratori, i membri degli organi di controllo, i familiari conviventi e, in particolari settori come quello dei giochi pubblici, anche per i soggetti che detengono partecipazioni rilevanti e i loro coniugi. Per le società estere prive di sede stabile in Italia, la documentazione deve riferirsi a chi esercita poteri di amministrazione o direzione.

Inoltre, viene introdotto il nuovo articolo 94.1, che rappresenta una novità significativa per le imprese individuali. La norma consente al prefetto, in presenza di un’informazione antimafia interdittiva, di escludere uno o più divieti e decadenze qualora l’applicazione di tali misure comporti la perdita dei mezzi di sussistenza per il titolare e la sua famiglia. La misura ha durata annuale e può essere prorogata, previa verifica da parte del gruppo interforze presso la prefettura. Al titolare possono inoltre essere imposte specifiche prescrizioni, in un’ottica di bilanciamento tra tutela della legalità e protezione delle situazioni di bisogno. Resta ferma l’esclusione per i soggetti condannati per gravi reati.

Analisi: L’articolo 3 innova profondamente il sistema della documentazione antimafia. Viene estesa la verifica anche ai contratti di rete, inclusi i soggetti aderenti e l’eventuale organo comune. Con l’introduzione dell’art. 94.1, si introduce un principio di proporzionalità, consentendo di limitare gli effetti interdittivi solo per le imprese individuali quando questi comporterebbero la perdita dei mezzi di sussistenza. È prevista una verifica a cura del gruppo interforze prefettizio e la possibilità di applicare misure accessorie di vigilanza. La norma esclude l’applicazione ai soggetti condannati per reati gravi.

Articolo 4 del Decreto Sicurezza 2025– Modifica all’art. 3 del D.Lgs. 159/2011 (Avviso orale)

Testo modificato dell’art. 3, comma 1 e 3-bis :

  • Art. 3, comma 1 (modificato): “Il questore, anche su proposta del procuratore della Repubblica, in presenza di elementi di fatto dai quali risulti che taluno debba ritenersi pericoloso per la sicurezza pubblica, può proporre al tribunale in composizione monocratica l’applicazione dell’avviso orale.
  • Art. 3, comma 3-bis (modificato): “Quando le persone indicate al comma 1 sono minori di età, la proposta è presentata al tribunale per i minorenni.”

Analisi: La modifica all’articolo 3 del Codice Antimafia rivede in chiave garantista la disciplina dell’avviso orale. Mentre nella versione previgente l’avviso orale era disposto direttamente dal questore, oggi è richiesta la valutazione del tribunale in composizione monocratica. Questa novità rappresenta un importante rafforzamento delle garanzie giurisdizionali, introducendo un controllo del giudice su una misura che può avere effetti rilevanti sulla libertà personale e sulle condizioni di vita del soggetto destinatario.

La modifica riguarda anche i minori: se destinatari della misura, la competenza è attribuita al tribunale per i minorenni, garantendo così l’adeguatezza dell’intervento in rapporto all’età e alla vulnerabilità del soggetto. Questo intervento normativo si inserisce nella più ampia logica di rispetto dei diritti fondamentali e della personalizzazione degli strumenti di prevenzione, evitando l’automatismo e promuovendo un approccio più ponderato e conforme ai principi costituzionali.

Articolo 5 – Nuova disciplina per i benefici ai superstiti delle vittime di criminalità organizzata

Testo aggiornato dell’art. 2-quinquies del D.L. 151/2008:

“Ferme restando le condizioni già previste dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, i benefici riconosciuti ai superstiti delle vittime della criminalità organizzata sono concessi solo se ricorrono precise condizioni di meritevolezza. In particolare, il richiedente non deve risultare coniuge, convivente, parente o affine entro il quarto grado di soggetti sottoposti a misure di prevenzione o coinvolti in procedimenti per gravi reati di criminalità organizzata, salvo che dimostri l’interruzione di ogni rapporto con tali soggetti. Inoltre, è necessario che il beneficiario sia totalmente estraneo a contesti criminali o, qualora in passato vi abbia partecipato, risulti essersi già dissociato da tali ambienti prima del fatto che ha determinato l’uccisione della vittima. In caso di mutamento successivo di tali condizioni, i benefici cessano e le somme percepite devono essere restituite.”

Analisi: La riforma rafforza i requisiti soggettivi per l’accesso ai benefici riservati ai superstiti delle vittime di mafia, inserendo criteri di estraneità e dissociazione da ambienti criminali. L’obiettivo è evitare che le misure di sostegno, nate per aiutare chi ha subito un grave danno dalla criminalità organizzata, vengano strumentalizzate da soggetti vicini o legati a contesti mafiosi. Viene inoltre introdotta una clausola risolutiva: il venir meno delle condizioni comporta la revoca dei benefici e la restituzione delle somme. Si rafforza così il principio di coerenza tra aiuto pubblico e rispetto della legalità.

Articolo 6 – Modifiche all’articolo 13 del D.L. 15 gennaio 1991, n. 8 e all’articolo 5 della Legge 11 gennaio 2018, n. 6

Il decreto-legge Sicurezza 2025 interviene significativamente sugli articoli 13 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8 e 5 della Legge 11 gennaio 2018, n. 6, apportando modifiche che potenziano e rendono più efficaci le misure di protezione per i testimoni di giustizia e le persone sottoposte a protezione, nonché per i collaboratori di giustizia.

Modifiche all’articolo 13 del D.L. 15 gennaio 1991, n. 8:

  1. Utilizzo del documento di copertura:
    È previsto che l’utilizzo dei documenti di copertura possa essere esteso anche ai collaboratori e ai rispettivi familiari che siano sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari o che fruiscano della detenzione domiciliare. In aggiunta, è previsto che il Servizio centrale di protezione possa utilizzare documenti di copertura e creare identità fiscali di copertura, anche di tipo societario, per il perseguimento delle finalità di protezione, garantendo funzionalità, riservatezza e sicurezza.

  2. Autorizzazioni per la creazione di identità fiscali:
    L’autorizzazione per la creazione di identità fiscali di copertura è data dal Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, con facoltà di delega a uno dei vice direttori generali del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno. Le autorità competenti non possono rifiutare la predisposizione dei documenti necessari per il rilascio di tali identità fiscali. Presso il Servizio centrale di protezione è obbligatorio tenere un registro riservato con la documentazione relativa alla creazione di tali identità.

Modifiche all’articolo 5 della Legge 11 gennaio 2018, n. 6:

  1. Estensione delle misure di protezione:
    Le misure di protezione, in risposta a minacce crescenti, comprendono ora sistemi avanzati di vigilanza e monitoraggio, come dispositivi di geo-localizzazione e sorveglianza informatica, per proteggere i protetti da attacchi fisici e informatici. Inoltre, è previsto che i trasferimenti dei protetti verso comuni diversi avvengano in modalità protetta, con accompagnamenti sicuri e garanzie di riservatezza.

  2. Sistemi di documentazione e riservatezza:
    È stato introdotto un sistema centralizzato e riservato di gestione digitale delle informazioni relative ai protetti, con misure avanzate di sicurezza per prevenire il furto o la fuga di dati sensibili. Le comunicazioni al servizio informatico saranno gestite attraverso cripto-archiviazione per proteggere la riservatezza delle informazioni.

  3. Supporto economico e reinserimento sociale:
    Sono previsti fondi per garantire il sostentamento e la ricostruzione dell’identità sociale ed economica dei protetti, comprese agevolazioni fiscali e supporto per il reinserimento nel mondo del lavoro. La protezione include anche il cambiamento delle generalità, se necessario, anche in atti della pubblica amministrazione, per garantire un ulteriore livello di sicurezza.

  4. Misure straordinarie di protezione:
    L’articolo 5 è stato esteso per includere identità fiscali di copertura, anche di tipo societario, necessarie per garantire la funzionalità e la sicurezza dell’applicazione delle misure di protezione. Questo strumento aggiuntivo permette una protezione ancora più robusta per i testimoni e le persone sotto protezione.

Articolo 7 – Interventi su più disposizioni del Codice Antimafia

Principali norme modificate:

  • Art. 10: proroga da 10 a 30 giorni il termine per impugnare le misure di prevenzione;
  • Art. 36: l’amministratore giudiziario accerta gli abusi edilizi, con obbligo del Comune di rispondere entro 45 giorni;
  • Art. 38: istituito un regolamento ad hoc per i compensi dei coadiutori;
  • Art. 40: demolizione obbligatoria per gli immobili abusivi non sanabili, acquisiti al patrimonio del Comune;
  • Art. 41: cancellazione d’ufficio dal registro delle imprese di società confiscate non più operative entro 60 giorni;
  • Art. 45-bis: divieto di assunzione di parenti o conviventi del destinatario della misura dopo la confisca definitiva;
  • Art. 48: l’Agenzia può promuovere incidenti di esecuzione per avviare la demolizione;
  • Art. 51-bis: semplificazione per l’iscrizione d’ufficio delle modifiche al registro imprese;
  • Art. 54: tutela rafforzata del patrimonio aziendale.

Analisi: L’intervento del legislatore rafforza l’efficacia delle misure di prevenzione patrimoniali, promuove la legalità urbanistica e migliora l’efficienza gestionale del patrimonio sequestrato e confiscato. L’attenzione è rivolta alla sostenibilità economica delle imprese e alla trasparenza nella fase post-confisca.

Conclusioni: Le modifiche introdotte dal D.L. 48/2025 rappresentano un importante aggiornamento della disciplina antimafia, rafforzando il binomio legalità-efficienza nella gestione dei patrimoni mafiosi e nelle misure di prevenzione. In un prossimo approfondimento, valuteremo l’impatto pratico di queste modifiche nei procedimenti giudiziari e nelle amministrazioni locali.