Decreto Sicurezza 2025: le novità normative nel Codice Penale e di Procedura Penale

Contatta lo Studio Abbondanza

Assistenza Legale Penale a Milano, con oltre 40 anni di esperienza e una squadra sempre aggiornata.

Decreto Sicurezza 2025: le novità normative nel Codice Penale e di Procedura Penale

Decreto Sicurezza 2025(DECRETO-LEGGE 11 aprile 2025, n. 48): le novità normative nel Codice Penale e di Procedura Penale

Il Decreto Sicurezza 2025 (Decreto -legge 11 aprile 2025 , n. 48) rappresenta una significativa innovazione nel panorama del diritto penale e processuale italiano – con disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’’usura e di ordinamento penitenziario – introduce nuovi reati, ne modifica già esistenti ed apporta rilevanti innovazioni sul piano procedurale come la nuova introduzione della “misura cautelare reale” di reintegrazione di immobile destinato a domicilio altrui.

Le disposizioni approvate hanno come obiettivo primario il rafforzamento degli strumenti di contrasto alle minacce emergenti in ambito urbano, penitenziario, digitale e terroristico, attraverso un aggiornamento del tessuto normativo.

✔ Importante:  “Decreto Sicurezza 2025: nuove tutele contro l’occupazione arbitraria degli immobili destinati a domicilio altrui”,

Le nuove disposizioni nel Codice Penale

Rafforzamento delle misure contro il terrorismo: nuove incriminazioni per la detenzione e diffusione di materiale con finalità terroristiche

Tra le misure più rilevanti introdotte dal Decreto-Legge 11 aprile 2025, n. 48, spiccano quelle contenute nell’articolo 1, che intervengono direttamente sul codice penale per rafforzare la prevenzione e il contrasto al terrorismo. L’obiettivo è quello di anticipare la soglia della punibilità anche rispetto a condotte prodromiche, come la detenzione o la diffusione di materiali pericolosi a fini violenti, anche attraverso strumenti digitali. Si tratta di un passo deciso verso un sistema penale più reattivo e attento ai nuovi scenari di minaccia.

Nuovo reato: Detenzione di materiale con finalità di terrorismo

Con l’inserimento del nuovo art. 270-quinquies.3 c.p., viene punita la condotta di chi, consapevolmente e al di fuori delle ipotesi già previste per l’associazione terroristica, si procura o detiene materiali contenenti istruzioni per la costruzione o l’utilizzo di armi da guerra, armi da fuoco, sostanze chimiche o batteriologiche, oppure tecniche per compiere atti violenti o sabotaggi a servizi pubblici essenziali, quando tali condotte sono mosse da finalità terroristiche.

La pena prevista va da due a sei anni di reclusione, anche se l’attività è rivolta contro Stati esteri o organismi internazionali. Si tratta di una norma che interviene sulle fasi preparatorie di potenziali azioni terroristiche, anticipando la soglia della punibilità e colmando così un vuoto normativo.

Questa previsione colma un vuoto normativo, permettendo di colpire anche condotte “preparatorie” che non rientrano nelle forme associative già sanzionate e previste dagli articoli 270 bis (Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico) e 270 quinquies ( Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale).

E’ importante sottolineare che i reati di pericolo rappresentano uno strumento di tutela preventiva essenziale in molte situazioni in cui l’attesa del verificarsi del danno sarebbe inaccettabile.

✔ Importante: Reati di pericolo: Che cosa sono?

Estensione dell’art. 435 c.p. (fabbricazione o detenzione di materie esplodenti) sulla diffusione di istruzioni per delitti gravi

Viene inoltre aggiunto un nuovo comma all’art. 435 c.p., estendendo l’ambito applicativo della norma: ora è punito chiunque, fuori dal concorso di fabbricazione o detenzione di materie esplodenti, anche tramite mezzi telematici, distribuisce, divulga, diffonde, pubblicizza  materiale contenente istruzioni  sulla preparazione o sull’uso di dinamite o altre materie esplodenti, asfissianti, accecanti, tossiche o infiammabili, ovvero sostanze che servano alla composizione o alla fabbricazione di esse, o qualunque altra tecnica o metodo per commettere delitti non colposi, è punito con la reclusione non inferiore nel massimo cinque anni purché si tratti di delitti previsti nel titolo VI del codice penale (quindi, contro l’incolumità pubblica).

Con queste modifiche, il legislatore intende rafforzare gli strumenti a disposizione degli organi inquirenti e della magistratura, offrendo un quadro normativo più completo per intercettare e reprimere comportamenti potenzialmente pericolosi prima che si traducano in danni concreti. Il focus si sposta così anche sulla sfera digitale, sulla detenzione di contenuti istruttivi e sulle intenzioni terroristiche, in un’ottica di prevenzione sempre più avanzata.

Rafforzate le misure di controllo sui contratti di noleggio autoveicoli: estensione anche ai reati ex art. 51, comma 3-bis c.p.p.

Il Decreto Sicurezza 2025 (D.L. 48/2025) interviene sull’art. 17 del D.L. 113/2018 ampliando le prescrizioni relative ai contratti di noleggio di autoveicoli originariamente previsti ai fini della prevenzione del terrorismo.

Le modifiche principali introdotte sono:

  • Estensione della finalità preventiva: oltre alla prevenzione del terrorismo, l’obbligo di comunicazione dei dati si applica anche ai fini della prevenzione dei reati di particolare gravità, indicati all’art. 51, comma 3-bis c.p.p., come associazioni mafiose, traffico di stupefacenti, armi e tratta di esseri umani.

  • Ampliamento dei dati da trasmettere: oltre ai dati del documento d’identità dell’utilizzatore, dovranno essere comunicati anche numero di targa, numero di telaio, variazioni nella proprietà del veicolo ed eventuali contratti di subnoleggio.

  • Introduzione di una sanzione penale: in caso di mancata trasmissione dei dati da parte dell’esercente, è ora prevista una sanzione con arresto fino a tre mesi o ammenda fino a 206 euro, rafforzando l’efficacia della norma.

  • Adeguamento della rubrica dell’articolo: per riflettere l’ampliamento del campo di applicazione, la nuova rubrica è sostituita dalla presente: «Prescrizioni in materia di contratto di noleggio di autoveicoli per la prevenzione di reati di particolare gravità».

Questi aggiornamenti rafforzano la rete di prevenzione e controllo da parte delle Forze di polizia, consentendo una più efficace individuazione di soggetti potenzialmente coinvolti in reati gravi, anche al di fuori della stretta cornice antiterrorismo.

Introduzione del reato di occupazione arbitraria – Art. 634-bis c.p.

È stato introdotto l’articolo 634-bis c.p., che sanziona chi occupa un immobile destinato a domicilio altrui, mediante violenza, minaccia, raggiro o artifizi, oppure ne impedisce il rientro al legittimo detentore. Il reato si estende anche a chi coopera o trae vantaggio dall’occupazione e prevede una pena da due a sette anni di reclusione.

Art. 321-bis c.p.p. – Reintegrazione nel possesso

L’articolo 321-bis c.p.p. introduce una nuova misura cautelare reale: su richiesta del pubblico ministero, il giudice può disporre con decreto motivato la reintegrazione nel possesso di un immobile occupato arbitrariamente, anche prima dell’esercizio dell’azione penale.

La norma prevede inoltre che, nei casi urgenti in cui l’immobile sia l’unica abitazione effettiva del denunciante, gli ufficiali di polizia giudiziaria possano procedere immediatamente al rilascio e alla reintegrazione, previa verifica dei presupposti ed autorizzazione del pubblico ministero.

✔ Importante: Decreto Sicurezza 2025: Reato di occupazione arbitraria degli immobili destinati a domicilio altrui

Modifiche alle circostanze aggravanti comuni e modifica del reato di truffa

L’articolo 11 del Decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48 introduce rilevanti modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, con l’obiettivo di rafforzare la tutela della sicurezza pubblica, in particolare nei contesti urbani e di trasporto pubblico, nonché di rendere più incisiva la repressione dei reati di truffa.

1. Nuova aggravante all’art. 61 numero 11-decies c.p.

All’articolo 61 del Codice Penale, che elenca le circostanze aggravanti comuni (qui consutabile), è stato aggiunto il numero 11-decies, che prevede un’aggravante per i reati non colposi:

«l’aver commesso il fatto all’interno o nelle immediate adiacenze delle stazioni ferroviarie e delle metropolitane o all’interno dei convogli adibiti al trasporto di passeggeri»,
purché si tratti di delitti contro la vita, l’incolumità pubblica o individuale, la libertà personale, il patrimonio o che comunque offendano il patrimonio.

Questa nuova previsione aggrava la risposta penale a specifici luoghi ad alta frequentazione pubblica, rafforzando il contrasto alla criminalità nelle aree di mobilità urbana e ferroviaria.

2. Riforma dell’articolo 640 c.p. – Truffa

L’articolo 640 c.p., che disciplina il reato di truffa, viene significativamente modificato:

  • Viene abrogato il comma 2 n. 2-bis, che prevedeva una forma aggravata del reato quando la truffa era commessa “con abusivo ricorso a prestazioni o servizi di pagamento”.

  • È introdotto un nuovo comma dopo il secondo, che prevede un aggravamento di pena (reclusione da due a sei anni e multa da 700 a 3.000 euro) quando ricorre la circostanza aggravante di cui all’art. 61, n. 5 c.p., ovvero se il fatto è commesso “con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione”.

  • Inoltre, viene modificato il terzo comma dell’articolo 640 per la procedibilità.

3. Codice di procedura penale – Arresto obbligatorio in flagranza

Infine, l’articolo 11 introduce anche un’importante modifica al codice di procedura penale. Viene infatti integrato l’art. 380 c.p.p. con una nuova lettera f.1, che prevede l’arresto obbligatorio in flagranza per il delitto di truffa quando sussiste l’aggravante prevista dal terzo comma dell’art. 640 c.p.

Questa novità rafforza il contrasto alle truffe più gravi, ampliando i casi in cui è possibile intervenire immediatamente con l’arresto dell’autore.

Modifica all’articolo 635 c.p.: aggravante per violenza o minaccia durante manifestazioni in luogo pubblico o aperto

La nuova disposizione aggiunge un periodo al terzo comma dell’articolo 635 c.p., stabilendo che:

«Se i fatti di cui al primo periodo sono commessi con violenza alla persona o con minaccia, la pena è della reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e della multa fino a 15.000 euro.»​

In precedenza, il terzo comma dell’articolo 635 prevedeva che chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende inservibili cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico fosse punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 10.000 euro.​

Con la modifica introdotta dal Decreto Sicurezza 2025, si aggiunge un’aggravante specifica per i casi in cui il danneggiamento durante manifestazioni sia accompagnato da violenza alla persona o minaccia. In tali circostanze, la pena è aumentata, prevedendo la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e una multa fino a 15.000 euro.

Modifiche al divieto di accesso (D.AC.Ur.) e alla sospensione condizionale della pena 165 c.p.

L’articolo 13 del Decreto Sicurezza 2025 interviene significativamente sull’art. 10 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14 (c.d. Decreto Minniti) e sull’art. 165 del codice penale, introducendo tre importanti novità:

  1. Estensione dei presupposti per il divieto di accesso (D.AC.Ur. – Divieto di accesso alle aree urbane, anche detto DASPO URBANO) – Il questore potrà disporre il divieto di accesso anche nei confronti di soggetti denunciati o condannati (anche con sentenza non definitiva), nei cinque anni precedenti, per reati contro la persona o contro il patrimonio (Titoli XII e XIII del Libro II del codice penale), se commessi nei luoghi sensibili indicati all’art. 9, comma 1 (infrastrutture di trasporto, stazioni, terminal, ecc.).

  2. Abrogazione del comma 5 dell’art. 10 D.L. 14/2017 – Viene soppresso il comma che prevedeva la facoltà per il giudice di subordinare la sospensione condizionale della pena  all’osservanza del divieto, imposto dal giudice, di accedere a luoghi o aree specificamente individuati. Questa misura, quindi, viene riformulata come obbligatoria nei casi previsti (vedi punto 3).

  3. Inasprimento della disciplina sulla sospensione condizionale (art. 165 c.p.) È introdotto un nuovo comma all’art. 165 c.p.: per i reati contro la persona o il patrimonio commessi nelle aree delle infrastrutture di trasporto (ferroviarie, aeroportuali, marittime, trasporto pubblico urbano ed extraurbano), la sospensione condizionale della pena è subordinata obbligatoriamente all’osservanza del divieto di accedere a luoghi o aree specificamente individuati.

  4. Flagranza differita estesa – L’art. 10, comma 6-quater, viene integrato: anche il delitto di lesioni personali gravissime in occasione di manifestazioni pubbliche (art. 583-quater c.p.) rientra tra quelli per cui è possibile applicare la flagranza differita, basata su evidenze video-fotografiche.

✔ Importante: DASPO Urbano: Il Confine Sottile tra Sicurezza Pubblica e Libertà Individuale

Nuovo Reato di Ostruzione della circolazione stradale

1. Contesto normativo previgente

Prima dell’intervento normativo del 2025, l’articolo 1-bis del D.Lgs. 66/1948 prevedeva che:

“Chiunque impedisce la libera circolazione su strada ordinaria, ostruendo la stessa con il proprio corpo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 4.000. La medesima sanzione si applica ai promotori ed agli organizzatori.”

Questa disposizione qualificava l’ostruzione fisica della strada come illecito amministrativo, sanzionabile con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 4.000.

2. Le novità introdotte dal Decreto Sicurezza 2025

L’articolo 14 del Decreto-Legge 11 aprile 2025, n. 48, ha apportato significative modifiche all’articolo 1-bis del D.Lgs. 66/1948, trasformando l’illecito amministrativo in reato penale. Le principali novità sono:

  • Estensione dell’ambito di applicazione: l’ostruzione della circolazione non riguarda più solo le strade ordinarie, ma anche quelle ferrate.

  • Trasformazione della sanzione: la pena amministrativa è sostituita da sanzioni penali, prevedendo la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro.

  • Aggravante per condotta collettiva: se l’ostruzione è commessa da più persone riunite, la pena è della reclusione da sei mesi a due anni.

Queste modifiche riflettono un inasprimento delle sanzioni per comportamenti che impediscono la libera circolazione, evidenziando l’intento del legislatore di rafforzare la tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza stradale.

Impiego di minori nell’accattonaggio. Organizzazione e favoreggiamento dell’accattonaggio. Induzione e costrizione all’accattonaggio – Art. 600-octies c.p.

L’articolo 16 del Decreto-Legge 11 aprile 2025, n. 48, ha introdotto significative modifiche all’articolo 600-octies del Codice Penale, rafforzando le misure contro lo sfruttamento dell’accattonaggio, in particolare dei minori.

Modifiche principali:

  • Innalzamento dell’età del minore: L’età del minore coinvolto nell’accattonaggio è stata elevata da quattordici a sedici anni, ampliando così la tutela penale a una fascia d’età più ampia.

“Chiunque si avvale per mendicare di un persona minore degli anni sedici, comunque, non imputabile, ovvero permette che tale persona, ove sottoposta alla sua autorità o affidata alla sua custodia o vigilanza, mendichi, o che altri se ne avvalga per mendicare..”

Aumento delle pene:

  • Per chi impiega minori o persone non imputabili nell’accattonaggio, la pena è stata aumentata da una reclusione fino a tre anni a una reclusione da uno a cinque anni.
  • Per chi induce, organizza, si avvale o favorisce l’accattonaggio altrui a fini di profitto, la pena è stata elevata da una reclusione da uno a tre anni a una reclusione da due a sei anni.
  • Se il reato è commesso con violenza, minaccia o nei confronti di minori di sedici anni o persone non imputabili, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Modifica della rubrica: La rubrica dell’articolo è stata aggiornata in “Impiego di minori nell’accattonaggio. Organizzazione e favoreggiamento dell’accattonaggio. Induzione e costrizione all’accattonaggio”, riflettendo una maggiore attenzione alle diverse modalità di sfruttamento.

Queste modifiche mirano a contrastare più efficacemente lo sfruttamento dell’accattonaggio, soprattutto quando coinvolge minori o persone vulnerabili, e a punire con maggiore severità le condotte organizzate o coercitive.

Divieto di commercializzazione delle infiorescenze di Canapa

L’articolo 18 del Decreto-Legge 11 aprile 2025, n. 48, introduce modifiche significative alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, che disciplina la coltivazione e la filiera agroindustriale della canapa. Queste modifiche mirano a prevenire l’uso improprio delle infiorescenze di canapa e a garantire la sicurezza pubblica.

Modifiche principali:

  1. Ambito di applicazione della legge: È stato chiarito che la legge si applica esclusivamente alla coltivazione della canapa finalizzata a scopi industriali comprovati.

  2. Divieto di commercializzazione delle infiorescenze: È vietata l’importazione, la lavorazione, la detenzione, la cessione, la distribuzione, il commercio, il trasporto, l’invio, la spedizione, la consegna, la vendita al pubblico e il consumo di prodotti costituiti da infiorescenze di canapa, anche in forma semilavorata, essiccata o triturata, o contenenti tali infiorescenze, compresi gli estratti, le resine e gli oli da esse derivati. Fanno eccezione i casi previsti dall’articolo 2, comma 2, lettera g-bis, della stessa legge.

  3. Sanzioni: Le violazioni delle disposizioni relative alle infiorescenze di canapa sono soggette alle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

  4. Produzione di semi: È consentita la lavorazione delle infiorescenze esclusivamente per la produzione agricola di semi destinati agli usi consentiti dalla legge, entro i limiti di contaminazione stabiliti dal decreto del Ministro della salute.

  5. Controlli: Il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dei Carabinieri è incaricato di effettuare controlli sulla coltivazione della canapa e sulla produzione agricola dei semi.

Queste modifiche rafforzano il quadro normativo per prevenire l’uso improprio delle infiorescenze di canapa e per garantire che la coltivazione sia finalizzata a scopi industriali leciti.

Violenza e resistenza a pubblico ufficiale – Artt. 336 e 337 c.p

Articolo 336 c.p. – Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale

La norma punisce chi usa violenza o minaccia per costringere un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio a compiere un atto contrario ai propri doveri o a omettere un atto del proprio ufficio. La pena prevista è la reclusione da sei mesi a cinque anni.

L’articolo 19 del Decreto-Legge 11 aprile 2025, n. 48 introduce una fattispecie aggravata allorquando il fatto è commesso per costringere il pubblico ufficiale a compiere un atto del proprio ufficio o per influire su di esso, la pena è della reclusione fino a tre anni.

Articolo 337 c.p. – Resistenza a un pubblico ufficiale

Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o a un incaricato di pubblico servizio mentre compie un atto del proprio ufficio o servizio, o a coloro che gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

L’articolo 19 del Decreto-Legge 11 aprile 2025, n. 48 introduce una fattispecie aggravata con pena aumentata fino alla metà quando la violenza o minaccia è posta in essere per opporsi a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza mentre compie un atto di ufficio.

Articolo 339 c.p. – Circostanze aggravanti

Le circostanze aggravanti si applicano quando la violenza o la minaccia è commessa da più persone riunite o con armi. Con le modifiche introdotte, tali aggravanti si applicano anche se la violenza o la minaccia è commessa al fine di impedire la realizzazione di infrastrutture destinate all’erogazione di energia, servizi di trasporto, telecomunicazioni o altri servizi pubblici.​

Lesioni personali a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell’atto o a causa delle funzioni – Art. 583-quater c.p.

Con le modifiche introdotte la norma punisce, oltre che personale esercente una professione sanitaria o socio sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie a essa funzionali, chi cagiona lesioni personali a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni.

La pena prevista è la reclusione da due a cinque anni. In caso di lesioni gravi o gravissime, la pena è, rispettivamente, della reclusione da quattro a dieci anni e da otto a sedici anni.

La rubrica è stata modificata in “Lesioni personali a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni, nonché a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie a essa funzionali”.​

Queste modifiche mirano a rafforzare la tutela del personale delle forze dell’ordine e dei servizi pubblici essenziali, inasprendo le pene per chi commette atti di violenza o minaccia nei loro confronti.​

Deturpamento e imbrattamento di cose altrui  art. 639 c.p. -Nuove aggravanti per la tutela dei beni pubblici

Le modifiche mirano a rafforzare la tutela dei beni mobili e immobili destinati all’esercizio di funzioni pubbliche, introducendo due nuove aggravanti:

  1. Aggravante specifica per beni pubblici: Se l’atto di deturpamento o imbrattamento è commesso su beni adibiti a funzioni pubbliche con l’intento di ledere l’onore, il prestigio o il decoro dell’istituzione proprietaria, la pena prevista è la reclusione da sei mesi a un anno e sei mesi, oltre a una multa da 1.000 a 3.000 euro.

  2. Recidiva aggravata: In caso di recidiva per l’ipotesi sopra descritta, la pena è aumentata, prevedendo la reclusione da sei mesi a tre anni e una multa fino a 12.000 euro.

Modifica all’articolo 415 c.p. – Istigazione a disobbedire alle leggi

È stata introdotta un’aggravante specifica al reato di istigazione a disobbedire alle leggi (art. 415 c.p.). In particolare, la pena è aumentata se l’istigazione è commessa all’interno di un istituto penitenziario o mediante scritti o comunicazioni diretti a persone detenute. Questa aggravante mira a contrastare la diffusione di messaggi che possano compromettere l’ordine e la sicurezza nelle carceri.

Modifica all’articolo 415 c.p. – Istigazione a disobbedire alle leggi

È stata introdotta un reato più circoscritto al reato di istigazione a disobbedire alle leggi (art. 415 c.p.).

In particolare, la pena è aumentata se l’istigazione è commessa all’interno di un istituto penitenziario o mediante scritti o comunicazioni diretti a persone detenute. Questa aggravante mira a contrastare la diffusione di messaggi che possano compromettere l’ordine e la sicurezza nelle carceri.

Introduzione dell’articolo 415-bis c.p. – Rivolta all’interno di un istituto penitenziario

È stato inserito nel Codice Penale il nuovo articolo 415-bis, che disciplina il reato di rivolta all’interno di un istituto penitenziario. La norma punisce chiunque partecipi a una rivolta mediante atti di violenza, minaccia o resistenza all’esecuzione degli ordini impartiti per il mantenimento dell’ordine e della sicurezza, quando tali atti sono commessi da tre o più persone riunite. La pena prevista è la reclusione da uno a cinque anni.

✔ Importante: la “resistenza passiva” è penalmente rilevante se, per la sua estensione o intensità, ostacola di fatto l’intervento del personale penitenziario.

Coloro che promuovono, organizzano o dirigono la rivolta sono puniti con la reclusione da due a otto anni.

Se la rivolta è commessa con l’uso di armi, le pene sono aumentate:

  • da due a sei anni per i partecipanti e da tre a dieci anni per i promotori (secondo comma).
  • In caso di lesioni personali gravi o gravissime, le pene variano da due a sei anni per i partecipanti e da quattro a dodici anni per i promotori;
  • se ne deriva la morte, le pene sono rispettivamente da sette a quindici anni e da dieci a diciotto anni.
  • Nel caso di lesioni gravi o gravissime o morte di più persone, si applica la pena prevista per la violazione più grave, aumentata fino al triplo, ma la reclusione non può superare i venti anni.

Rafforzamento della sicurezza nei centri per migranti: nuove disposizioni nel Testo Unico sull’Immigrazione

L’articolo 27 del Decreto Sicurezza 2025 introduce modifiche significative al Testo Unico sull’Immigrazione (D.Lgs. 286/1998), con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza nelle strutture di trattenimento per migranti e semplificare le procedure per la loro realizzazione.

️ Nuovo comma 7.1 all’art. 14 TUI – Reato di rivolta nei centri di trattenimento

È stato inserito il comma 7.1 all’articolo 14 del TUI, che introduce una nuova fattispecie di reato:

  • Partecipazione a rivolta: Chiunque, durante il trattenimento in un centro di permanenza per i rimpatri (CPR) o in una delle strutture di cui all’art. 10-ter, partecipa a una rivolta mediante atti di violenza, minaccia o resistenza all’esecuzione degli ordini impartiti per il mantenimento dell’ordine e della sicurezza da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, commessi da tre o più persone riunite, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

  • Resistenza passiva: Sono considerate atti di resistenza anche le condotte di resistenza passiva che, avuto riguardo al numero delle persone coinvolte e al contesto in cui operano i pubblici ufficiali o gli incaricati di un pubblico servizio, impediscono il compimento degli atti dell’ufficio o del servizio necessari alla gestione dell’ordine e della sicurezza.

  • Promozione o direzione della rivolta: Coloro che promuovono, organizzano o dirigono la rivolta sono puniti con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.

  • Aggravanti:

    • Se il fatto è commesso con l’uso di armi, la pena è della reclusione da uno a cinque anni per i partecipanti e da due a sette anni per i promotori.

    • Se dal fatto deriva, quale conseguenza non voluta, una lesione personale grave o gravissima, la pena è della reclusione da due a sei anni per i partecipanti e da quattro a dodici anni per i promotori; se ne deriva la morte, la pena è della reclusione da sette a quindici anni per i partecipanti e da dieci a diciotto anni per i promotori.

    • Nel caso di lesioni gravi o gravissime o morte di più persone, si applica la pena prevista per la violazione più grave, aumentata fino al triplo, ma la reclusione non può superare i venti anni.

️ Semplificazione per la realizzazione dei centri

Il comma 2 dell’articolo 27 modifica l’articolo 19, comma 3-bis, del D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, prevedendo che:

«La localizzazione e la realizzazione dei centri di nuova istituzione di cui al comma 3 nonché l’ampliamento e il ripristino dei centri esistenti sono effettuati».

Questa modifica mira a semplificare e accelerare le procedure per l’istituzione, l’ampliamento e il ripristino dei centri di permanenza per i rimpatri (CPR), rafforzando così la capacità dello Stato di gestire efficacemente le esigenze legate all’immigrazione.

Nuove disposizioni operative e di armamento per le Forze di Polizia

Art. 21 – Videosorveglianza individuale per il personale di Polizia

Il Decreto introduce la possibilità di dotare gli agenti delle Forze di Polizia di videocamere indossabili (bodycam) durante:

  • il servizio di ordine pubblico,

  • il controllo del territorio,

  • la vigilanza di siti sensibili,

  • l’attività nelle aree ferroviarie e a bordo treno.

Inoltre, nei luoghi di restrizione della libertà personale (come carceri, camere di sicurezza, CPR), potranno essere utilizzati sistemi di videosorveglianza fissa per garantire trasparenza e sicurezza nelle operazioni.

Art. 28 – Porto d’armi esteso anche fuori servizio

Gli agenti di pubblica sicurezza (ai sensi degli articoli 17 e 18 del R.D. n. 690/1907) sono autorizzati a portare armi anche fuori servizio, senza necessità di licenza, purché si tratti delle armi previste dall’art. 42 del TULPS (R.D. n. 773/1931).

È previsto inoltre un aggiornamento del regolamento del 1940 (R.D. n. 635/1940, art. 73) per armonizzare le disposizioni esecutive con questa nuova norma, da attuarsi entro un anno dalla conversione in legge del decreto.

Modifiche al codice di procedura penale in materia di esecuzione della pena e misure cautelari per donne incinte e madri di prole inferiore a tre anni

Il Decreto Sicurezza 2025 ha introdotto significative modifiche al codice penale, in particolare riguardo l’esecuzione della pena per donne incinte e madri di figli piccoli.

  • È stato abrogato il rinvio obbligatorio previsto dall’art. 146 c.p., che fino ad oggi garantiva la sospensione automatica della pena per donne in gravidanza e madri con prole inferiore a un anno.
  • Contestualmente, l’art. 147 c.p. è stato riformulato prevedendo la possibilità, su valutazione del giudice, di rinviare l’esecuzione della pena per donne incinte e madri di figli fino a tre anni, con l’introduzione dei commi 3 e 3-bis.
  • In aggiunta, il rinvio può essere revocato in caso di comportamenti lesivi dello sviluppo del minore o di rischio concreto di commissione di ulteriori reati, in cui caso l’esecuzione dovrà avvenire in un istituto a custodia attenuata per detenute madri.

Parallelamente, sono state apportate novità al codice di procedura penale per adeguare le misure cautelari alle nuove previsioni.

  • Con l’introduzione dell’art. 276-bis c.p.p., viene disciplinata la risposta a comportamenti pericolosi o tentativi di evasione da parte di detenute ospitate in istituti a custodia attenuata, prevedendo la custodia in carcere senza la prole, salvo eccezioni motivate dal superiore interesse del minore.
  • L’art. 285-bis c.p.p. è stato aggiornato per limitare la custodia attenuata alle sole madri con prole di età superiore a un anno, mentre per donne incinte o madri di figli sotto l’anno, tale misura diventa l’unica forma ammissibile di detenzione preventiva.
  • Completano il quadro le modifiche agli articoli 293 e 386 c.p.p., che ampliano gli strumenti a disposizione del giudice e della polizia giudiziaria per valutare e modulare l’esecuzione delle misure cautelari fin dal momento dell’arresto.

Queste innovazioni legislative mirano a bilanciare la tutela della maternità con le esigenze di sicurezza pubblica e l’effettività della pena, introducendo una maggiore discrezionalità giurisdizionale. Per un’analisi dettagliata delle modifiche e delle ricadute applicative, si rimanda all’articolo di approfondimento disponibile a questo link: Decreto Sicurezza 2025 – Misure cautelari per donne incinte e madri di prole inferiore a tre anni.

Le modifiche al Codice Antimafia nel Decreto Sicurezza 2025

Il Decreto Sicurezza 2025 introduce importanti modifiche anche al Codice Antimafia, con l’obiettivo di rafforzare il contrasto alla criminalità organizzata e alla corruzione. Tra le principali novità si evidenziano modifiche alle disposizioni relative ai reati di riciclaggio, all’uso di beni sequestrati e alle misure patrimoniali. Per una panoramica completa su queste modifiche, consulta il nostro articolo dedicato: Decreto Sicurezza 2025: Le modifiche al Codice Antimafia introdotte dal D.L. 11 aprile 2025, n. 48.

Considerazioni conclusive

Il Decreto Sicurezza 2025 rafforza in modo sistematico l’apparato repressivo e cautelare dello Stato, intervenendo su reati di allarme sociale, come la resistenza a pubblico ufficiale, l’occupazione di immobili, la tratta e la truffa seriale. Viene inoltre introdotta una procedura innovativa e rapida per la tutela del domicilio leso e per la restituzione dell’immobile abusivamente occupato.

Si tratta di un pacchetto normativo che impatterà notevolmente sull’attività degli operatori del diritto, anche sotto il profilo delle garanzie costituzionali e dei diritti fondamentali.

✔ Importante: Clicca qui per scaricare il Decreto legge n. 48 2025 decreto sicurezza