Efficacia Probatoria delle Celle Telefoniche nei Procedimenti Penali
Analisi della Sentenza della Corte Suprema di Cassazione n. 524/2022
Introduzione
La Sentenza n. 524/2022 della Corte Suprema di Cassazione, Quinta Sezione Penale, si pronuncia sull’utilizzabilità dei dati di traffico telefonico nei procedimenti penali, in relazione alla normativa introdotta dal d.l. n. 132/2021, convertito con modifiche nella legge n. 178/2021. Questo intervento normativo ha ridefinito le modalità di acquisizione e valutazione dei dati di traffico telefonico, influenzando direttamente le indagini e i processi penali.
Il Caso Giudiziario e l’Utilizzo delle Celle Telefoniche
Condanna in Appello e Uso dei Dati Telefonici
L’imputato era stato condannato in appello per concorso in furto in abitazione, con il ruolo di “palo”. La condanna si basava principalmente sull’analisi del traffico telefonico, che evidenziava contatti tra l’imputato e gli autori materiali del furto negli orari di commissione del reato, oltre alla sua collocazione in prossimità del luogo del furto tramite l’analisi delle celle telefoniche agganciate.
Il Ricorso in Cassazione
L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, denunciando vizi di motivazione e inosservanza della legge in merito all’idoneità dei dati del traffico telefonico a comprovare la sua partecipazione ai reati.
Evoluzione Normativa e Giurisprudenziale
Modifiche Legislative e Impatto sui Procedimenti Penali
La Cassazione evidenzia la necessità di approfondire il tema alla luce dell’intervento normativo del d.l. n. 132/2021, convertito in legge n. 178/2021, che ha modificato la disciplina dell’acquisizione dei dati di traffico telefonico in recepimento delle direttive della Corte di Giustizia dell’Unione Europea.
Il Quadro Normativo Pregresso
La sentenza ripercorre le tappe fondamentali della normativa:
- Sentenza della Corte Costituzionale n. 81/1993: sancisce la necessità di un provvedimento motivato dell’autorità giudiziaria per l’acquisizione dei dati “esteriori” delle comunicazioni.
- Sezioni Unite “Gallieri”: hanno stabilito che l’acquisizione dei tabulati telefonici deve avvenire con decreto motivato dell’autorità giudiziaria, pena l’inutilizzabilità degli stessi ai sensi dell’art. 191 c.p.p.
- Sezioni Unite “D’Amuri”: hanno chiarito che per acquisire tabulati telefonici è sufficiente un decreto motivato del pubblico ministero, senza la necessità delle più stringenti garanzie previste per le intercettazioni.
- Sezioni Unite “Tammaro”: hanno ribadito che, sebbene il decreto del pubblico ministero sia sufficiente per l’acquisizione, il controllo giurisdizionale può intervenire successivamente per valutare la legittimità e l’eventuale inutilizzabilità della prova.
Definizione di Dati di Traffico e di Ubicazione
La Cassazione chiarisce che i “dati relativi al traffico” comprendono anche quelli che indicano il luogo della comunicazione (cella telefonica agganciata), mentre i “dati relativi all’ubicazione” si riferiscono esclusivamente alla localizzazione di un dispositivo.
L’Impatto della Giurisprudenza della Corte di Giustizia UE
La sentenza richiama la decisione della Corte di Giustizia del 2 marzo 2021 (causa C-746/18), che ha stabilito principi stringenti sulla “data retention”, limitando l’accesso ai dati di traffico e di ubicazione alla lotta contro forme gravi di criminalità e richiedendo un controllo preventivo da parte di un giudice o di un’autorità indipendente.
Nuova Disciplina sull’Acquisizione dei Dati di Traffico Telefonico
Principali Cambiamenti Introdotti dal d.l. n. 132/2021
- L’acquisizione dei dati di traffico telefonico è consentita solo per reati puniti con l’ergastolo o con una reclusione non inferiore a tre anni.
- È richiesto un decreto motivato del giudice, salvo convalida successiva in caso di urgenza.
Disciplina Transitoria e Applicazione al Caso Specifico
La norma transitoria (art. 1-bis della legge n. 178/2021) stabilisce che i dati acquisiti prima dell’entrata in vigore della nuova normativa possono essere utilizzati solo se supportati da altri elementi di prova e per reati rientranti nel catalogo previsto dalla legge.
Decisione della Cassazione e Annullamento della Sentenza
Nel caso in esame, i tabulati telefonici erano stati acquisiti nel 2018 con decreto motivato del pubblico ministero per reati di furto in abitazione. Tuttavia, la Corte Suprema rileva che la condanna si basava esclusivamente su tali dati, senza il supporto di altri elementi probatori. La decisione d’appello non rispettava la nuova regola di valutazione introdotta dalla norma transitoria.
La parte motiva della sentenza è in aperta violazione dei principi di diritto che sanciscono la necessaria indicazione della precisa posizione dell’imputato sul territorio rispetto al luogo di reato, in violazione dell’art. 1 d.l. 30.09.2021 n. 132, conv. Dalla l.23.11.2021 n.178, che, per i dati relativi al traffico telefonico o telematico acquisiti nei procedimenti penali in data precedente alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, stabilisce che possono essere utilizzati a carico dell’imputato “solo unitamente ad altri elementi di prova”.
La motivazione espressa dal Collegio non soddisfa la regola normativa prevista dal comma 1-bis dell’art. 1 d.l. n. 132 del 2021 che ha determinato, conseguentemente, l’evidente violazione, a seguito dell’introduzione di una previsione di maggior rigore valutativo a favore dell’imputato che modifica il quadro dei doveri argomentativi del giudice, con riguardo alla idoneità dei tabulati a provare la responsabilità dell’imputato.
La inutilizzabilità è rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del procedimento (sebbene la Corte di cassazione si sia dotata di un insieme di canoni molto precisi sul regime delle inutilizzabilità, sugli oneri di deducibilità e sulle condizioni di rilevabilità); mentre il vizio di motivazione deve essere sempre dedotto dal ricorrente.
In questa seconda ipotesi è difficile che i ricorsi proposti prima della entrata in vigore della norma transitoria censurino una decisione per l’inosservanza di una regola valutativa all’epoca inesistente.
E, tuttavia, l’introduzione di una previsione di maggior rigore valutativo a favore dell’imputato, che modifica il quadro dei doveri argomentativi del giudice, impone di ritenere che, al di fuori dei casi di inammissibilità del ricorso, qualora il ricorrente abbia impugnato la sentenza di appello censurando la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla idoneità dei tabulati a provare la responsabilità dell’imputato, pur senza fare specifico riferimento al principio contenuto nel citato comma 1-bis dell’art. 1 in esame (neppure conoscibile all’epoca di proposizione del ricorso), la Corte di cassazione deve annullare con rinvio la sentenza impugnata.
La Cassazione ha quindi annullato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Messina, che dovrà riesaminare il caso alla luce della nuova disciplina, verificando la presenza di “altri elementi di prova” a sostegno della responsabilità dell’imputato.
Conclusioni
La Sentenza n. 524/2022 rappresenta un punto di riferimento nell’interpretazione della nuova disciplina sull’utilizzabilità dei dati di traffico telefonico. La Corte chiarisce che tali dati, se acquisiti prima della riforma, non possono costituire l’unico elemento probatorio per una condanna, ma devono essere corroborati da ulteriori prove.
La decisione sottolinea l’importanza di un’interpretazione evolutiva della normativa processuale penale alla luce dei principi costituzionali e della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea in materia di tutela della privacy e della riservatezza delle comunicazioni.