Qual è la differenza tra 30 anni di pena ed ergastolo?

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Qual è la differenza tra 30 anni di pena ed ergastolo?

In breve:

  • L’ergastolo e la condanna a 30 anni sono due pene distinte nel codice penale italiano, con differenze sostanziali
  • L’ergastolo prevede la detenzione a vita, ma può consentire misure alternative dopo 26 anni, a meno che non sia “ergastolo ostativo”
  • La condanna a 30 anni prevede esattamente 30 anni di prigione, con possibilità di sconti di pena per buona condotta.

La differenza tra 30 anni di pena ed ergastolo

L’ergastolo e la condanna a 30 anni sono due distinti tipi di sanzioni penali contemplate dal codice penale italiano, e le loro differenze sono considerevoli sia in termini di durata, sia per quanto riguarda le condizioni di esecuzione della pena.

L’ergastolo è la pena massima prevista dal sistema penale italiano. Chi è condannato all’ergastolo deve trascorrere il resto della sua vita in prigione.

Una condanna a 30 anni, invece, significa che il condannato deve trascorrere esattamente 30 anni in prigione. Dopo questo periodo, il condannato è libero. Durante l’esecuzione della pena, il condannato può beneficiare di sconti di pena per buona condotta e può accedere a misure alternative alla detenzione prima del termine dei 30 anni.

È importante notare che, anche se entrambe le pene prevedono un lungo periodo di reclusione, l’ergastolo è considerato una pena più severa rispetto alla condanna a 30 anni. Inoltre, la condanna all’ergastolo può avere implicazioni psicologiche diverse per il condannato, dato che non prevede una data di fine pena, a meno che non si tratti di ergastolo ostativo e il condannato decida di collaborare con la giustizia.

Che cosa è l’ergastolo?

L’ergastolo rappresenta la pena più severa nel sistema giuridico italiano, ed implica che il condannato debba trascorrere il resto della sua vita in carcere.

Questo non significa necessariamente che l’individuo rimarrà in prigione fino alla sua morte, dato che, dopo aver scontato un determinato periodo (generalmente 26 anni), il condannato, a condizione che dimostri un buon comportamento e una certa rieducazione, può iniziare a beneficiare di misure alternative alla detenzione, come:

  • la semilibertà, o
  • la liberazione condizionale

Ergastolo e reato ostativo

C’è però una eccezione importante: l’ergastolo ostativo.

Questa forma di ergastolo, prevista per crimini particolarmente gravi come quelli legati alla mafia e al terrorismo, nega al condannato la possibilità di beneficiare delle misure alternative alla detenzione a meno che non decida di collaborare con la giustizia, fornendo informazioni utili per l’indagine e la persecuzione di altri reati.

Nel caso dell’ergastolo ostativo, previsto per i reati di mafia e terrorismo, la possibilità di beneficiare di tali misure è preclusa a meno che il condannato non decida di collaborare con la giustizia.

Occore evidenziare che recentemente è stato novellato l’art. 4-bis, co. 1 bis, o.p. dall’art. 1, co. 1, lett. a D.L. 162/2022 a seguito delle precedenti pronunce in cui è intervenuta la Corte Costituzionale.

In primis con l’ordinanza 97 del 2021, La Corte Costituzionale ha ribadito che la presunzione di pericolosità gravante sul condannato all’ergastolo per reati di contesto mafioso, il quale non collabori con la giustizia, non è, di per sé, in tensione con i parametri costituzionali evocati dal giudice a quo, essendo ben possibile che costui mantenga i legami con l’organizzazione criminale di appartenenza, ha osservato – sulla scia di quanto già in precedenza statuito con la sentenza della Corte Costituzionale n. 253 del 2019 in tema di concessione dei permessi premio – che la restituzione della libertà al condannato a pena perpetua non possa dipendere esclusivamente dalla collaborazione con la giustizia.

Ciò ben può esporre l’interessato a un’alternativa drammatica: collaborare con eventuali denunce a carico di terzi, pericoli per i propri cari e possibili autoincriminazioni o non collaborare e rassegnarsi alla reclusione perpetua al fine di proteggere parenti e amici da possibili ritorsioni.

Difatti in assenza di collaborazione con la giustizia, purché venga dimostrato l’adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l’assoluta impossibilità di tale adempimento e vengano allegati elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione dall’organizzazione criminale di eventuale appartenenza, che consentano di escludere l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile; inoltre, nel caso di assenza della collaborazione con la giustizia, deve essere accertata dal giudice la sussistenza di iniziative dell’interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa (art. 4-bis, co. 1 bis, o.p. come novellato dall’art. 1, co. 1, lett. a D.L. 162/2022).

La Corte Costituzionale è tornata a esaminare le questioni di legittimità sollevate dalla Corte di Cassazione, sulla disciplina del cosiddetto ergastolo ostativo, ma ha restituito gli atti al remittente con ordinanza della Corte Costituzionale n. 227 del 2022, in considerazione dello ius superveniens conseguente alla entrata in vigore del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162.

In virtù della disposizione transitoria contenuta nell’art. 3, D.L. n. 162/2022, l’accesso al beneficio penitenziario del permesso premio ex art. 30-ter O.P. è possibile in caso di:

  1. Inutilità della eventuale collaborazione con la giustizia per la limitata partecipazione al fatto criminoso o per l’integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, operato con sentenza irrevocabile, purché vi siano elementi per affermare l’inesistenza di attuali legami con la criminalità organizzata;
  2. Oggettiva irrilevanza della collaborazione offerta, quando sia stata riconosciuta in favore del detenuto la circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 6 c.p. (avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno cagionato alla persona offesa), anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la condanna, o quella di cui all’art. 114 c.p. (ruolo di minima importanza nell’esecuzione del reato) o 116, comma 2, c.p. (concorso anomalo in reato più grave rispetto a quello voluto), purché vi siano elementi per affermare l’inesistenza di attuali legami con la criminalità organizzata.

Riforma del rito abbreviato e l’ergastolo

Prima dell’entrata in vigore della Legge n. 33/2019, che ha riformato il giudizio abbreviato, il rito abbreviato poteva essere richiesto anche per delitti puniti con l’ergastolo. L’art. 442 del codice di procedura penale prevedeva che all’ergastolo venisse sostituita una pena di 30 anni di reclusione.

Con la nuova riforma, il rito abbreviato non è più applicabile ai delitti puniti con l’ergastolo, cioè a quelli considerati di particolare allarme sociale.

Prima della riforma, ad esempio, se fosse stato comminato l’ergastolo con isolamento diurno per concorso di reati e reato continuato, tale pena veniva sostituita solo con l’ergastolo.

Le nuove disposizioni si applicano ai reati commessi dopo l’entrata in vigore della legge, rispettando il principio di non retroattività in materia penale.

Ergastolo ostativo e rito abbreviato: cosa bisogna sapere?

L’ergastolo ostativo è la pena più severa nel nostro ordinamento perché impedisce al condannato, dopo un certo periodo di tempo in carcere, di beneficiare di misure alternative alla detenzione o di benefici penitenziari, a meno che non collabori con la giustizia o la collaborazione sia diventata impossibile. Questo è il motivo per cui si parla di “fine pena mai”.

L’ergastolo ostativo si applica a reati gravi e di particolare allarme sociale, come il sequestro a scopo di estorsione, il terrorismo, l’associazione mafiosa e molti altri.

Con l’entrata in vigore della Legge n. 33/2019, il rito abbreviato non è più applicabile ai reati puniti con l’ergastolo. Di conseguenza, si ritiene inapplicabile anche per quei reati che, essendo di particolare allarme sociale (terrorismo, sequestro a scopo di estorsione, ecc.), prevedono un “fine pena mai”, ovvero l’impossibilità per il condannato di usufruire di benefici penitenziari e di misure alternative alla detenzione.

Il rito abbreviato e l’ergastolo: la condanna a 30 anni

Prima dell’entrata in vigore della Legge n. 33/2019, l’art. 442 del codice di procedura penale prevedeva che i delitti puniti con l’ergastolo, se fosse stato richiesto il rito abbreviato, vedevano la pena sostituita con la reclusione di 30 anni. Ma con la recente riforma, la possibilità di richiedere il rito abbreviato è stata eliminata per questi tipi di reato.

E’ importante notare che le modifiche alla legislazione riflettono un cambiamento nell’approccio della società italiana verso i crimini di particolare allarme sociale. L’ergastolo ostativo, in particolare, è visto come un mezzo per proteggere la società da individui che hanno commesso crimini particolarmente gravi e per scoraggiare la commissione di tali crimini.

Tuttavia, la questione è complessa e continua a suscitare un intenso dibattito in Italia, coinvolgendo non solo il sistema giudiziario e penale, ma anche questioni etiche, morali e di diritti umani.

Quale è la differenza tra 30 anni e ergastolo ? A quanti anni corrisponde la pena dell’ergastolo?

L’ergastolo, o ergastolo perpetuo, è una condanna che può essere applicata a reati molto gravi in tutti i paesi del mondo. In Italia, l’ergastolo prevede che la pena venga scontata per tutta la vita del condannato, senza possibilità di liberazione anticipata o sospensione della pena. In alcuni paesi come gli Stati Uniti e il Regno Unito, l’ergastolo può anche essere inflitto con la possibilità di rilascio condizionale dopo un determinato numero di anni.

Questo significa che, sebbene la condanna sia formalmente “per la vita”, esiste la possibilità di una revisione della pena e, se valutato appropriato, la liberazione del condannato sulla base di vari fattori, come il buon comportamento in carcere, la rieducazione, e la valutazione del rischio di recidiva. Importante notare che ogni paese ha le proprie leggi e regolamenti che disciplinano la condanna all’ergastolo e l’applicazione delle misure alternative alla detenzione, come la liberazione condizionale, può variare notevolmente.

È prevista la pena di morte in Italia?

Nel sistema giuridico italiano, non è ammessa la pena di morte. Infatti, l’ art. 27 della Costituzione italiana afferma che: “La responsabilità penale è personale. L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte “.

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