DASPO Urbano: Il Confine Sottile tra Sicurezza Pubblica e Libertà Individuale

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DASPO Urbano: Il Confine Sottile tra Sicurezza Pubblica e Libertà Individuale

DASPO Urbano: Il Confine Sottile tra Sicurezza Pubblica e Libertà Individuale

Il Decreto Legge n. 14/2017 ha introdotto nel nostro ordinamento il c.d. come DASPO urbano, un provvedimento simile al noto DASPO sportivo (di cui alla Legge 13 dicembre 1989, n. 401). Questa misura mira a tutelare il decoro urbano e la sicurezza pubblica, impedendo l’accesso a determinate aree della città a soggetti ritenuti responsabili di comportamenti che limitano la fruizione di spazi pubblici come strade, piazze, stazioni e aeroporti.

Funzionamento e Applicazione del DASPO Urbano

Il DASPO urbano viene emesso dal Questore, su segnalazione delle autorità locali, con due tipologie principali di provvedimenti:

  1. Ordine di allontanamento immediato: per chi viene sorpreso in situazioni che compromettono la sicurezza o il decoro urbano.
  2. Divieto di accesso successivo: che può durare fino a due anni, applicato a chi persiste nel violare le regole.

Questa misura è spesso applicata in particolari zone della città, definite “zone rosse“, considerate più esposte a problemi di ordine pubblico.

Destinatari e Condotte Sanzionate

Il DASPO urbano può essere applicato a chiunque ponga in essere comportamenti che ostacolano la libera fruizione degli spazi pubblici o violino specifiche disposizioni in ambito urbano.

Tra le condotte sanzionate rientrano:

  • La violazione dei divieti di stazionamento o occupazione di spazi pubblici.
  • La presenza in stato di ubriachezza manifesta in luoghi pubblici ( 688 c.p.).
  • Comportamenti contrari alla pubblica decenza ( 726 c.p.).
  • Esercizio abusivo del commercio su suolo pubblico ( 29 D.L. 114/98).
  • Attività illecita di parcheggiatore abusivo ed accattonaggio molesto (L. 113/18).

Aree Urbane e Sicurezza Pubblica

L’art. 9 D.L. 14/2017 ha individuato specifiche zone di applicazione del DASPO urbano, note come “zone rosse”, comprendenti:

  • Infrastrutture di trasporto: stazioni ferroviarie, aeroporti, porti, mezzi pubblici.
  • Aree di interesse turistico, culturale e archeologico.
  • Parchi pubblici e aree verdi.

Queste zone sono essenziali per garantire la sicurezza pubblica e prevenire comportamenti dannosi alla collettività. Si distingue così tra DASPO nazionale (di ampia applicazione) e DASPO locale (limitato a specifici territori).

Modifiche Normative Recenti

Il Decreto Legge 17 febbraio 2017, n. 13 (c.d. Decreto Minniti) ha attribuito alla polizia urbana la facoltà di estendere l’ambito di applicazione della misura in questione, includendo tra i luoghi pubblici soggetti al DASPO urbano: istituti scolastici e universitari, aree museali, siti archeologici, complessi monumentali, spazi adibiti a verde pubblico, nonché luoghi di rilevante interesse culturale o comunque frequentati da un notevole afflusso turistico.

Successivamente, il decreto legge Salvini N. 113/18, denominato “sicurezza e immigrazione”  ha ampliato l’applicabilità del DASPO urbano includendo nuove aree sensibili, come:

  • Ospedali e strutture sanitarie.
  • Mercati, fiere e luoghi di pubblico spettacolo.
  • Zone di rilevante interesse turistico.

Inoltre, è stata introdotta la possibilità di disporre il DASPO urbano anche nei confronti di persone sospettate di terrorismo. La violazione del divieto imposto dal Questore comporta ora l’arresto fino a un anno, o fino a due anni se il soggetto ha precedenti per reati contro la persona o il patrimonio.

Il Questore ha inoltre ottenuto maggiori poteri, potendo disporre il divieto di accesso a esercizi pubblici e locali di intrattenimento nei confronti di soggetti denunciati o condannati per reati contro la persona e il patrimonio, anche per motivi discriminatori o in caso di disordini.

Il Decreto Caivano (D.L. 123/2023)

Con l’introduzione del Decreto Caivano (D.L. 123/2023) , l’età minima per l’applicazione del DASPO urbano è stata abbassata a 14 anni, con la notifica del provvedimento ai genitori e alle autorità giudiziarie minorili.

Il Questore può ora imporre misure accessorie come:

  • Obbligo di presentarsi periodicamente in Questura.
  • Restrizioni sugli orari di permanenza fuori dalla propria abitazione.
  • Divieto di lasciare il comune di residenza.

Inoltre, il divieto di accesso è stato esteso nuovamente anche a chi detiene stupefacenti ai fini di spaccio, includendo come aree interdette scuole e università.

DASPO Willy: Contro la Violenza nella Movida

Il DASPO Willy, volto a contrastare la violenza nelle zone della movida, si applica anche a chi è denunciato per porto d’armi improprio, resistenza o minaccia a pubblico ufficiale. La durata del DASPO è stata estesa fino a un massimo di 3 anni, con sanzioni più severe, che possono includere fino a 3 anni di reclusione e multe fino a 24.000 euro.

Mezzi di Impugnazione del DASPO Urbano

Essendo un provvedimento amministrativo, il DASPO urbano può essere impugnato tramite vari strumenti giuridici:

  • Ricorso gerarchico al Prefetto (entro 60 giorni).
  • Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (entro 120 giorni).
  • Ricorso al TAR per contestare l’atto amministrativo (entro 60 giorni dalla notifica).

Le novità del Decreto Sicurezza 2025 sul DASPO Urbano

Con l’articolo 13 del Decreto Sicurezza 2025, il legislatore ha apportato modifiche sostanziali al sistema del DASPO urbano, ampliandone l’ambito di applicazione e rafforzandone l’efficacia.

In particolare:

  • Estensione dei presupposti per il DASPO urbano: il divieto di accesso alle aree urbane potrà essere disposto dal questore anche nei confronti di soggetti denunciati o condannati (anche con sentenza non definitiva) per reati contro la persona o contro il patrimonio (Titoli XII e XIII del codice penale), se commessi nei luoghi “sensibili” (stazioni, terminal, infrastrutture di trasporto).
    Approfondisci le modifiche qui

  • Obbligatorietà del divieto come condizione per la sospensione condizionale della pena: viene abrogata la facoltà discrezionale del giudice (ex comma 5 dell’art. 10 D.L. 14/2017) e introdotto un nuovo comma all’art. 165 c.p., che obbliga a subordinare la sospensione condizionale al rispetto del divieto di accesso in caso di reati commessi nelle aree del trasporto pubblico.
    Vedi la riforma dell’art. 165 c.p. nel dettaglio

  • Estensione della flagranza differita: viene incluso anche il delitto di lesioni gravissime (art. 583-quater c.p.) avvenute durante manifestazioni pubbliche tra i casi in cui può scattare la flagranza differita tramite videoriprese.

Queste novità, pur perseguendo obiettivi di sicurezza pubblica, pongono ulteriori interrogativi sul bilanciamento tra prevenzione e libertà individuali, già sollevati nel contesto del DASPO urbano.