Decreto Sicurezza 2025: misure cautelari per donne incinte e madri di prole inferiore a tre anni

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Decreto Sicurezza 2025 : Modifiche al codice di procedura penale in materia di esecuzione della pena e misure cautelari per donne incinte e madri di prole inferiore a tre anni

Decreto Sicurezza 2025 : Modifiche al codice di procedura penale in materia di esecuzione della pena e misure cautelari per donne incinte e madri di prole inferiore a tre anni

Il Decreto Sicurezza 2025 ha introdotto significative modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, incidendo profondamente sulle misure cautelari e sull’esecuzione della pena per donne incinte e madri con figli minori di tre anni.

1. Revisione dell’articolo 146 c.p.: abrogazione del rinvio obbligatorio dell’esecuzione della pena

L’articolo 146 del codice penale, nella sua formulazione previgente, prevedeva il rinvio obbligatorio dell’esecuzione della pena nei confronti di:

  • donne incinte;

  • madri di prole di età inferiore a un anno;

Con l’articolo 15 del Decreto-Legge 11 aprile 2025, n. 48, i numeri 1) e 2) del primo comma e il secondo comma dell’articolo 146 c.p. sono stati abrogati, eliminando così il rinvio obbligatorio dell’esecuzione della pena per queste categorie.

2. Modifiche all’articolo 147 c.p.: introduzione del rinvio facoltativo e nuove disposizioni per madri di prole inferiore a tre anni

L’articolo 147 c.p. è stato modificato come segue:

  • Il numero 3) del primo comma è stato sostituito, prevedendo il rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena per donne incinte o madri di prole di età inferiore a un anno.

  • È stato aggiunto il numero 3-bis), che introduce la possibilità di rinvio facoltativo anche per madri di prole di età superiore a un anno e inferiore a tre anni.

  • Il terzo comma è stato modificato per estendere le condizioni di revoca del rinvio dell’esecuzione della pena anche ai casi previsti dai numeri 3) e 3-bis) ovvero quando la madre, durante il periodo di differimento, pone in essere comportamenti che causano un grave pregiudizio alla crescita del minore.

  • È stato aggiunto un nuovo comma che stabilisce che l’esecuzione della pena non può essere differita se dal rinvio deriva una situazione di pericolo, di eccezionale rilevanza, di commissione di ulteriori delitti. In tali casi, l’esecuzione deve avvenire presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri con le differenze previste dai numeri 3) (facoltativo se non vi sono disponibilità – madre con prole superiore ad anni 1 ed inferiore ad anni 3) e 3-bis) (in ogni caso obbligatorio- madre con prole di età inferiore ad un anno)

3. Introduzione dell’articolo 276-bis c.p.p.: provvedimenti in caso di evasione o condotte pericolose realizzate da detenuti in istituti a custodia attenuata per detenute madri

Con l’articolo 15 del Decreto-Legge 11 aprile 2025, n. 48 è stato inserito l’articolo 276-bis nel codice di procedura penale, che prevede che, in caso di evasione, tentata evasione o atti che compromettono l’ordine o la sicurezza pubblica o dell’istituto da parte di detenute in istituti a custodia attenuata per detenute madri, il giudice dispone la custodia cautelare in carcere e la persona viene condotta in istituto senza prole.

Dunque la persona viene condotta in istituto senza la prole, salvo il preminente interesse del minore a seguirla in un istituto dotato di reparto attrezzato per la cura e l’assistenza necessarie.

4. Modifiche all’articolo 285-bis c.p.p.: custodia cautelare in istituto a custodia attenuata per detenute madri

Con l’articolo 15 del Decreto-Legge 11 aprile 2025, n. 48 l’articolo 285-bis c.p.p. è stato modificato come segue:

  • Le parole “donna incinta o” sono state soppresse.

  • Dopo le parole “madre di prole di età” sono state inserite le parole “superiore a un anno e”.

  • È stato aggiunto che, se la persona da sottoporre a custodia cautelare è donna incinta o madre di prole di età inferiore a un anno, la custodia può essere disposta esclusivamente presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri.

5. Modifiche all’articolo 293 c.p.p.: disposizioni in caso di esecuzione della misura cautelare

Con l’articolo 15 del Decreto-Legge 11 aprile 2025, n. 48 all’articolo 293 c.p.p. sono stati aggiunti i commi 1-quater e 1-quinquies, che prevedono:

  • L’obbligo per l’ufficiale o l’agente incaricato di eseguire l’ordinanza di darne atto nel verbale se, nel corso dell’esecuzione, rileva la sussistenza di una delle ipotesi di cui all’articolo 275, comma 4.

  • La possibilità per il giudice di disporre la sostituzione della misura cautelare con altra meno grave o la sua esecuzione con le modalità di cui all’articolo 285-bis anche prima dell’ingresso della persona sottoposta alla misura nell’istituto di pena.

6. Modifiche all’articolo 386 c.p.p.: disposizioni in caso di arresto o fermo

Con l’articolo 15 del Decreto-Legge 11 aprile 2025, n. 48 all’articolo 386 c.p.p. sono stati aggiunti i seguenti periodi:

  • Se l’arrestato o fermato è donna incinta o madre di prole di età inferiore a un anno, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria lo pongono a disposizione del pubblico ministero mediante la conduzione presso un istituto di custodia attenuata per detenute madri.

  • Se l’arrestato o fermato è madre di prole di età superiore a un anno e inferiore a tre anni, il pubblico ministero può disporre che sia custodito presso un istituto di custodia attenuata per detenute madri.

7. Ulteriori disposizioni di coordinamento e garanzia operativa

Articolo 558 c.p.p. – Custodia in caso di indisponibilità di luoghi alternativi

Con l’articolo 15 del Decreto-Legge 11 aprile 2025, n. 48  il comma 4-bis dell’articolo 558 del codice di procedura penale è stato ampliato per prevedere che, in mancanza o indisponibilità dei luoghi indicati dall’art. 284 c.p.p. (ad esempio arresti domiciliari o strutture alternative), o qualora tali luoghi siano ubicati fuori dal circondario in cui è stato eseguito l’arresto, il pubblico ministero debba disporre la custodia presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri nei confronti:

  • di donne incinte,

  • di madri di prole di età inferiore a un anno.

Inoltre, anche per le madri di prole di età superiore a un anno e inferiore a tre anni, in presenza delle medesime condizioni, il pubblico ministero può disporre la custodia presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri.

Il comma 4-ter dello stesso articolo è stato coordinato, sostituendo l’attacco con la formula: «Fermo quanto previsto dal comma 4-bis, quarto e quinto periodo…».

8. Coordinamento con l’art. 678 c.p.p.

L’articolo 678, comma 1-bis, del codice di procedura penale è stato modificato mediante l’eliminazione del riferimento al differimento dell’esecuzione della pena nei casi previsti dai numeri 1) e 2) dell’articolo 146 c.p., coerentemente con la sua abrogazione operata in precedenza.

8. Obbligo di monitoraggio parlamentare

Infine, è stato introdotto un obbligo annuale a carico del Governo: entro il 31 ottobre di ogni anno, l’Esecutivo dovrà presentare alle Camere una relazione sull’attuazione delle misure cautelari e dell’esecuzione delle pene non pecuniarie nei confronti:

  • delle donne incinte,

  • e delle madri di prole di età inferiore a tre anni.

Tale disposizione mira a garantire un controllo costante e trasparente sull’impatto effettivo della normativa, anche in chiave di tutela dell’infanzia e di bilanciamento tra esigenze di sicurezza e protezione dei diritti familiari.

Per una comprensione più ampia delle novità introdotte dal decreto sicurezza 2025, è possibile consultare anche l’articolo che tratta le modifiche normative nel codice penale e di procedura penale:

Decreto Sicurezza 2025: le novità normative nel Codice Penale e di Procedura Penale